14.2018.97
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta di culto
15 novembre 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.97
Lugano
15 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 22 gennaio
2018 dalla
CO 1
(rappresentata dal proprio Consiglio
Parrocchiale, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 maggio 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 maggio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con raccomandata del 25 febbraio 2016
il Consiglio Parrocchiale RA 1 ha comunicato a RE 1, così come a tutte le altre persone residenti dal 2015 sul territorio
del Comune di __________, la sua iscrizione nel Catalogo
degli aventi diritto di voto e nel Catalogo tributario parrocchiale 2015, informandolo della sua facoltà di chiedere per scritto l’esenzione
dall’imposta e lo stralcio dal catalogo tributario fino al 31 marzo 2016. La
comunicazione in questione, qualificata come “intimazione formale” dell’iscrizione
nel Catalogo, e stata dichiarata “cresciuta in giudicato” il 1° aprile 2016. Il
3 agosto 2016 il Consiglio Parrocchiale ha inviato a RE 1 il conguaglio dell’imposta
parrocchiale 2015, stabilita in fr. 203.35, cui è seguita – dopo un primo
richiamo dell’8 novembre 2016 – la relativa diffida di pagamento trasmessa per
invio raccomandato del 16 maggio 2017.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 agosto 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 223.35
oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2016, indicando quale titolo di
credito l’“imposta parrocchiale
2015”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 gennaio
2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Giubiasco. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’8 febbraio 2018.
D. Statuendo con decisione del 22 maggio 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–
senza assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2018 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, nonché l’accollamento della tassa di giustizia di prima sede a carico dell’istante o delle parti in ragione di metà
ciascuno. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 maggio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno
prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha
anzitutto considerato che “l’iscrizione nel catalogo degli aventi diritto di voto e nel catalogo tributario parrocchiale 2015” trasmessa con invio raccomandato del 25
febbraio 2016 all’escusso e a lui notificata il 1° marzo
2016, poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. Pur riconoscendo
che l’art. 5 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta
di culto del 3 febbraio 1993 prevede che l’intimazione di una simile decisione
al diretto interessato deve avvenire entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento
e non – come avvenuto per il convenuto – un anno dopo, il primo giudice ha
tuttavia accolto l’istanza dopo aver preso atto che RE 1 non aveva richiesto
per iscritto l’esenzione dell’imposta entro il termine indicato sulla decisione
d’iscrizione.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta nuovamente di dover corrispondere l’imposta parrocchiale
per l’anno 2015 dal momento che la relativa decisione non gli è pervenuta entro
la fine di marzo del primo anno di assoggettamento come previsto dal Regolamento,
ma con oltre un anno di ritardo. Chiede pertanto l’annullamento della
suddetta iscrizione e dell’imposta pretesa dall’istante, ritenendo che non
spettava a lui chiedere l’esenzione di una tassa richiesta “fuori dai tempi previsti dalla legge”. Poiché l’irregolarità della trasmissione della tassa in questione
vale a suo dire anche per le imposte di culto future, il reclamante contesta pure quelle relative agli anni 2016 (di fr. 215.80,
ricevuta l’11 gennaio 2018) e 2017 (che prevede di
ricevere nel 2019).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative
svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è
necessario il passaggio in giudicato (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie
esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3
LIFD, 244 cpv. 3 e 275 Legge tributaria [LT, RL 640.100]),
ciò che vale anche per le imposte di culto ticinesi (art. 4 del decreto
legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità
regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992, RL 643.100,
in seguito: Decreto).
5.2
Impregiudicata
la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del
Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica del
16.
dicembre 2002, RL 191.100) e la natura pubblica dell’imposta di culto (art.
20.
cpv. 1 lett. e della stessa legge), per l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di
applicazione del Decreto legislativo sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993
(RL 643.110, in seguito: Regolamento), il calcolo dell’imposta di culto dev’essere
intimato per iscritto al suo destinatario e indicare almeno l’anno di calcolo,
l’ammontare dell’imposta cantonale ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare
dell’imposta di culto, la data d’intimazione e i rimedi giuridici. Per giustificare
il rigetto definitivo dell’opposizione, la richiesta di pagamento deve dunque
fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento adottato dall’autorità nei
confronti del contribuente. Questa decisione deve inoltre aver assunto
carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve più essere
proponibile un rimedio di diritto ordinario (sopra consid. 5.1 e sentenze della
CEF 14.2016.171 del 24 gennaio 2017, consid. 7 e 14.2011.81 del 13 luglio 2011,
consid. 8).
