14.2018.93
Reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di sequestro. Documento pubblico esecutivo (rogito di costituzione di un diritto di compera immobiliare) quale causa del sequestro. Restituzione d
1 giugno 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2018.93
14.2018.94
Lugano
1 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (sequestro) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze del 3 maggio 2018 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
CO 2, __________
giudicando sui reclami del 17 maggio 2018 presentati da RE 1 contro le
decisioni emesse il 3 maggio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con rogiti n. __________8
e __________9 del notaio avv. __________, il 2 aprile
2014 CO 1 e CO 2, beneficiari di un diritto di compera sull’intera particella n. __________ RFD di C__________ scadente il 31 dicembre 2014, hanno concesso a loro volta a RE 1
(allora cittadino russo) un diritto di compera con scadenza al 30 giugno 2017, “sopra il futuro bene sito in territorio del
Comune di C__________”, e meglio
sulle unità di proprietà per piani (PPP) n. 8 di __________, rispettivamente n. 9 di __________ della suddetta particella n. __________. Il primo rogito prevede un
prezzo di compravendita della PPP n. 8 di fr. 1'800'000.– e il secondo di fr. 2'200'000.–,
oltre al versamento di rispettivamente fr. 450'000.– e fr. 550'000.–
entro 5 giorni dalla firma dell’atto sul conto del notaio a libera disposizione
dei concedenti e il saldo, sempre sul conto del notaio, prima della scadenza
del diritto di compera. I rogiti dispongono inoltre che qualora i concedenti
non divenissero proprietari della nota particella o qualora RE 1 non ottenesse
il permesso di tipo “B” (UE/AELS), i suddetti acconti dovranno essere
restituiti immediatamente, i rogiti costituendo documenti pubblici esecutivi
parificati a titoli di rigetto definitivo (giusta gli art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF e 349 CPC)
per i menzionati importi.
Il
3 aprile 2014, RE 1 ha versato sul conto del notaio complessivamente fr. 1'000'000.–.
E il 29 marzo 2017, ottenuta la nazionalità spagnola, egli ha richiesto il
rilascio di un permesso di tipo “B” (UE/AELS) per persona senza attività lucrativa
(pensionato). Tale domanda risultante ancora pendente al momento della scadenza
dei diritti di compera, il giorno successivo, ovvero il 1° luglio 2017, RE 1 ha
chiesto al notaio __________ la restituzione degli acconti.
B. Con
due istanze del 3 maggio 2018 dirette rispettivamente contro CO 1 (inc. __________)
e CO 2 (inc. __________), RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione)
il sequestro delle tre quote di comproprietà “B”, per quanto concerne CO 1, e
“A” per quanto attiene a CO 2, ciascuna di ½ delle PPP n. __________,
__________ e __________ della particella n. __________ RFD di C__________. Quali
titoli di credito, RE 1 ha indicato l’obbligo di restituire gli acconti di fr. 1'000'000.–
complessivi da lui versati sul prezzo di vendita delle due PPP, che grava in
parti uguali su CO 1 e CO 2.
C. Statuendo
con due decisioni separate del 3 maggio 2018 il Pretore ha respinto entrambe le
istanze di sequestro, ponendo a carico dell’istante in
ogni causa le spese processuali di fr. 500.–.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 17 maggio 2018 per ottenerne, in via principale, l’annullamento
e la riforma nel senso dell’accoglimento delle sue istanze di sequestro, e in
via subordinata il rinvio delle cause al Pretore per nuovo giudizio sull’ammissibilità
dei sequestri. I reclami non sono stati
notificati alle controparti.
in diritto: 1. Le
sentenze impugnate – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC),
contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC)
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid.
1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra
in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente
decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
il 17 maggio 2018 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 il 7
maggio, in concreto i reclami sono tempestivi e quindi ricevibili.
1.2 Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere
unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro
(sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in
RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui i reclami non sono stati
notificati ai convenuti.
1.3 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve
carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.4 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro
decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di
procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la causa dei sequestri
indicata dall’istante – i noti rogiti quali documenti pubblici esecutivi – non
era verosimile, poiché al punto I.6 i medesimi rogiti prevedono esplicitamente
che la loro validità è subordinata all’ottenimento del permesso “B” (UE/AELS)
da parte dell’istante, il quale ha allegato di non averlo mai ottenuto.
