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Decisione

14.2018.73

Azioni di contestazione della graduatoria inoltrate a un giudice incompetente per valore. Termine per ripresentarle. Tardività. Rettifica d’ufficio di un’insinuazione ammessa per svista manifesta

26 ottobre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

diciassette distinte petizioni del 26 maggio 2017 ciascun dipendente, compreso RECL17

1, ha promosso contro la massa fallimentare della CO 1 un’azione di

contestazione della graduatoria, nel senso dell’art. 250 cpv. 1 LEF, dinanzi

alla Pretura del Distretto di Riviera, chiedendo che l’indennità per licenziamento

abusivo da essi vantata fosse ammessa tra i crediti di prima classe. Con decisioni del 28 settembre 2017 il Pretore,

appurato che il dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento

per ogni singola pretesa era inferiore a fr. 5'000.–, ha dichiarato irricevibili le istanze per incompetenza in ragione del valore

della lite, con il richiamo alla facoltà di ripresentare l’azione al

giudice competente prevista all’art. 63 cpv. 1 CPC, e ponendo a

carico di ciascun attore le spese processuali di fr. 20.–.

C. Nel

frattempo la graduatoria è stata depositata una seconda volta dal 25

ottobre al 14 novembre 2017 in seguito all’inserimento di un nuovo credito,

senz’alcuna modifica delle posizioni degli ex dipendenti.

D. Il 2 novembre 2017 gli attori hanno (nuovamente) convenuto individualmente

in giudizio l’amministrazione speciale del fallimento della CO 1 davanti alla

Giudicatura di pace del Circolo di Riviera. Nel termine impartitole per

presentare le proprie osservazioni, il 1°

dicembre 2017 l’amministrazione del fallimento ha po­stulato in via

principale l’irricevibilità (per tardività) delle petizioni e in via subordinata

la loro reiezione. Il 5 dicembre 2017 il Giudice di pace ha dato la possibilità

agli attori di esprimersi limitatamente alla questione della tempestività delle

loro petizioni. Essendo gli attori rimasti silenti, il 30 gennaio 2018 il primo

giudice li ha nuovamente interpellati, anche stavolta senza successo.

E. Statuendo il 23 marzo 2018 con diciassette

decisioni distinte, il Giudice di pace ha dichiarato irricevibili tutte le

petizioni, senza prelevare alcuna spesa processuale.

F. Contro le sentenze appena citate tutti

gli attori sono insorti a

que­sta Camera con diciassette

reclami del 7 maggio 2018, distinti ma uguali nel loro contenuto, per ottenerne l’annullamento e il rinvio delle cause al Giudice di pace

affinché entri nel merito delle domande da essi postulate con le petizioni e si

pronunci sul tema oggetto della controversia “rendendo un provvedimento nel merito con nuovi e

usuali rimedi di diritto”. Stante l’esito del giudizio

odierno, i reclami non sono stati notificati alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di contestazione della

graduatoria (art. 250 LEF) – sono decisioni finali di prima istanza, contro le

quali è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera

civile dei reclami, come erroneamente indicato dal Giudice di pace nel suo dispositivo –, sempre che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Per i

valori inferiori è dato invece il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC),

sempre alla CEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Nelle

azioni di contestazione della graduatoria, il valore litigioso non corrisponde

all’importo nominale del credito contestato, ben­sì al dividendo stimato dall’amministrazione

del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2

con rinvii). Nella fattispecie, applicando il dividendo ipotizzato per la prima

classe del 28% (doc. C) alle singole pretese degli attori (v. sopra ad B), tutti i valori litigiosi (di fr. 1'960.–,

fr. 4'592.–, fr. 2'800.–, fr. 2'296.–, fr. 3'696.–, fr. 4'144.–, fr. 2'885.–,

fr. 3'472.–, fr. 3'304.–, fr. 2'912.–, fr. 3'360.–, fr. 4'564.–,

fr. 2'520.–, fr. 1'826.–, fr. 3'528.–, fr. 4'958.– e fr. 2'381.–) sono inferiori alla soglia di fr. 10'000.–, sicché i ricorsi in

esame vanno trattati quali reclami nel senso dell’art. 319 lett. a CPC.

1.1

Stante

la loro analogia, a domanda dei reclamanti le diciassette cause sono state

congiunte dal presidente della Camera con decreto del 15 maggio 2018 e per

economia di procedura viene emanata una sentenza unica (art. 125

lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Avendo

la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 6 e 251 CPC a contrario),

le decisioni sono impugnabili entro trenta giorni dalla notificazione (art. 319

lett. a e 321 cpv. 1 CPC). Tutti presentati l’8 maggio 2018 contro le sentenze

notificate al rappresentante degli attori il 26 marzo, ossia durante le ferie pasquali

(art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), in concreto i reclami sono senz’altro

tempestivi, il termine di 30 giorni, iniziato a decorrere il 9 aprile 2018,

essendo venuto a scadere mercoledì 9 maggio.

