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Decisione

14.2018.93

Reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di sequestro. Documento pubblico esecutivo (rogito di costituzione di un diritto di compera immobiliare) quale causa del sequestro. Restituzione d

1 giugno 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza del credito da lui

vantato, di una causa di sequestro (nel senso dell’art. 271 LEF) e dei beni da

sequestrare, così come la loro appartenenza al debitore.

4.1 Quale

causa dei sequestri, il reclamante ha indicato nelle sue istanze la clausola n.

IV.1 dei rogiti n. __________8 (doc. D) e __________9 (doc.

C) del notaio avv. __________, secondo cui “qualora il Signor RE 1 non ottenesse il Permesso B

(UE/AELS), l’ac­­conto versato di CHF 450'000 [rispettivamente di CHF 550'000]

dovrà essere restituito immediatamente valendo il presente atto quale riconoscimento

di debito del menzionato importo ai sensi dell’art. 80 cpv 2 no. 1 bis LEF e

art. 349 CPC. Gli stessi [ovvero CO 2 e CO 1] riconoscono l’esecuzione diretta

della prestazione ai sensi dell’art. 347 CPC”.

a) Ora,

i rogiti in questione appaiono effettivamente essere documenti pubblici esecutivi

nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF e 349 CPC per

l’obbligo di restituire gli acconti di fr. 550'000.–, rispettivamente fr. 450'000.–

versati dall’istante (in due bonifici di fr. 100'000.– [doc. E] e fr. 900'000.–

[doc. E1]), siccome sono atti notarili previsti dalla legge ticinese

sul notariato (v. Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 7 ad

art. 347 CPC), in essi i convenuti hanno esplicitamente dichiarato

di riconoscere l’esecuzione diretta di tale obbligo (art. 347 lett. a CPC), il

titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento (lett. b)

e l’obbligo di restituzione è sufficientemente determinato in entrambi i rogiti

(per quanto riguarda sia l’importo che la condizione cui tale obbligo è

subordinato), vi è riconosciuto dai convenuti ed è “immediatamente” esigibile

qualora RE 1 non abbia ottenuto il permesso “B” (UE/AELS) entro la scadenza del

diritto di compera (lett. c). I rogiti sono pertanto sia dei titoli di rigetto

definitivo dell’opposizione sia una causa di sequestro.

b) Per

gli argomenti presentati dal reclamante, la clausola d’ineffi­­cacia prevista

al punto n. I.6 dei rogiti riguarda solo i diritti di compera e non le altre

clausole indipendenti, segnatamente non la clausola di restituzione dell’acconto

stabilita al punto IV.1 espressamente in caso di mancato ottenimento del

permesso “B” (UE/AELS), sottinteso entro la scadenza del diritto di compera. L’interpretazione

divergente del Pretore è manifestamente errata, siccome condurrebbe a negare

ogni effetto alla clausola n. IV.1, giacché la condizione cui è subordinata è anche

la condizione alla quale scatta l’invalidazione del rogito secondo il punto n.

I.6. Non può ovviamente essere stata la volontà delle parti. Che i rogiti – di

conseguenza – assumano la valenza di causa dei sequestri è perlomeno

verosimile, ciò che giustifica l’annulla­­mento delle decisioni impugnate. Le

cause essendo mature per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC), occorre esaminare anche gli altri due presupposti del sequestro, sui

quali il Pretore non si è espresso.

4.2 Sempre

dal punto IV.1 dei rogiti si evince che l’istante dispone verosimilmente di un

credito di complessivi fr. 500'000.– nei confronti di CO 1 e di pari importo verso CO 2,

avendo versato acconti per totali fr. 1'000'000.– (doc. E ed E1).

Visto il carattere divisibile dei crediti pecuniari, egli può infatti esigere

da ogni convenuto la restituzione della metà di ogni acconto (art. 70 CO a

contrario), oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2017, giorno successivo

alla scadenza del diritto di compera.