3. Nei
reclami RE 1 evidenzia come la clausola d’inefficacia dei rogiti (n. I.6) sia riferita
unicamente alle disposizioni relative alla costituzione, all’annotazione e all’esercizio
del diritto di compera, e non alle altre pattuizioni indipendenti contenute nei rogiti, come
quelle sull’obbligo contrattuale di restituzione dell’acconto (n. IV.1) o di
pagamento delle spese notarili (n. VII.7.4). Il reclamante
ritiene assurda l’interpretazione del Pretore poiché l’obbligo di restituzione
dell’acconto e la sua esecuzione diretta
sono stati pattuiti proprio nel caso in cui l’istante non avesse ottenuto il permesso “B” (UE/AELS).
Considerando adempiuti anche gli altri due presupposti del sequestro
(verosimiglianza del credito e dell’appartenenza ai convenuti dei beni da
sequestrare), il reclamante chiede alla Camera di accogliere essa stessa le
istanze e di ordinare i sequestri richiesti.
4. Giusta l’art. 272
cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal
giudice del luogo in cui si trovano
Fatti
i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza del credito da lui
vantato, di una causa di sequestro (nel senso dell’art. 271 LEF) e dei beni da
sequestrare, così come la loro appartenenza al debitore.
4.1 Quale
causa dei sequestri, il reclamante ha indicato nelle sue istanze la clausola n.
IV.1 dei rogiti n. __________8 (doc. D) e __________9 (doc.
C) del notaio avv. __________, secondo cui “qualora il Signor RE 1 non ottenesse il Permesso B
(UE/AELS), l’acconto versato di CHF 450'000 [rispettivamente di CHF 550'000]
dovrà essere restituito immediatamente valendo il presente atto quale riconoscimento
di debito del menzionato importo ai sensi dell’art. 80 cpv 2 no. 1 bis LEF e
art. 349 CPC. Gli stessi [ovvero CO 2 e CO 1] riconoscono l’esecuzione diretta
della prestazione ai sensi dell’art. 347 CPC”.
a) Ora,
i rogiti in questione appaiono effettivamente essere documenti pubblici esecutivi
nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF e 349 CPC per
l’obbligo di restituire gli acconti di fr. 550'000.–, rispettivamente fr. 450'000.–
versati dall’istante (in due bonifici di fr. 100'000.– [doc. E] e fr. 900'000.–
[doc. E1]), siccome sono atti notarili previsti dalla legge ticinese
sul notariato (v. Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 7 ad
art. 347 CPC), in essi i convenuti hanno esplicitamente dichiarato
di riconoscere l’esecuzione diretta di tale obbligo (art. 347 lett. a CPC), il
titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento (lett. b)
e l’obbligo di restituzione è sufficientemente determinato in entrambi i rogiti
(per quanto riguarda sia l’importo che la condizione cui tale obbligo è
subordinato), vi è riconosciuto dai convenuti ed è “immediatamente” esigibile
qualora RE 1 non abbia ottenuto il permesso “B” (UE/AELS) entro la scadenza del
diritto di compera (lett. c). I rogiti sono pertanto sia dei titoli di rigetto
definitivo dell’opposizione sia una causa di sequestro.
b) Per
gli argomenti presentati dal reclamante, la clausola d’inefficacia prevista
al punto n. I.6 dei rogiti riguarda solo i diritti di compera e non le altre
clausole indipendenti, segnatamente non la clausola di restituzione dell’acconto
stabilita al punto IV.1 espressamente in caso di mancato ottenimento del
permesso “B” (UE/AELS), sottinteso entro la scadenza del diritto di compera. L’interpretazione
divergente del Pretore è manifestamente errata, siccome condurrebbe a negare
ogni effetto alla clausola n. IV.1, giacché la condizione cui è subordinata è anche
la condizione alla quale scatta l’invalidazione del rogito secondo il punto n.
I.6. Non può ovviamente essere stata la volontà delle parti. Che i rogiti – di
conseguenza – assumano la valenza di causa dei sequestri è perlomeno
verosimile, ciò che giustifica l’annullamento delle decisioni impugnate. Le
cause essendo mature per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC), occorre esaminare anche gli altri due presupposti del sequestro, sui
quali il Pretore non si è espresso.