1.3

La legittimazione dei reclamanti deriva dalla loro qualità di attori nella

procedura di prima istanza (art. 250 cpv. 1 LEF).

Diversa

pare essere invece la posizione personale di RECL17 1, la cui insinuazione è

stata integralmente ammessa nella graduatoria. Che la decisione in questione

sia la conseguenza di un’inavvertenza è manifesto, tanto che le parti hanno

sempre presunto che fosse giunta allo stesso risultato delle altre decisioni contestate. Deve quindi,

eccezionalmente, essere corretta d’uf­­ficio (DTF 139 III

388.

consid. 2.2.1, 138 III 439 consid. 4.1, 129 III 572 consid. 5.1; sentenza

della CEF 15.2013.70 del 26 agosto 2013 consid. 1; Sprecher in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 37 ad art. 247 LEF con

altri rinvii; Hierholzer in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 121 ad art. 247 LEF), nel

senso che l’indennità di due mensilità di fr. 8'507.70

per licenziamento abusivo (art. 336a cpv. 3 CO) dev’essere rigettata e

la somma riconosciuta ridotta a fr. 18'294.82 (pari a fr. 26'802.52

./. fr. 8'507.70). Ne consegue che anche RECL17 1 è

legittimato a ricorrere.

1.4

La Camera decide

in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nelle decisioni impugnate il Giudice di pace

ha limitato il procedimento alla questione della tempestività delle petizioni,

ritenendole tutte irricevibili poiché “manifestamente tardive” dal momento che gli sono pervenute solo il 20

novembre 2017, ossia ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica

(avvenuta il 29 settembre 2017) delle sentenze con cui il Pretore del Distretto

di Riviera ha dichiarato la sua incompetenza. Egli ha

infatti considerato applicabile – trattandosi di un’azione di contestazione

della graduatoria – la riserva prevista dall’art. 63 cpv. 3 CPC per cui il

termine di un mese entro il quale riproporre l’atto respinto dal giudice incompetente

(cpv. 1) è ridotto nei casi regolati dalla LEF.

3.

Nei

loro reclami gli attori sostengono anzitutto che le decisioni con cui il

Pretore si è ritenuto incompetente in ragione del valore

della lite sono pervenute al loro rappresentante il 2 ottobre 2017. Ritengono

pertanto tempestive le petizioni riproposte davanti al Giudice di pace il 2

novembre 2017, primo giorno feriale utile del termine di trenta giorni sancito

dall’art. 63 cpv. 1 CPC (esplicita­mente menzionato dal Pretore), e questo

nonostante il Giudice di pace le abbia ricevute solo il 20 novembre. Per i

reclamanti nella fattispecie non entra infatti in considerazione il terzo

capoverso della suddetta norma poiché il termine di venti giorni è, a loro dire,

“assolutamente fuorviante”, e questo per due motivi. Il primo, poiché la questione del termine

per contestare la graduatoria non concerne il merito ma solo la forma. Il

secondo, dal momento che il Giudice di pace è intervenuto in “seconda istanza” a seguito

della decisione d’incompetenza del Pretore già tempestivamente adito. Essendo

dunque il (primo) termine della contestazione originale della graduatoria stato

rispettato nel mese di maggio 2017, lo stesso non è mai stato interrotto e la

litispendenza è cessata il 2 novembre 2017 con l’invio della petizione al giudice

competente. Ad ogni modo per i reclamanti, quand’anche si volesse ritenere

applicabile l’art. 63 cpv. 3 CPC, il secondo deposito della graduatoria del 24

ottobre 2017 ha fatto ripartire il termine di venti giorni per contestarla,

sicché gli atti sono comunque da ritenere tempestivi. In conclusione gli attori

chiedono il “riavvio” della procedura, affinché il primo giudice si pronunci sui

licenziamenti abusivi da essi subiti e, in caso di accoglimento delle loro

petizioni, che il credito da ciascuno di loro vantato sia ammesso nella graduatoria.

4.

A

norma dell’art. 63 cpv. 1 CPC, qualora un atto processuale sia respinto

per incompetenza del giudice adito e sia riproposto entro un mese davanti al

giudice competente, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu

proposto la prima volta. Il Codice prevede però una riserva per quanto attiene

agli “speciali termini legali d’azione” della LEF (art. 63 cpv. 3 CPC). Il meccanismo correttivo sancito dall’art.

