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Decisione

14.2018.72

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Impegno di rimborso di un prestito correntista in un atto di donazione di azioni della società escussa. Riconoscimento di debito fondato su schede contabili

11 ottobre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 5 agosto 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha

escus­so la CO 1 per l’incasso di fr. 78'606.– oltre

agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2012, indicando quale titolo di credito

il “Riconoscimento di debito

di cui al punto 8 dell’Atto di donazione del 26.07.1999 e suo complemento di

cui alla Dichiarazione del 20.08.1999”.

C. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al pre­cetto esecutivo, con istanza del 2

settembre 2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 17 ottobre 2016, cui sono seguite una

replica del 3 novembre 2016 e una duplica del 24 gennaio 2017, con le quali le

parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti conclusioni.

D. Statuendo con decisione del 18 aprile 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 240.–

e un’indennità di fr. 800.– a favore della parte convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2018 (erroneamente datato 15 settembre

2017) per ottenerne l’annullamento e l’ac­­coglimento dell’istanza.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 26 aprile 2018, il

termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto

domenica 6 maggio, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente,

ovvero lunedì 7 maggio 2018, è tem­pestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Con

la decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver escluso

che l’atto di donazione del 26 luglio 1999 sul quale RE 1 fonda

la propria pretesa possa costituire un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF, ritenendo che con la sua sottoscrizione il figlio PINT1 1 si è

unicamente impegnato – indipendentemente dal ruolo da lui rivestito all’interno

della società – affinché la CO 1 rimborsasse a suo padre un determinato

prestito ch’egli aveva effettuato a favore dell’escussa. A mente del primo

giudice nem­meno le schede contabili e la dichiarazione della società di

revisione – poiché non sottoscritte dall’escussa e riferite a un non

specificato credito correntista il cui saldo peraltro risulta pari a zero –

possono assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, e

men che meno i pagamenti già effettuati dalla convenuta all’istante.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce la validità dell’atto di donazione, sottolineando che al

momento della sua sottoscrizione egli era amministratore unico della società

escussa – con piena facoltà d’impegnare la stessa – mentre il figlio agiva a

quel tempo quale organo di fatto. Oltre al contratto, il reclamante elenca poi

alcuni documenti, tra quelli da lui prodotti in prima istanza, da cui a suo

dire si può dedurre un riconoscimento di debito da parte della convenuta. Cita

al proposito gli estratti dei conteggi relativi al “debito correntista” che si

evincono dalla scheda contabile della convenuta (e dalla medesima allestiti), i

quali – seppur non firmati – gli sono stati trasmessi dal patrocinatore della CO

1.

Ritiene pertanto ovvio che tali conteggi fossero riferiti al debito correntista

nei suoi confronti e i pagamenti effettuati negli anni dalla convenuta

costituiscono a suo dire “quantomeno

un indizio della sussistenza del debito”. Infine –

epiloga il reclamante – anche la dichiarazione del 4 giugno 2013 della società

di revisione __________ SA e quella rilasciata il 12 giugno 2013 da persona non

identificata, poiché riferite al suddetto debito, contribuiscono a “provare” il

riconoscimento di debito, contro il quale d’altronde l’escussa non ha reso

verosimile nes­suna delle eccezioni previste dall’art. 82 cpv. 2 LEF.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione

può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non

solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile

2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l’esistenza di un riconoscimento di debito, il

quale deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti

dall’escutente (vedi Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può

fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1

e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se

occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28

maggio 2015, consid. 7.1).

5.2

Nello

specifico, l’atto di donazione del 26 luglio 1999 con cui RE 1 ha ceduto a PINT1

1.

149 delle 150 azioni al portatore della CO 1 (doc. A accluso all’i­­stanza,

ad 1) risulta sottoscritto da padre e figlio a titolo personale, dal momento

che né l’uno né l’altro indicano di agire (anche) per conto della società.

Certo, tra i vari punti pattuiti nello stesso PINT1 1 ha dichiarato che si

sarebbe impegnato affinché la società di cui era “proprietario di fatto” rimborsasse

il “prestito correntista” effettuato dal padre. Nondimeno il testo del contratto indica chiaramente

che l’impegno è assunto dal figlio, e non dalla società, per tacere del fatto

che, a quel momento, egli nemmeno poteva validamente rappresentare la CO 1. Che

poi RE 1 ne fosse l’amministratore unico non giova alla sua tesi, perché

nel testo del contratto non vi è traccia di un impegno diretto della società

nei suoi confronti. In mancanza di un indiscutibile riconoscimento di debito

firmato per conto della convenuta da un suo rappresentante, l’istanza non

poteva ch’essere respinta (v. sopra consid. 5.1).

