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Decisione

14.2018.92

Rigetto provvisorio dell’opposizione

5 ottobre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 aprile

2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo delle Isole. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni

scritte trasmesse per posta elettronica del 30 aprile 2018.

C. Statuendo con decisione 9 maggio 2018, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e

un’indennità di fr. 200.– a favore del­l’istante.

D. Con

decisione del successivo 11 maggio il Giudice di pace ha annullato e sostituito

la precedente decisione, “in

quanto in que­st’ultima si fa erroneamente riferimento a un attestato di

carenza beni”. L’esito della sentenza è rimasto

invariato.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 14 maggio 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il medesimo

giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, la RE 1 fa valere che secondo l’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera

e della ristorazione (CCNL), il diritto al pagamento pro rata della

tredicesima mensilità decade se, come nel caso in esame, il rapporto di lavoro

è disdetto durante il periodo di prova. Presentata solo col reclamo, tale motivazione

non può essere vagliata, poiché poggia su un’allegazione nuova (non espressa in

prima sede) e pertanto inammissibile, e su prove (conteggio stipendio, acconti

ricevuti da CO 1 ed e-mail del 18 ottobre 2017) pure esse nuove e irricevibili.

Il reclamo è dunque inammissibile.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'133.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).