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Decisione

14.2018.96

Rigetto provvisorio dell’opposizione. E-mail non firmata né manualmente né elettronicamente

18 luglio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza del 22 marzo 2018 l’RE 1

ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si

è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13

aprile 2018, cui sono seguite una replica del 26 aprile e una duplica dell’8

maggio 2018, con le quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive e

contrastanti domande.

C. Statuendo con decisione dell’11 maggio 2018, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 290.–

complessivi e un’indennità di fr. 50.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 23 maggio 2018 per

ottenerne l’annullamento e (implicitamente) l’accoglimento dell’istanza. Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice

dell’RE 1 il 14 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che la corrispondenza

elettronica prodotta dall’istante non costituisce un titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non è firmata dall’escussa,

motivo per cui ha respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 osserva come l’email 10 novembre 2016, alla quale sono allegati

l’accettazione dell’offerta da essa formulata e il dettaglio contabile riferito

al primo acconto confirmatorio versato dalla CO 1, sia sottoscritto dalla

segretaria amministrativa di quest’ultima, PI 1. La reclamante ritiene che da

tali atti, unitamente agli altri documenti annessi all’istanza, si possa

dedurre un riconoscimento di debito in capo a tale __________ (che dal registro

di commercio risulta essere il socio e direttore della CO 1).

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta l’art. 14 cpv.

1.

CO la firma dev’essere apposta di propria mano (sentenze della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e

14.1995.97

del 10 gennaio 1996 consid. 3/b). Se non è

stampata su un foglio firmato a mano dall’escusso, un’e-mail può fungere da titolo

di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione solo se è certificata da una firma

elettronica riconosciuta (art. 14 cpv. 2bis CO; sentenza della CEF 14.2017.230 del 24

maggio 2018 consid. 5, con rinvio a (Veuillet, in: Abbet/Veuillet,

La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF).

Nella

fattispecie, contrariamente a quanto allega la reclamante, l’email 10 novembre

2016.

di PI 1 (doc. D 1° foglio) non è firmata, né manualmente né elettronicamente.

D’altronde, come rettamente rilevato dal primo giudice, nessuno degli altri

documenti acclusi all’istanza reca la firma di un rappresentante dell’escussa.

La sentenza impugnata risulta così corretta dal profilo sia dell’accertamento

dei fatti sia dall’applicazione del diritto, sicché il reclamo dev’essere

respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'823.58,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).