4.2 Sempre
dal punto IV.1 dei rogiti si evince che l’istante dispone verosimilmente di un
credito di complessivi fr. 500'000.– nei confronti di CO 1 e di pari importo verso CO 2,
avendo versato acconti per totali fr. 1'000'000.– (doc. E ed E1).
Visto il carattere divisibile dei crediti pecuniari, egli può infatti esigere
da ogni convenuto la restituzione della metà di ogni acconto (art. 70 CO a
contrario), oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2017, giorno successivo
alla scadenza del diritto di compera.
4.3 Dagli
estratti del registro fondiario acclusi alle istanze (doc. B1, B2
e B3) risulta
perlomeno verosimile che le quote di comproprietà, ciascuna di ½ delle PPP n. __________
di 59/1000, __________ di 36/1000 e __________ di 92/1000 della particella n. __________
RFD di C__________, appartengono a CO 2 per quanto attiene
alla quota “A” e a CO 1 per quanto
concerne la quota “B”. Anche il terzo presupposto stabilito dall’art. 272 LEF pare
quindi adempiuto, sicché i sequestri vanno decretati secondo le modalità indicate
nelle istanze. La presente decisione va notificata ai convenuti tramite l’Ufficio
d’esecuzione incaricato d’eseguire il sequestro (art. 276 cpv. 2 LEF).
5. La tassa per l’emissione del decreto di
sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS 281.35; DTF 139 III
197 consid. 4.2), va posta a carico del reclamante, che nella sua veste d’istante
è tenuto ad anticiparla (Kren Kostkiewicz
in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30
ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 22 ad art. 272 LEF; contra: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 66 ad art. 272 LEF),
fermo restando che la stessa, unitamente alle spese di esecuzione del sequestro,
potrà essere prelevata in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati
(art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III 39 segg.; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 23 seg. ad art. 144 LEF), ove il
sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato.
Non si riscuote invece una
tassa specifica per la procedura di reclamo stante l’erroneità delle decisioni
impugnate e l’impossibilità di porla a carico dei convenuti in ragione del
carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art.
107 cpv. 2 CPC e Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 37 ad art. 107 CPC).
Sempre per il carattere
unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, non possono d’altronde
essere assegnate ripetibili al reclamante.
6. Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 500'000.–
in entrambe le cause, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo interposto nella causa diretta
contro CO 1 (inc. __________) è accolto.
1.1 Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata:
1. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro
delle tre quote di comproprietà “B”, di ½ ciascuno, delle proprietà
per piani n. __________ di 59/1000, __________ di 36/1000 e __________ di 92/1000 della particella n. __________
RFD di C__________, di cui CO 1, __________, è titolare, e ciò sino a
concorrenza del credito di fr. 500'000.–, oltre agli interessi del 5% dal
1° luglio 2017, vantato da RE
1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
per titolo di restituzione della metà dell’anticipo versato il 3 aprile 2014 in
base al punto IV.1 dei rogiti n. __________8 e __________9 del notaio avv. __________.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell’istante.
3.
Chi
è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al giudice entro
dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).
4.
RE
1.
è responsabile in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati da
questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che il
sequestro era infondato.
1.2
Non
si riscuotono spese processuali in sede di reclamo né si assegnano ripetibili.
2.
Il reclamo interposto nella causa diretta contro CO 2 (inc. __________) è accolto.
2.1
Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata:
1.
È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro
delle tre quote di comproprietà “A”, di ½ ciascuno, delle proprietà
per piani n. __________ di 59/1000, __________ di 36/1000 e __________ di 92/1000 della particella n. __________ RFD di C__________,
di cui CO 2, __________, è titolare, e ciò sino a
concorrenza del credito di fr. 500'000.–, oltre agli interessi del 5% dal
1° luglio 2017, vantato da RE 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 1, __________),
per titolo di restituzione della metà dell’anticipo versato il 3 aprile 2014 in
base al punto IV.1 dei rogiti n. __________8 e __________9 del notaio avv. __________.
2.
Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell’istante.
3.
Chi
è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al giudice entro
dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).
4.
RE
1.
è responsabile in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati
da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che
il sequestro era infondato.
2.2
Non
si riscuotono spese processuali in sede di reclamo né si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione a:
– avv. ;
– Ufficio d’esecuzione di
Lugano, con l’incarico di notificare la presente decisione a CO 1 e a CO 2
unitamente al verbale di sequestro.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).