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Decisione

14.2018.70

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo. Domanda dell’escusso di tempo supplementare “per la [sua] difesa”

8 maggio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i termini stabiliti dalla legge (come quello di reclamo, art. 321 cpv. 2 CPC)

non possono essere prorogati (art. 144 cpv. 1 CPC e 33 cpv. 1 LEF, fatta salva

la riserva del cpv. 2, la quale non ricorre nella fattispecie);

che

la domanda di concessione di tempo supplementare formulata dal reclamante va di

conseguenza respinta;

che

non entra d’altronde in considerazione una restituzione del termine di reclamo,

non solo perché RE 1 non ha espresso una simile richiesta, ma anche perché non

ha provato l’esistenza dei presupposti degli art. 148 CPC o 33 cpv. 4 LEF (ciò

che rende superfluo determinarsi sulla scelta tra le due norme, cfr. sentenza

della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3), anzi con lo stesso

Considerandi

atto qui in esame ha dimostrato di essere in grado di redigere un ricorso;

che

il reclamo va pertanto respinto;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si può prescindere dal

riscuoterla, siccome il reclamante, che non pare cognito di diritto, ha agito

senza l’ausilio di un patrocinatore;

che

invece non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato comunicato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 519.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).