63.

CPC permette quindi all’attore di beneficiare della cosiddetta “retrodatazione della

litispendenza”, in forza

della quale l’inizio della pendenza retroagisce al momento dell’introduzione

dell’atto originale viziato (FF 2006 6648; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II,

2a ed. 2017, n. 13 ad art. 63

CPC; Bohnet in: CPC

commenté, 2011, n. 25 ad art. 63 CPC; Müller-Chen in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweiz­erischen ZPO,

Kommentar, 2a ed. 2016, n. 11 ad art. 63 CPC). La

norma non è applicabile ai ricorsi (DTF 140 III 638 consid. 3.2).

4.1

Tra le azioni contemplate dall’art.

63.

cpv. 3 CPC rientra quella di contestazione della graduatoria prevista dall’art.

250.

LEF (Vock/ Müller,

SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018,

pag. 235; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht,

3a

ed. 2018, n. 243; Müller-Chen, op. cit., n. 29 ad art. 63;

Milani/Wohlgemuth in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 167 ad

Vorbemerkungen V-VII al Regolamento concernente l’am­­ministrazione

degli uffici dei fallimenti [RUF, RS 281.32]), che prescrive un termine d’azione

di soli 20 giorni (cpv. 1). Ne discende che per una simile azione

l’attore è tenuto a

riproporre all’autorità competente l’atto respinto dal giudice erroneamente adito

entro venti giorni. Il termine inizia a decorrere dal giorno della notificazione

della decisione di non entrata in materia, e non dal suo passaggio in giudicato

(DTF 138 III 613 consid. 2.7;

Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 63; Berger-Steiner in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 44 e 46 ad art. 63 LEF; Bohnet in: CPC

annoté, 2016, n. 4 ad art. 63 CPC; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 4 ad § 12; Sutter Somm/Hedinger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leu­enberger, Kommentar

zur Schweizerischen ZPO,

3ª ed. 2016, n. 11 ad art. 63 CPC).

4.2

Nel caso concreto, le diciassette

decisioni del 28 settembre 2017 (inc. __________ – __________) con cui il

Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato irricevibili, per difetto di

competenza (ai sensi degli art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b CPC), le petizioni

tempestivamente promosse nel periodo di deposito della prima graduatoria

(alcune il 24, altre il 29 maggio 2017) dagli ex dipendenti della società

fallita, risultano essere state trasmesse a quest’ul­­timi il giorno

successivo, come si evince dal timbro della cancelleria apposto su ognuna di

esse. E poiché il 29 settembre 2017 era un venerdì, appare pertanto pacifico

ritenere che, come rilevano i reclamanti, le decisioni siano state notificate

al loro rappresentante lunedì 2 ottobre 2017. Da martedì 3 ottobre 2017 ha

pertanto iniziato a decorrere il termine di venti giorni – conformemente a

quanto previsto dall’art. 63 cpv. 3 CPC – per riproporre davanti al giudice

competente le loro petizioni, il quale è venuto a scadere domenica 22 ottobre,

per cui le petizioni andavano presentate al più tardi entro lunedì 23 ottobre

2017.

(art. 142 cpv. 3 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF). Contrariamente a

quanto pare aver considerato il Giudice di pace, determinante è infatti il

giorno della consegna degli atti alla posta (art. 143 cpv. 1 CPC), e non quello

della loro ricezione.

Di

conseguenza, se è vero che la causa era pendente dal momento dell’inoltro dell’atto

originale viziato (sopra, consid. 4.1 in fine), essa è cessata allo scadere del

termine di venti giorni entro il quale gli attori avrebbero dovuto riproporre

le loro petizioni. Presentate solo il 2 novembre 2017 le diciassette petizioni

erano pertanto chiaramente tardive, sicché il Giudice di pace non poteva che

constatarne l’irricevibilità.

4.3

D’altronde,

l’art. 63 CPC medesimo chiarisce che il giudice incompetente – in concreto il

Pretore – non è tenuto a trasmettere l’atto irrito a quello competente (“la

causa non è quindi rimessa d’ufficio al giudice competente”: FF 2006 6648; Trezzini, op. cit., n. 20-21 ad art. 63),

bensì che incombe alla parte attrice stessa attivarsi nel termine stabilito

dalla norma. Al riguardo, è fuorviante il riferimento dei reclamanti al termine

d’impugnazione di trenta giorni indicato dal Pretore in calce alle decisioni d’irricevibilità,

che concerne con ogni evidenza l’eventuale contestazione di quelle decisioni e

non la ripresentazione delle petizioni al giudice (di pace) competente. Del

resto il Pretore ha correttamente richiamato l’art. 63 CPC (nel dispositivo n. 1),

citato per esteso nei motivi della sentenza, compreso il terzo capoverso,

sicché dando prova di maggiore attenzione i reclamanti avrebbero potuto capire

di dover reintrodurre le azioni entro 20 giorni (art. 63 cpv. 3 CPC e 250 cpv.

