14.2018.70
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo. Domanda dell’escusso di tempo supplementare “per la [sua] difesa”
8 maggio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.70
Lugano
8 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 16 novembre 2017 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 maggio 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 aprile 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 settembre 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 519.– oltre agli interessi del 8% dal 6 giugno 2017, indicando
quale titolo di credito due fatture relative a un abbonamento “__________”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16
novembre 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Bellinzona;
che
nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 dicembre 2017;
che statuendo con decisione del 23 aprile 2018, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 519.– (ad esclusione
delle spese esecutive) oltre agli interessi dell’8% dal 6 giugno 2017, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 2 maggio 2018 per contestarla e ottenere una proroga di alcuni mesi del termine “per la [sua] difesa”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC), sicché presentato il 2 maggio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al
più presto il 24 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo;
che il reclamo dev’essere scritto e
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC);
che
nel caso in esame RE 1 non ha addotto alcuna motivazione, ma ha chiesto di
concedergli alcuni mesi per provvedere alla sua difesa, allegando di essere
stato ricoverato d’urgenza per una grave problema di salute;
che
Fatti
i termini stabiliti dalla legge (come quello di reclamo, art. 321 cpv. 2 CPC)
non possono essere prorogati (art. 144 cpv. 1 CPC e 33 cpv. 1 LEF, fatta salva
la riserva del cpv. 2, la quale non ricorre nella fattispecie);
che
la domanda di concessione di tempo supplementare formulata dal reclamante va di
conseguenza respinta;
che
non entra d’altronde in considerazione una restituzione del termine di reclamo,
non solo perché RE 1 non ha espresso una simile richiesta, ma anche perché non
ha provato l’esistenza dei presupposti degli art. 148 CPC o 33 cpv. 4 LEF (ciò
che rende superfluo determinarsi sulla scelta tra le due norme, cfr. sentenza
della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3), anzi con lo stesso
Considerandi
atto qui in esame ha dimostrato di essere in grado di redigere un ricorso;
che
il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si può prescindere dal
riscuoterla, siccome il reclamante, che non pare cognito di diritto, ha agito
senza l’ausilio di un patrocinatore;
che
invece non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato comunicato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 519.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).