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Decisione

14.2018.97

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta di culto

15 novembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 agosto 2017 dal­l’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 223.35

oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2016, indicando quale titolo di

credito l’“imposta parrocchiale

2015”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 gennaio

2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Giubiasco. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte dell’8 febbraio 2018.

D. Statuendo con decisione del 22 maggio 2018, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–

senza assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2018 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza, nonché l’accollamento della tassa di giustizia di prima sede a carico dell’istante o delle parti in ragione di metà

ciascuno. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 24 maggio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno

prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha

anzitutto conside­rato che “l’iscrizione nel catalogo degli aventi diritto di voto e nel catalogo tributario parrocchiale 2015” trasmessa con invio raccomandato del 25

febbraio 2016 all’escusso e a lui notificata il 1° marzo

2016, poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. Pur riconoscendo

che l’art. 5 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta

di culto del 3 febbraio 1993 prevede che l’intimazione di una simile decisione

al diretto interessato deve avvenire entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento

e non – come avvenuto per il convenuto – un anno dopo, il primo giudice ha

tuttavia accolto l’istanza dopo aver preso atto che RE 1 non aveva richiesto

per iscritto l’e­­senzione dell’imposta entro il termine indicato sulla decisione

d’i­­scrizione.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta nuovamente di dover corrispondere l’imposta parrocchiale

per l’anno 2015 dal momento che la relativa decisione non gli è pervenuta entro

la fine di marzo del primo anno di assoggettamento come previsto dal Regolamento,

ma con oltre un anno di ritardo. Chiede pertanto l’an­­nullamento della

suddetta iscrizione e dell’imposta pretesa dall’i­­stante, ritenendo che non

spettava a lui chiedere l’esenzione di una tassa richiesta “fuori dai tempi previsti dalla legge”. Poiché l’ir­­regolarità della trasmissione della tassa in questione

vale a suo dire anche per le imposte di culto future, il reclamante contesta pure quelle relative agli anni 2016 (di fr. 215.80,

ricevuta l’11 gen­naio 2018) e 2017 (che prevede di

ricevere nel 2019).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative

svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è

necessario il passaggio in giudicato (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie

esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3

LIFD, 244 cpv. 3 e 275 Legge tributaria [LT, RL 640.100]),

ciò che vale anche per le imposte di culto ticinesi (art. 4 del decreto

legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità

regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992, RL 643.100,

in seguito: Decreto).

5.2

Impregiudicata

la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del

Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica del

16.

dicembre 2002, RL 191.100) e la natura pubblica dell’imposta di culto (art.

20.

cpv. 1 lett. e della stessa legge), per l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di

applicazione del Decreto legislativo sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993

(RL 643.110, in seguito: Regolamento), il calcolo dell’imposta di culto dev’essere

intimato per iscritto al suo destinatario e indicare almeno l’anno di calcolo,

l’ammontare dell’im­­posta cantonale ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare

del­l’imposta di culto, la data d’intimazione e i rimedi giuridici. Per giustificare

il rigetto definitivo dell’opposizione, la richiesta di pagamento deve dunque

fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento adottato dall’autorità nei

confronti del contribuente. Questa decisione deve inoltre aver assunto

carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve più essere

proponibile un rimedio di diritto ordinario (sopra consid. 5.1 e sentenze della

CEF 14.2016.171 del 24 gennaio 2017, consid. 7 e 14.2011.81 del 13 luglio 2011,

consid. 8).

5.3

Nella

fattispecie la CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti di RE 1 sulla decisione

del 25 febbraio 2016 – con la quale il Consiglio parrocchiale ha comunicato all’e­­scusso

la sua iscrizione nel Catalogo tributario parrocchiale a partire dal 2015 (doc.

C accluso all’istanza) – e sul conguaglio del 3 agosto 2016 (doc.