5.3
Nella
fattispecie la CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti di RE 1 sulla decisione
del 25 febbraio 2016 – con la quale il Consiglio parrocchiale ha comunicato all’escusso
la sua iscrizione nel Catalogo tributario parrocchiale a partire dal 2015 (doc.
C accluso all’istanza) – e sul conguaglio del 3 agosto 2016 (doc.
E), in cui il calcolo dell’imposta di culto per il 2015 è stato determinato in fr. 203.35
applicando l’aliquota del 4.5% all’imposta sul reddito (di fr. 4'519.20).
a) Orbene,
entrambi i documenti non lasciano dubbi sul loro carattere di decisione pronunciata
da un ente di diritto pubblico – la parrocchia (sopra consid. 5.2) – e indicano
chiaramente i rimedi giuridici, ovvero gli strumenti giuridici per evitare, da
una parte, l’iscrizione – mediante richiesta scritta al Consiglio parrocchiale di
esenzione dal pagamento dell’imposta entro un mese dall’intimazione della decisione
d’iscrizione nel catalogo tributario (conformemente a quanto previsto dall’art.
8.
del Decreto e dall’art. 6 cpv. 1 del Regolamento) – e dall’altra per contestare
l’imposta di culto stabilita col conguaglio – mediante reclamo (sempre davanti
al Consiglio parrocchiale) entro trenta giorni dall’intimazione della stessa
(art. 10 cpv. 1 del Regolamento). Ebbene il reclamante non allega – e comunque
non dimostra – di avere tempestivamente fatto uso di questi rimedi giuridici,
ossia di avere chiesto per iscritto l’esenzione dall’imposta entro il 31 marzo
2016.
(doc. C) né soprattutto di avere presentato reclamo contro il conguaglio
dell’imposta 2015 (doc. E) entro 30 giorni dalla sua intimazione. La
contestazione della diffida del 16 maggio 2017, fatta da RE 1 con email del 23
maggio 2017 (doc. c accluso alle osservazioni all’istanza) è ovviamente tardiva
per quanto riguarda il conguaglio del 3 agosto 2016, e ciò vale a maggior
ragione per tutti gli scritti successivi, compreso quello 12 luglio 2017 dell’avv.
__________ (doc. d). Il conguaglio (e non, come erroneamente considerato dal
primo giudice, la decisione d’iscrizione nel catalogo cui è connessa)
costituisce di conseguenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo ivi stabilito, ossia fr. 203.35,
oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 3 settembre 2016, indicata quale scadenza di
pagamento sul conguaglio (doc. E; art. 3 cpv. 1 del Regolamento e 102 cpv. 2
CO).
b) Anche
per quanto riguarda la tassa di fr. 20.– pretesa con la diffida di
pagamento del 16 maggio 2017, notificata al reclamante il successivo 22 maggio
(doc. F), egli non l’ha contestata specificatamente nella sua email del 23
maggio 2017 (doc. c), sicché anch’essa va considerata una decisione esecutiva
(nel senso degli art. 242 cpv. 3 e 275 LT, cui rinvia l’art. 4 del Decreto),
parificabile a un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nel
caso concreto, RE 1 non si avvale di alcuna delle sopra indicate eccezioni liberatorie,
ma invoca un motivo – la tardiva comunicazione della sua iscrizione nel
catalogo dei contribuenti rispetto a quanto stabilito dal Regolamento – che
avrebbe potuto e dovuto far valere già nella procedura che ha portato all’emissione
del conguaglio, facendo tempestivamente uso dei rimedi giuridici a sua
disposizione (sopra consid. 5.3/a). Essendo il Consiglio parrocchiale della CO
1.
materialmente e funzionalmente competente per emettere le decisioni d’iscrizione
nel catalogo tributario e di determinazione dell’imposta (art. 1 del Regolamento),
il giudice del rigetto e la Camera sono vincolati dalle stesse non appena sono
definitive (sentenza della CEF 14.2016.171 del 24 gennaio 2017, consid. 7.1,
con riferimenti), anche se sono errate o discutibili (come nella fattispecie, in
cui paiono lecite perplessità sulla compatibilità dell’imposta di culto 2015
con l’art. 5 del Decreto, secondo cui sono assoggettate all’imposta solo le
persone iscritte nel catalogo tributario all’inizio dell’anno civile). La censura è quindi irricevibile.
7.
Infine,
sono pure irricevibili le contestazioni relative alle imposte di culto per gli
anni 2016 e 2017, poiché non sono oggetto della presente procedura esecutiva.
8.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto
attribuire un’indennità d’inconvenienza all’istante, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 223.35,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo
è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– Consiglio
Parrocchiale RA 1, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).