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Decisione

14.2018.91

Fallimento. Volontà di risanamento

19 giugno 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione dell’11 aprile 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 3 maggio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 4 maggio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 maggio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di

effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 15 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

14.

maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame, l’amministratore unico della reclamante, __________, si è limitato

a esporre di avere rilevato la società nel novembre del 2017, di avere “richiesto

un concordato di tutte le fatture sospese con i vari fornitori” e

di avere provveduto a pagare negli ultimi mesi molte esecuzioni in corso,

integralmente o a rate. Egli ha precisato di essere intenzionato a risanare la

società anche grazie ai nuovi contratti sottoscritti con l’impresa di

costruzione __________ SA di __________, ma di necessitare tempo “in

quanto il debito accumulato dal sig. __________ negli anni è molto alto”. Ha

assicurato di poter saldare entro pochi giorni, se fosse stata accolta la

domanda di effetto sospensivo, tutte le esecuzioni giunte allo stadio della

comminatoria di fallimento e successivamente i debiti rimanenti secondo gli

accordi di pagamento concordati.

a) Ora,

la reclamante non ha dimostrato di avere pagato neppure l’esecuzione avente

portato al fallimento entro la scadenza del termine di reclamo (il 24 maggio

2018). La Camera ha verificato d’ufficio che il credito in questione risulta tuttora

iscritto nel registro esecutivo per fr. 2'312.70. Non ne ha d’altronde

depositato l’importo presso la Camera né provato di avere ottenuto dall’i­­stante

il ritiro della domanda di fallimento. Non essendo realizzato nemmeno il primo

presupposto stabilito all’art. 174 cpv. 2 LEF per annullare il fallimento, il

reclamo non può ch’essere respinto.

b) D’altronde

– sia detto per abbondanza – la reclamante non ha reso verosimile il secondo

presupposto previsto dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero la propria solvibilità.

Dall’estratto del registro delle esecuzioni accluso al reclamo si evince

infatti che nei suoi confronti erano pendenti al 4 maggio 2018 10 esecuzioni allo

stadio del precetto esecutivo per quasi fr. 78'000.– complessivi, 3 esecuzioni allo stadio del pignoramento (per oltre fr. 6'000.–), 13

in fase di realizzazione (per più di fr. 46'000.–) e 3 giunte alla

comminatoria di fallimento. E come visto, la reclamante non è riuscita a pagare

neppure il credito dell’istante malgrado il suo importo relativamente modesto.

Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.

2.3

Non

entra in considerazione, infine, un differimento del fallimento giusta l’art.

173a LEF, perché la reclamante non ha provato di avere presentato una

domanda di moratoria concordataria né reso verosimile concrete possibilità di

conclusione di un concordato, producendo almeno i documenti indicati dall’art.

293.

lett. a LEF. Il reclamo va pertanto respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure

le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).