E), in cui il calcolo dell’imposta di culto per il 2015 è stato determinato in fr. 203.35

applicando l’aliquota del 4.5% all’imposta sul reddito (di fr. 4'519.20).

a) Orbene,

entrambi i documenti non lasciano dubbi sul loro carattere di decisione pronunciata

da un ente di diritto pubblico – la parrocchia (sopra consid. 5.2) – e indicano

chiaramente i rimedi giuridici, ovvero gli strumenti giuridici per evitare, da

una parte, l’iscrizione – mediante richiesta scritta al Consiglio parrocchiale di

esenzione dal pagamento dell’imposta entro un mese dall’in­­timazione della decisione

d’iscrizione nel catalogo tributario (conformemente a quanto previsto dall’art.

8.

del Decreto e dall’art. 6 cpv. 1 del Regolamento) – e dall’altra per contestare

l’imposta di culto stabilita col conguaglio – mediante reclamo (sempre davanti

al Consiglio parrocchiale) entro trenta giorni dall’intimazione della stessa

(art. 10 cpv. 1 del Regolamento). Ebbene il reclamante non allega – e comunque

non dimostra – di avere tempestivamente fatto uso di questi rimedi giuridici,

ossia di avere chiesto per iscritto l’esenzione dall’imposta entro il 31 marzo

2016.

(doc. C) né soprattutto di avere presentato reclamo contro il conguaglio

dell’imposta 2015 (doc. E) entro 30 giorni dalla sua intimazione. La

contestazione della diffida del 16 maggio 2017, fatta da RE 1 con email del 23

maggio 2017 (doc. c accluso alle osservazioni all’istanza) è ovviamente tardiva

per quanto riguarda il conguaglio del 3 agosto 2016, e ciò vale a maggior

ragione per tutti gli scritti successivi, compreso quello 12 luglio 2017 dell’avv.

__________ (doc. d). Il conguaglio (e non, come erroneamente considerato dal

primo giudice, la decisione d’iscrizione nel catalogo cui è connessa)

costituisce di conseguenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo ivi stabilito, ossia fr. 203.35,

oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 3 settembre 2016, indicata quale scadenza di

pagamento sul con­guaglio (doc. E; art. 3 cpv. 1 del Regolamento e 102 cpv. 2

CO).

b) Anche

per quanto riguarda la tassa di fr. 20.– pretesa con la diffida di

pagamento del 16 maggio 2017, notificata al reclamante il successivo 22 maggio

(doc. F), egli non l’ha contestata specificatamente nella sua email del 23

maggio 2017 (doc. c), sicché anch’essa va considerata una decisione esecutiva

(nel senso degli art. 242 cpv. 3 e 275 LT, cui rinvia l’art. 4 del Decreto),

parificabile a un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Nel

caso concreto, RE 1 non si avvale di alcuna delle sopra indicate eccezioni liberatorie,

ma invoca un motivo – la tardiva comunicazione della sua iscrizione nel

catalogo dei contribuenti rispetto a quanto stabilito dal Regolamento – che

avrebbe potuto e dovuto far valere già nella procedura che ha portato al­l’emissione

del conguaglio, facendo tempestivamente uso dei rimedi giuridici a sua

disposizione (sopra consid. 5.3/a). Essendo il Consiglio parrocchiale della CO

1.

materialmente e funzionalmente competente per emettere le decisioni d’iscrizione

nel catalogo tributario e di determinazione dell’impo­­sta (art. 1 del Regolamento),

il giudice del rigetto e la Camera sono vincolati dalle stesse non appena sono

definitive (sentenza della CEF 14.2016.171 del 24 gennaio 2017, consid. 7.1,

con riferimenti), anche se sono errate o discutibili (come nella fattispecie, in

cui paiono lecite perplessità sulla compatibilità dell’impo­­sta di culto 2015

con l’art. 5 del Decreto, secondo cui sono assoggettate all’imposta solo le

persone iscritte nel catalogo tributario all’inizio dell’anno civile). La censura è quindi irricevibile.

7.

Infine,

sono pure irricevibili le contestazioni relative alle imposte di culto per gli

anni 2016 e 2017, poiché non sono oggetto della presente procedura esecutiva.

8.

In entrambe le sedi la tassa, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’in­­convenienza all’istante, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 223.35,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo

è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Consiglio

Parrocchiale RA 1, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).