4.3 Dagli

estratti del registro fondiario acclusi alle istanze (doc. B1, B2

e B3) risulta

perlomeno verosimile che le quote di comproprietà, ciascuna di ½ delle PPP n. __________

di 59/1000, __________ di 36/1000 e __________ di 92/1000 della particella n. __________

RFD di C__________, appartengono a CO 2 per quanto attiene

alla quota “A” e a CO 1 per quanto

concerne la quota “B”. Anche il terzo presupposto stabilito dall’art. 272 LEF pare

quindi adempiuto, sicché i sequestri vanno decretati secondo le modalità indicate

nelle istanze. La presente decisione va notificata ai convenuti tramite l’Ufficio

d’esecuzione incaricato d’esegui­re il sequestro (art. 276 cpv. 2 LEF).

5. La tassa per l’emissione del decreto di

sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS 281.35; DTF 139 III

197 consid. 4.2), va posta a carico del reclamante, che nella sua veste d’istante

è tenuto ad anticiparla (Kren Kostkiewicz

in: Kren-Kost­kiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30

ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 22 ad art. 272 LEF; contra: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 66 ad art. 272 LEF),

fermo restando che la stessa, unitamente alle spese di esecuzione del sequestro,

potrà essere prelevata in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati

(art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III 39 segg.; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 23 seg. ad art. 144 LEF), ove il

sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato.

Non si riscuote invece una

tassa specifica per la procedura di reclamo stante l’erroneità delle decisioni

impugnate e l’impossibilità di porla a carico dei convenuti in ragione del

carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art.

107 cpv. 2 CPC e Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 37 ad art. 107 CPC).

Sempre per il carattere

unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, non possono d’altronde

essere assegnate ripetibili al reclamante.

6. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 500'000.–

in entrambe le cause, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo interposto nella causa diretta

contro CO 1 (inc. __________) è accolto.

1.1 Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata:

1. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro

delle tre quote di comproprietà “B”, di ½ ciascuno, delle proprietà

per piani n. __________ di 59/1000, __________ di 36/1000 e __________ di 92/1000 della particella n. __________

RFD di C__________, di cui CO 1, __________, è titolare, e ciò sino a

concorrenza del credito di fr. 500'000.–, oltre agli interessi del 5% dal

1° luglio 2017, vantato da RE

1, __________ (patrocinato dal­l’__________ PA 1, __________)

per titolo di restituzione della metà dell’anticipo versato il 3 aprile 2014 in

base al punto IV.1 dei rogiti n. __________8 e __________9 del notaio avv. __________.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell’istante.

3.

Chi

è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al giudice entro

dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).

4.

RE

1.

è responsabile in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati da

questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che il

sequestro era infondato.

1.2

Non

si riscuotono spese processuali in sede di reclamo né si assegnano ripetibili.

2.

Il reclamo interposto nella causa diretta contro CO 2 (inc. __________) è accolto.

2.1

Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata:

1.

È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro

delle tre quote di comproprietà “A”, di ½ ciascuno, delle proprietà

per piani n. __________ di 59/1000, __________ di 36/1000 e __________ di 92/1000 della particella n. __________ RFD di C__________,

di cui CO 2, __________, è titolare, e ciò sino a

concorrenza del credito di fr. 500'000.–, oltre agli interessi del 5% dal

1° luglio 2017, vantato da RE 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 1, __________),

per titolo di restituzione della metà dell’anticipo versato il 3 aprile 2014 in

base al punto IV.1 dei rogiti n. __________8 e __________9 del notaio avv. __________.

2.

Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell’istante.

3.

Chi

è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al giudice entro

dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).

4.

RE

1.

è responsabile in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati

da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che

il sequestro era infondato.

2.2

Non

si riscuotono spese processuali in sede di reclamo né si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv. ;

– Ufficio d’esecuzione di

Lugano, con l’incarico di notificare la presente decisione a CO 1 e a CO 2

unitamente al verbale di sequestro.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).