1.

LEF) e non 30 (art. 63 cpv. 1 CPC). Nelle predette circostanze, rimproverare

loro l’inosservanza del termine stabilito dalla legge non viola il divieto del

formalismo eccessivo, perché essi sono stati posti nella condizione di agire tempestivamente. Anche su questi punti i

reclami si rivelano infondati.

5.

Nemmeno

soccorre infine ai reclamanti sostenere che la pubblicazione della seconda

graduatoria ha rinnovato automaticamente i termini per contestarla, poiché in

realtà il nuovo deposito non riguarda l’intera graduatoria, bensì soltanto le modifiche

o complementi (cfr. art. 251 cpv. 4 LEF, 65 cpv. 2 e 69 RUF; Schober in:

Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 8 ad art. 251 LEF), mentre le

altre posizioni rimaste immutate sono considerate passate in giudicato e perciò

non possono più essere modificate, né di conseguenza contestate, neppure dagli

autori delle nuove insinuazioni (giusta l’art. 251 LEF), sebbene non abbiano avuto modo di farlo in precedenza (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 251; Hierholzer, op. cit., n. 21 ad art. 251; Milani/Wohl­gemuth, op. cit., n. 18

ad art. 65 e n. 8 ad art. 69 RUF). Ciò vale a fortiori per i partecipanti

alla procedura sfociata nel primo (precedente) deposito. Una modifica è ipotizzabile

solo se si rivela che un’insinuazione è stata ammessa o rigettata

manifestamente a torto – per un’inavvertenza

dell’amministrazione del fallimento (sopra consid. 1.3) –, se un

rapporto giuridico è mutato dopo che la graduatoria è diventata definitiva o

quando fatti nuovi giustificano una revisione, ipotesi che non si verificano

nel caso in rassegna. Un nuovo esame giuridico di fatti conosciuti al momento

del precedente deposito è per contro escluso (DTF 139 III 388 consid. 2.2.1).

Ne discende che i reclami, infondati, vanno respinti senza che

sia necessario entrare nel merito della vertenza.

6.

Le

tasse del presente giudizio, stabilite

in applicazione dell’art. 14 LTG, seguono la soccombenza

di ciascun reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la parte

convenuta non avendo dovuto presentare osservazioni ai reclami.

7.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessuno dei diciassette valori litigiosi (v. sopra consid. 1) raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa promossa da RE 1 è

respinto.

Le spese processuali di

complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il reclamo nella causa promossa da RECL2 1 è

respinto.

Le spese processuali di

complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Il reclamo nella causa promossa da RECL3 1 è respinto.

Le spese processuali di

complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

4. Il reclamo nella causa promossa da RECL4 1 è

respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

5. Il reclamo nella causa promossa da RECL5 1 è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

6. Il reclamo nella causa

promossa da RECL6 1 è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

7. Il reclamo nella causa promossa da RECL7 1 è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

8. Il reclamo nella causa promossa da RECL8 1 è

respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

9. Il reclamo nella causa promossa da RECL9 1 è

respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

10. Il

reclamo nella causa promossa da RECL10 1 è respinto.

Le spese processuali di

complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

11. Il reclamo nella causa promossa da RECL11 1 è

respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

12. Il reclamo nella causa promossa da RECL12 1 è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

13. Il reclamo nella causa promossa da RECL13 1 è

respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

14. Il reclamo nella causa promossa da RECL14 1 è

respinto.

Le spese processuali di

complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

15. Il

reclamo nella causa promossa da RECL15 1 è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

16. Il

reclamo nella causa promossa da RECL16 1 è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

17. Il

reclamo nella causa promossa da RECL17 1 è respinto.

17.1 È

ordinata d’ufficio la rettifica nella graduatoria della pretesa di RECL17 1 (n°

34) nel senso che l’indennità di due mensilità di fr. 8'507.70 per

licenziamento abusivo (art. 336a cpv. 3 CO) è rigettata e la somma

riconosciuta è ridotta a fr. 18'294.82.

17.2 Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

18. Notificazione a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).