14.2018.91
Fallimento. Volontà di risanamento
19 giugno 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.91
Lugano
19 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 13 novembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 3 maggio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 13 novembre 2017 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'975.– più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione dell’11 aprile 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 3 maggio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 4 maggio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 maggio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 15 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
14.
maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame, l’amministratore unico della reclamante, __________, si è limitato
a esporre di avere rilevato la società nel novembre del 2017, di avere “richiesto
un concordato di tutte le fatture sospese con i vari fornitori” e
di avere provveduto a pagare negli ultimi mesi molte esecuzioni in corso,
integralmente o a rate. Egli ha precisato di essere intenzionato a risanare la
società anche grazie ai nuovi contratti sottoscritti con l’impresa di
costruzione __________ SA di __________, ma di necessitare tempo “in
quanto il debito accumulato dal sig. __________ negli anni è molto alto”. Ha
assicurato di poter saldare entro pochi giorni, se fosse stata accolta la
domanda di effetto sospensivo, tutte le esecuzioni giunte allo stadio della
comminatoria di fallimento e successivamente i debiti rimanenti secondo gli
accordi di pagamento concordati.
a) Ora,
la reclamante non ha dimostrato di avere pagato neppure l’esecuzione avente
portato al fallimento entro la scadenza del termine di reclamo (il 24 maggio
2018). La Camera ha verificato d’ufficio che il credito in questione risulta tuttora
iscritto nel registro esecutivo per fr. 2'312.70. Non ne ha d’altronde
depositato l’importo presso la Camera né provato di avere ottenuto dall’istante
il ritiro della domanda di fallimento. Non essendo realizzato nemmeno il primo
presupposto stabilito all’art. 174 cpv. 2 LEF per annullare il fallimento, il
reclamo non può ch’essere respinto.
b) D’altronde
– sia detto per abbondanza – la reclamante non ha reso verosimile il secondo
presupposto previsto dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero la propria solvibilità.
Dall’estratto del registro delle esecuzioni accluso al reclamo si evince
infatti che nei suoi confronti erano pendenti al 4 maggio 2018 10 esecuzioni allo
stadio del precetto esecutivo per quasi fr. 78'000.– complessivi, 3 esecuzioni allo stadio del pignoramento (per oltre fr. 6'000.–), 13
in fase di realizzazione (per più di fr. 46'000.–) e 3 giunte alla
comminatoria di fallimento. E come visto, la reclamante non è riuscita a pagare
neppure il credito dell’istante malgrado il suo importo relativamente modesto.
Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.
2.3
Non
entra in considerazione, infine, un differimento del fallimento giusta l’art.
173a LEF, perché la reclamante non ha provato di avere presentato una
domanda di moratoria concordataria né reso verosimile concrete possibilità di
conclusione di un concordato, producendo almeno i documenti indicati dall’art.
293.
lett. a LEF. Il reclamo va pertanto respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure
le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).