14.2018.72
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Impegno di rimborso di un prestito correntista in un atto di donazione di azioni della società escussa. Riconoscimento di debito fondato su schede contabili
11 ottobre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.72
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 settembre 2016 da
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 7 maggio 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 luglio 1999 RE 1 – a quel tempo
amministratore unico con firma individuale della CO 1 con sede a __________ –
da una parte e il figlio PINT1 1 dall’altra hanno sottoscritto un “atto di donazione”
in forza del quale il primo ha donato al secondo 149 azioni al portatore della
suddetta società, del valore di fr. 1'000.– ciascuna e interamente
liberate. Tra le altre cose, al punto 8 del contratto le parti hanno pattuito
quanto segue: “Quale
proprietario di fatto della CO 1, il signor PINT1 1 si impegna affinché la
società rimborsi al signor RE 1 il prestito correntista da lui effettuato a favore
della società ed assommante attualmente (…) a fr. 359'080.90 (…) con versamenti
mensili regolari di fr. 1'500.– cadauno a partire dal 01.10.1999 fino a
concorrenza del citato importo, ritenuto che esso non produce interessi”. Il 3 luglio 2001 PINT1 1 è diventato amministratore unico (con firma
individuale) della CO 1.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 5 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha
escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 78'606.– oltre
agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2012, indicando quale titolo di credito
il “Riconoscimento di debito
di cui al punto 8 dell’Atto di donazione del 26.07.1999 e suo complemento di
cui alla Dichiarazione del 20.08.1999”.
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2
settembre 2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 17 ottobre 2016, cui sono seguite una
replica del 3 novembre 2016 e una duplica del 24 gennaio 2017, con le quali le
parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti conclusioni.
D. Statuendo con decisione del 18 aprile 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 240.–
e un’indennità di fr. 800.– a favore della parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2018 (erroneamente datato 15 settembre
2017) per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 26 aprile 2018, il
termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto
domenica 6 maggio, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente,
ovvero lunedì 7 maggio 2018, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Con
la decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver escluso
che l’atto di donazione del 26 luglio 1999 sul quale RE 1 fonda
la propria pretesa possa costituire un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF, ritenendo che con la sua sottoscrizione il figlio PINT1 1 si è
unicamente impegnato – indipendentemente dal ruolo da lui rivestito all’interno
della società – affinché la CO 1 rimborsasse a suo padre un determinato
prestito ch’egli aveva effettuato a favore dell’escussa. A mente del primo
giudice nemmeno le schede contabili e la dichiarazione della società di
revisione – poiché non sottoscritte dall’escussa e riferite a un non
specificato credito correntista il cui saldo peraltro risulta pari a zero –
possono assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, e
men che meno i pagamenti già effettuati dalla convenuta all’istante.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce la validità dell’atto di donazione, sottolineando che al
momento della sua sottoscrizione egli era amministratore unico della società
escussa – con piena facoltà d’impegnare la stessa – mentre il figlio agiva a
quel tempo quale organo di fatto. Oltre al contratto, il reclamante elenca poi
alcuni documenti, tra quelli da lui prodotti in prima istanza, da cui a suo
dire si può dedurre un riconoscimento di debito da parte della convenuta. Cita
al proposito gli estratti dei conteggi relativi al “debito correntista” che si
evincono dalla scheda contabile della convenuta (e dalla medesima allestiti), i
quali – seppur non firmati – gli sono stati trasmessi dal patrocinatore della CO
1.
Ritiene pertanto ovvio che tali conteggi fossero riferiti al debito correntista
nei suoi confronti e i pagamenti effettuati negli anni dalla convenuta
costituiscono a suo dire “quantomeno
un indizio della sussistenza del debito”. Infine –
epiloga il reclamante – anche la dichiarazione del 4 giugno 2013 della società
di revisione __________ SA e quella rilasciata il 12 giugno 2013 da persona non
identificata, poiché riferite al suddetto debito, contribuiscono a “provare” il
riconoscimento di debito, contro il quale d’altronde l’escussa non ha reso
verosimile nessuna delle eccezioni previste dall’art. 82 cpv. 2 LEF.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione
può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non
solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile
2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l’esistenza di un riconoscimento di debito, il
quale deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti
dall’escutente (vedi Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può
fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1
e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se
occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28
maggio 2015, consid. 7.1).
5.2
Nello
specifico, l’atto di donazione del 26 luglio 1999 con cui RE 1 ha ceduto a PINT1
1.
149 delle 150 azioni al portatore della CO 1 (doc. A accluso all’istanza,
ad 1) risulta sottoscritto da padre e figlio a titolo personale, dal momento
che né l’uno né l’altro indicano di agire (anche) per conto della società.
