14.2018.8
Fallimento. Notifica al compagno della convenuta che non convive con lei dell’assegnazione del termine per formulare osservazioni all’istanza di fallimento. Versamento di una somma destinata a estingu
16 aprile 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.8
Lugano
16 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 aprile 2017 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 20 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 7 aprile 2017 CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'672.44, compresi interessi
e spese.
Fatti
B. Entro
il termine assegnatole dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
scritte all’istanza né le parti hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 20 giugno 2017 il Pretore ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dal 21 giugno 2017 alle ore 09:00, ponendo
a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo dell’11 gennaio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via
principale la restituzione del termine di reclamo e in subordine la trasmissione
della domanda alla Pretura, e nel merito l’annullamento del fallimento. Il 17
gennaio 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo. Il 5 febbraio 2018, la reclamante ha chiesto la riconsiderazione
della decisione sulla domanda di effetto sospensivo nel senso del suo
accoglimento.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
2.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC).
2.1
Nel
caso concreto, il reclamo è stato inoltrato più di sei mesi dopo la pronuncia
del fallimento. La reclamante chiede però preliminarmente la restituzione del
termine di ricorso in virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, facendo valere di non aver
visionato il decreto di fallimento prima di venirne a conoscenza, il 21
dicembre 2017, dal suo compagno PI 1, il quale si è presentato al suo posto all’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona per l’interrogatorio. La reclamante spiega di
essere in cura dal 2008 per un grave scompenso psichico, che non le consente di
badare ai propri interessi amministrativi ed economici, e di trovarsi senza sua
colpa in stato di malattia al 100% dal marzo del 2017.
2.2
Nella
decisione 17 gennaio 2018 sull’effetto sospensivo si è preso atto che la Polizia
comunale di Bellinzona aveva notificato il 26 maggio 2017 a PI 1 l’ordinanza
con cui il Pretore aveva impartito alla reclamante un termine per presentare
eventuali osservazioni all’istanza di fallimento. Tenuto conto di una procura
da lei rilasciata a favore del compagno e depositata all’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona il 13 aprile 2016, si è considerato nella stessa decisione che la
reclamante, che risponde di eventuali negligenze del proprio rappresentante, doveva
aspettarsi la notifica della decisione di fallimento, sicché la stessa
risultava avvenuta alla scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorni
(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il 28 giugno 2017.
2.3
Se
non che, nel suo scritto del 5 febbraio 2018, la reclamante sostiene che la
procura del 13 aprile 2016 precede la sua malattia e ad ogni modo è riferita
solo all’Ufficio d’esecuzione. A suo parere, il suo fidanzato PI 1 non può
essere considerato suo rappresentante sine die, specialmente per quanto
riguarda la notifica dell’ordinanza del 26 maggio 2017, tanto più ch’egli non vive
con lei, ma ha il proprio domicilio a __________. In considerazione di ciò, la
Camera ha interpellato la Polizia comuna di Bellinzona, la quale, con rapporto
di servizio del 28 febbraio 2018, ha precisato di avere consegnato la nota
ordinanza nelle mani di PI 1, cui l’incaricato della notifica è giunto per il
fatto che il numero del cellulare di RE 1 era stato deviato sul cellulare del
suo compagno. Secondo il rapporto è lo stesso PI 1 ad avere indicato all’agente
notificatore di essere stato autorizzato dall’amica a ritirare per lei l’atto
in questione.
Orbene,
in assenza di una procura scritta o di una conferma della reclamante in merito
al potere di rappresentanza di PI 1, la notifica non può essere reputata dimostrata.
La procura del 13 aprile 2016 concerneva infatti gli atti dell’ufficio d’esecuzione,
non quelli della Pretura. Siccome l’onere della prova della notificazione
di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne
una conseguenza giuridica, se la notificazione o la data sono contestate e che
sussiste effettivamente un dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni
del destinatario dell’atto (DTF 129 I 10 consid. 2.2). Nel caso specifico la
reclamante allega di non avere saputo dell’assegnazione di termine e della
decisione impugnata prima del 21 dicembre 2017. Di conseguenza,
essendo la notifica avvenuta presumibilmente durante le ferie natalizie (art.
56.
n. 2 LEF), il termine di dieci giorni, iniziato il 2 gennaio 2018 al termine
delle stesse, è scaduto il 12 gennaio 2018 e il reclamo, introdotto l’11
gennaio, è tempestivo. La domanda di restituzione del termine di reclamo si
rivela così senza oggetto.
3.
Stante
quanto precede, nell’emettere la sentenza impugnata prima che la reclamante
potesse esprimersi sull’istanza (art. 253 CPC), il primo giudice ha violato il
suo diritto di essere sentita. La decisione andrebbe quindi annullata e la causa
rinviata al primo giudice per nuovo giudizio. Sennonché la reclamante postula
la reiezione dell’istanza e la causa è matura per il giudizio, di modo che
nulla osta a che la Camera statuisca direttamente essa stessa sul merito (art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC).
4.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto
è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento
(n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
4.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento (dell’11
gennaio 2018) di fr. 21'792.35 sul conto postale dell’Ufficio dei
fallimenti del Cantone Ticino (doc. 6) a tacitazione, tra altri, del debito che
ha condotto al fallimento, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n.
1.
risulta adempiuto.
4.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – il suddetto pagamento dovrebbe permettere di estinguere anche
tutte e quattro le altre esecuzioni (doc. 4), così come i sei attestati di carenza
di beni rilasciati nei suoi confronti (doc. 5). In garanzia delle ultime due esecuzioni,
peraltro registrate come perente (doc. 5), la reclamante ha depositato fr. 7'530.25
presso la propria patrocinatrice (doc. 7).
Ciò
porta a ritenere che le sue difficoltà economiche siano state solo passeggere.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente
verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento di RE 1 va annullato. La domanda di
riconsiderazione della decisione sull’effetto sospensivo diventa così senza
oggetto.
4.4
L’importo
di fr. 21'792.35 versato sul conto postale dell’Ufficio cantonale dei fallimenti
dev’essere girato sul conto dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona affinché
provveda a estinguere il credito dell’istante (v. DTF 135 III 37, consid.
2.2
). Secondo la stessa volontà della reclamante, il saldo dev’essere
utilizzato per estinguere le altre esecuzioni (comprese le sei chiuse con il
rilascio di un attestato di carenza di beni), all’infuori di quelle registrate
come perente (n. __________ e __________). Se necessario (per coprire le spese
e interessi maturati nel frattempo), l’Ufficio d’esecuzione procederà inoltre
a pignorare la somma depositata sul conto cliente della patrocinatrice della
reclamante per estinguere l’eventuale residuo passivo (cfr. sentenza
della CEF 14.2015.26 del 25 marzo 2015, consid. 2.3), ad
eccezione sempre delle due esecuzioni perente.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, i cui versamenti tardivi hanno reso necessario
l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa
redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 20 giugno 2017 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
RE 1.
4. È ordinato all’Ufficio
dei fallimenti di trasferire la somma di fr. 21'792.35 depositata dalla
reclamante sul suo conto l’11 gennaio 2018 sul conto dell’Ufficio di esecuzione
di Bellinzona, perché quest’ultimo proceda ai propri incombenti nel senso di
quanto indicato nel considerando 4.4.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa
di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).