14.2018.92
Rigetto provvisorio dell’opposizione
5 ottobre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.92
Lugano
5 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO91/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 17 aprile 2018
da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 maggio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n__________
emesso il 27 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso
la RE 1 per l’incasso di fr. 1'133.75 oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre
2017, indicando quale titolo di credito degli “stipendi impagati”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 aprile
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo delle Isole. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte trasmesse per posta elettronica del 30 aprile 2018.
C. Statuendo con decisione 9 maggio 2018, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e
un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.
D. Con
decisione del successivo 11 maggio il Giudice di pace ha annullato e sostituito
la precedente decisione, “in
quanto in quest’ultima si fa erroneamente riferimento a un attestato di
carenza beni”. L’esito della sentenza è rimasto
invariato.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 14 maggio 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il medesimo
giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, la RE 1 fa valere che secondo l’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera
e della ristorazione (CCNL), il diritto al pagamento pro rata della
tredicesima mensilità decade se, come nel caso in esame, il rapporto di lavoro
è disdetto durante il periodo di prova. Presentata solo col reclamo, tale motivazione
non può essere vagliata, poiché poggia su un’allegazione nuova (non espressa in
prima sede) e pertanto inammissibile, e su prove (conteggio stipendio, acconti
ricevuti da CO 1 ed e-mail del 18 ottobre 2017) pure esse nuove e irricevibili.
Il reclamo è dunque inammissibile.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'133.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,
sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).