Certo, tra i vari punti pattuiti nello stesso PINT1 1 ha dichiarato che si
sarebbe impegnato affinché la società di cui era “proprietario di fatto” rimborsasse
il “prestito correntista” effettuato dal padre. Nondimeno il testo del contratto indica chiaramente
che l’impegno è assunto dal figlio, e non dalla società, per tacere del fatto
che, a quel momento, egli nemmeno poteva validamente rappresentare la CO 1. Che
poi RE 1 ne fosse l’amministratore unico non giova alla sua tesi, perché
nel testo del contratto non vi è traccia di un impegno diretto della società
nei suoi confronti. In mancanza di un indiscutibile riconoscimento di debito
firmato per conto della convenuta da un suo rappresentante, l’istanza non
poteva ch’essere respinta (v. sopra consid. 5.1).
5.3
Certo, come sostiene il reclamante, un riconoscimento di debito
può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti
firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce
debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e
direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano
di quantificarlo già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid.
2.3
; Staehelin,
op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n.
27.
ad art. 82 LEF).
a) In questo senso le schede contabili dell’escussa
allegati allo scritto 6 novembre 2013 del suo patrocinatore (doc. E) potrebbero
in sé rappresentare un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1
LEF, perché la lettera è firmata da un rappresentante della convenuta e rinvia
all’ultima scheda contabile. Sennonché, come giustamente rilevato dal Pretore,
il saldo del debito correntista risulta pari a zero al 1° novembre 2012 (ultima
scheda). In altre parole, la società ritiene di non dover più nulla all’istante.
b) Il
reclamante obietta invero che stante la prima scheda contabile al 5 gennaio
2001.
il saldo era ancora di fr. 221'492.55 e che la resistente non ha reso
verosimili i successivi pagamenti che lo avrebbe azzerato. Ora, è escluso
considerare come un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF
una determinata posizione a favore dell’escutente in un conteggio firmato dall’escusso
disgiuntamente da quelle a favore di quest’ultimo. Unicamente il saldo del
conteggio rappresenta ciò ch’egli ha riconosciuto (sentenza della CEF
14.2015.113
del 2 novembre 2015 consid. 6.3/c, massimata in RtiD 2016 II 656 n.
46c).
Nel
caso di specie, con lo scritto in questione e le annesse schede contabili la
resistente ha espresso senza ambiguità di non ritenersi più debitrice del reclamante.
Difettando un pregresso riconoscimento incondizionato del saldo del debito
correntista al 5 gennaio 2001 non le incombeva di rendere verosimili (nel senso
dell’art. 82 cpv. 2 LEF) i successivi pagamenti. Anche su questo punto la
decisione impugnata resiste alla critica. La contestazione dell’effettivo
rimborso andrà semmai sottoposta al giudice di merito (art. 79 LEF).
5.4
A
parte il fatto, poi, che i versamenti indicati sulle schede contabili come
rimborso del prestito correntista non costituiscono, come pretende il
reclamante, un “indizio della
sussistenza del debito” bensì semmai un indizio del
suo rimborso, onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante
non può limitarsi a rendere verosimile l’esistenza di un riconoscimento di
debito, ma lo deve provare (sopra consid. 5.1). Anche su questo punto il reclamo
è infondato.
5.5
Quanto alla dichiarazione del 4 giugno 2013 della R__________ SA
prodotta con l’istanza (doc. F) – società che, come si evince dal registro di
commercio, fino al 15 ottobre 2010 rivestiva il ruolo di revisore della CO 1 – non
può costituire secondo la
legge (art. 82 cpv. 1 LEF) titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, perché non è firmata da un organo giuridicamente abilitato a
rappresentare la società escussa (art. 718 segg. e 731a cpv. 2 CO). E
ciò a prescindere dalla sua eventuale fondatezza, sulla quale né questa Camera
né il primo giudice, in procedura sommaria, è competente a decidere (v. sopra
consid. 2).
5.6
Identico
discorso vale per lo scritto del 12 giugno 2013 (doc. I), sottoscritto da persona
ignota, la cui firma non corrisponde a quella dell’unica persona abilitata a
rappresentare la società, cioè l’amministratore unico PINT1 1 (cfr. doc. A
pag. 3). Non si disconosce che lo scritto è menzionato nella lettera 3 luglio
2013.
del patrocinatore dell’escussa a quello del reclamante (doc. 6 accluso
alle osservazioni all’istanza), ma ancora una volta la prima non riconosce
alcun debito nei confronti del secondo (“Si conferma quindi che il credito correntista, così
come certificato dall’Ufficio di revisione, è stato completamente pagato al Tuo
cliente; egli non vanta quindi più alcun credito nei confronti della mia
mandante”).
5.7
In
definitiva, in assenza di un
valido titolo di rigetto, il Pretore ha correttamente
respinto l’istanza di RE 1 senza
che fosse necessario esaminare le eccezioni dell’escussa.
Ne discende che la decisione impugnata merita conferma e
il reclamo, infondato, va respinto. La decisione odierna, ad ogni modo, non
priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice
ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 78'606.–,
supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).