5.3

Certo, come sostiene il reclamante, un riconoscimento di debito

può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti

firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce

debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e

direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano

di quantificarlo già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid.

2.3

; Staehelin,

op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n.

27.

ad art. 82 LEF).

a) In questo senso le schede contabili dell’escussa

allegati allo scritto 6 novembre 2013 del suo patrocinatore (doc. E) potrebbero

in sé rappresentare un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF, perché la lettera è firmata da un rappresentante della convenuta e rinvia

all’ultima scheda contabile. Sennonché, come giustamente rilevato dal Pretore,

il saldo del debito correntista risulta pari a zero al 1° novembre 2012 (ultima

scheda). In altre parole, la società ritiene di non dover più nulla all’istante.

b) Il

reclamante obietta invero che stante la prima scheda contabile al 5 gennaio

2001.

il saldo era ancora di fr. 221'492.55 e che la resistente non ha reso

verosimili i successivi pagamenti che lo avrebbe azzerato. Ora, è escluso

considerare come un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF

una determinata posizione a favore dell’escutente in un conteggio firmato dall’escusso

disgiuntamente da quelle a favore di quest’ultimo. Unicamente il saldo del

conteggio rappresenta ciò ch’egli ha riconosciuto (sentenza della CEF

14.2015.113

del 2 novembre 2015 consid. 6.3/c, massimata in RtiD 2016 II 656 n.

46c).

Nel

caso di specie, con lo scritto in questione e le annesse schede contabili la

resistente ha espresso senza ambiguità di non ritenersi più debitrice del reclamante.

Difettando un pregresso riconoscimento incondizionato del saldo del debito

correntista al 5 gennaio 2001 non le incombeva di rendere verosimili (nel senso

dell’art. 82 cpv. 2 LEF) i successivi pagamenti. Anche su questo punto la

decisione impugnata resiste alla critica. La contestazione dell’effettivo

rimborso andrà semmai sottoposta al giudice di merito (art. 79 LEF).

5.4

A

parte il fatto, poi, che i versamenti indicati sulle schede contabili come

rimborso del prestito correntista non costituiscono, come pretende il

reclamante, un “indizio della

sussistenza del debito” bensì semmai un indizio del

suo rimborso, onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante

non può limitarsi a rendere verosimile l’esistenza di un riconoscimento di

debito, ma lo deve provare (sopra consid. 5.1). Anche su questo punto il reclamo

è infondato.

5.5

Quanto alla dichiarazione del 4 giugno 2013 della R__________ SA

prodotta con l’istanza (doc. F) – società che, come si evince dal registro di

commercio, fino al 15 ottobre 2010 rivestiva il ruolo di revisore della CO 1 – non

può costituire secondo la

legge (art. 82 cpv. 1 LEF) titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione, perché non è firmata da un organo giuridicamente abilitato a

rappresentare la società escussa (art. 718 segg. e 731a cpv. 2 CO). E

ciò a prescindere dalla sua eventuale fondatezza, sulla quale né questa Camera

né il primo giudice, in procedura sommaria, è competente a decidere (v. sopra

consid. 2).

5.6

Identico

discorso vale per lo scritto del 12 giugno 2013 (doc. I), sottoscritto da persona

ignota, la cui firma non corrisponde a quella dell’unica persona abilitata a

rappresentare la società, cioè l’amministratore unico PINT1 1 (cfr. doc. A

pag. 3). Non si disconosce che lo scritto è menzionato nella lettera 3 luglio

2013.

del patrocinatore dell’escussa a quello del reclamante (doc. 6 accluso

alle osservazioni all’istanza), ma ancora una volta la prima non riconosce

alcun debito nei confronti del secondo (“Si conferma quindi che il credito correntista, così

come certificato dall’Ufficio di revisione, è stato completamente pagato al Tuo

cliente; egli non vanta quindi più alcun credito nei confronti della mia

mandante”).

5.7

In

definitiva, in assenza di un

valido titolo di rigetto, il Pretore ha correttamente

respinto l’istanza di RE 1 senza

che fosse necessario esaminare le eccezioni dell’escussa.

Ne discende che la decisione impugnata merita conferma e

il reclamo, infondato, va respinto. La decisione odierna, ad ogni modo, non

priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice

ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 78'606.–,

supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).