14.2018.96
Rigetto provvisorio dell’opposizione. E-mail non firmata né manualmente né elettronicamente
18 luglio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.96
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 22 marzo
2018 dalla
RE 1 I-
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 maggio 2018 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa l’11 maggio 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso l’8 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, l’RE 1 ha escusso la CO 1 (in seguito CO 1)
per l’incasso di fr. 5'823.58 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre
2016, indicando quale titolo di credito tre fatture del 28, 29 e 30 novembre 2016, dedotti un acconto dell’11 novembre 2016 e la
caparra del 29 giugno 2016.
Fatti
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 22 marzo 2018 l’RE 1
ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si
è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13
aprile 2018, cui sono seguite una replica del 26 aprile e una duplica dell’8
maggio 2018, con le quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive e
contrastanti domande.
C. Statuendo con decisione dell’11 maggio 2018, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 290.–
complessivi e un’indennità di fr. 50.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 23 maggio 2018 per
ottenerne l’annullamento e (implicitamente) l’accoglimento dell’istanza. Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
dell’RE 1 il 14 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che la corrispondenza
elettronica prodotta dall’istante non costituisce un titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non è firmata dall’escussa,
motivo per cui ha respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 osserva come l’email 10 novembre 2016, alla quale sono allegati
l’accettazione dell’offerta da essa formulata e il dettaglio contabile riferito
al primo acconto confirmatorio versato dalla CO 1, sia sottoscritto dalla
segretaria amministrativa di quest’ultima, PI 1. La reclamante ritiene che da
tali atti, unitamente agli altri documenti annessi all’istanza, si possa
dedurre un riconoscimento di debito in capo a tale __________ (che dal registro
di commercio risulta essere il socio e direttore della CO 1).
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta l’art. 14 cpv.
1.
CO la firma dev’essere apposta di propria mano (sentenze della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e
14.1995.97
del 10 gennaio 1996 consid. 3/b). Se non è
stampata su un foglio firmato a mano dall’escusso, un’e-mail può fungere da titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione solo se è certificata da una firma
elettronica riconosciuta (art. 14 cpv. 2bis CO; sentenza della CEF 14.2017.230 del 24
maggio 2018 consid. 5, con rinvio a (Veuillet, in: Abbet/Veuillet,
La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF).
Nella
fattispecie, contrariamente a quanto allega la reclamante, l’email 10 novembre
2016.
di PI 1 (doc. D 1° foglio) non è firmata, né manualmente né elettronicamente.
D’altronde, come rettamente rilevato dal primo giudice, nessuno degli altri
documenti acclusi all’istanza reca la firma di un rappresentante dell’escussa.
La sentenza impugnata risulta così corretta dal profilo sia dell’accertamento
dei fatti sia dall’applicazione del diritto, sicché il reclamo dev’essere
respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'823.58,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,
sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).