14.2018.98
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Salario durante la malattia. Durata. Eccezione di compensazione con asseriti danni per abbandono ingiustificato dell’impiego
21 dicembre 2018Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.98
Lugano
21 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 11 ottobre 2017 da
CO 1 (I)
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 17 maggio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 13 gennaio 2016 la RE 1, in qualità di datrice di lavoro, e CO 1,
quale dipendente, hanno concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata
a partire dal 15 gennaio 2016, che prevedeva una
retribuzione fissa lorda annua di fr. 65'000.– pagabile in 13 mensilità e
una prestazione lavorativa settimanale media di 42,5 ore suddivise su cinque
giorni, ma con possibile frequenza irregolare. L’impiegato si è obbligato a espletare “la propria attività di informatico presso la società
secondo le esigenze di un progressivo sviluppo dell’attività aziendale”. Il medesimo giorno le parti hanno firmato un’“integrazione”, con
cui CO 1 si è impegnato “specificatamente
a concretizzare la concezione, la progettazione, lo sviluppo, l’implementazione
e il consolidamento” di diversi software, “flussi barcode” e un
portale web, da realizzare non necessariamente in sequenza, ma “in funzione delle tempistiche e priorità
aziendali in un orizzonte temporale prospettico di due anni”, per le quali è stato pattuito un onorario
complessivo di fr. 275'000.–, da saldare “principalmente in rate mensili, come da contratto di
lavoro e in funzione dello stato d’avanzamento lavori”. Con un allegato al contratto di lavoro sottoscritto il 15
gennaio 2016 le parti hanno poi posticipato l’inizio dell’attività lavorativa
al 1° febbraio 2016 e con ulteriore contratto del 3 ottobre 2016 la RE 1 ha concesso
in uso a CO 1 il proprio veicolo aziendale, dietro detrazione dal suo stipendio
di fr. 850.– mensili.
Fatti
B. Con
certificato del 19 dicembre 2016, il Dr med. __________ ha attestato l’incapacità
lavorativa al 100% di CO 1 per malattia fino al 15 gennaio 2017. Sulla scorta
di un successivo certificato medico del 12 gennaio 2017, accertante l’insostenibilità
del suo lavoro attuale con il proprio stato di salute psico-fisico, lo stesso
giorno CO 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto (qualificato
come “immediato”) dal 16 gennaio
2017.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1
ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 15'421.07
oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2017, indicando quale titolo di
credito gli “stipendi dei mesi
di gennaio 2016, marzo 2016, ottobre 2016, novembre 2016, dicembre 2016,
gennaio 2017, tredicesima 2016 e note spese dei mesi da maggio a settembre
2016”.
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
ottobre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte
del 6 novembre 2017, cui sono seguite una replica del 16 novembre e una duplica
del 29 novembre 2017, con le quali le parti si sono riconfermate nelle
rispettive e contrastanti domande.
E. Statuendo con decisione del 17 maggio 2018, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta limitatamente a fr. 7'574.–(anziché
fr. 15'421.07) oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2017, ponendo le spese processuali di fr. 180.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 25 maggio 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 22 giugno 2018 CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 25 maggio 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 18 maggio 2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto constatato che il contratto di
lavoro del 13 gennaio 2016, pur essendo stato firmato solo da una persona – PI
1.
– avente diritto di firma collettiva a due, costituisce nondimeno un valido
titolo di rigetto dell’opposizione, poiché è stato ratificato mediante il successivo
versamento di sette stipendi. A mente sua, il medesimo motivo vale pure per la
trattenuta di fr. 850.– mensili eseguita per la messa
a disposizione del veicolo aziendale, anch’essa accettata dalle parti. Il primo
giudice ha d’altronde considerato che solo l’onorario di fr. 275'000.–
complessivi pattuito nell’“integrazione” era da pagare in funzione dello
stato d’avanzamento dei lavori, mentre non era il caso dello stipendio lordo di
65'000.– annui previsto dal contratto di lavoro, esplicitamente indicato come
“fisso”. Il Pretore ha invece respinto la domanda per quanto concerne il
periodo dal 15 al 31 gennaio 2016, ritenendo che, a fronte dell’allegato
prevedente la posticipazione dell’inizio dell’attività lavorativa al 1°
febbraio 2016, l’istante non avesse reso sufficientemente verosimile di aver
effettivamente cominciato a lavorare già il 15 gennaio. Egli ha poi respinto la
censura della convenuta, secondo cui il dipendente non avrebbe svolto tutte le
ore lavorative dovute, siccome fondata su un documento di parte. Quanto agli stipendi di marzo,
ottobre e novembre del 2016, il Pretore li ha reputati estinti con il pagamento
a saldo di fr. 2'671.–, fondandosi
sulla ricevuta sottoscritta a nome del dipendente dal sindacalista PI 2 per “salari e spese al 30 novembre 2016”, giacché il suo potere di rappresentanza non è
contestato.
Per
il mese di dicembre 2016 il primo giudice ha riconosciuto dovuti fr. 3'158.65
e per il mese di gennaio del 2017 fr. 1'579.35, mentre a titolo di
tredicesima mensilità ha ammesso fr. 4'322.70, da cui ha dedotto i fr. 1'486.70
versati al dipendente nel gennaio del 2017. Egli non ha invece computato il
rimborso spese richiesto nell’istanza, perché esso non è cifrato nel contratto
di lavoro e l’istante si è limitato a produrre delle ricevute, per tacere del
fatto che le spese fino a fine novembre sono comunque già state rimborsate. Da
ultimo, il Pretore ha negato la compensazione eccepita dall’escussa con
pretese per un’indennità a norma dell’art. 337d CO e per risarcimento
danni, da lui reputate esulare dalla competenza del
giudice del rigetto, e ha esteso il rigetto dell’opposizione agli interessi di mora del 5% dal 17 gennaio 2017.
4.
Nel
reclamo la RE 1 contesta il rigetto dell’opposizione, facendo valere che lo
stipendio per il mese di
dicembre del 2016 è stato estinto con il pagamento a
saldo dei fr. 2'671.–, siccome a mente sua esso si
estendeva anche alle vacanze fino al 31 dicembre 2016. La reclamante sottolinea
che in ogni caso l’escutente ha lavorato in quel mese solo 17 ore su 170 ed è
stato in malattia – prontamente contestata – per 85 ore. CO 1 avrebbe quindi
diritto a un salario di fr. 315.85 (ore di malattia escluse) o al massimo
di fr. 1'895.20 (ore di malattia comprese). Tali importi sarebbero
tuttavia da compensare con i danni dovuti alla disdetta immediata, quantificati
in fr. 26'250.– (indennità di fr. 1'250.– a tenore dell’art. 337d
CO e danno parziale di fr. 25'000.–), con i fr. 1'486.70 versati all’escutente
il 3 gennaio 2017 e con la mancata trattenuta di fr. 1'700.– (2 x fr. 850.–)
per ottobre e novembre del 2016.
Per
quel che concerne il mese di
gennaio del 2017 la reclamante sostiene ancora una
volta che il dipendente non ha lavorato ed è stato in malattia per 85 ore,
motivo per cui non dev’essere riconosciuto alcun salario per quel mese. In ogni
caso, un eventuale stipendio, di fr. 1'579.35 al massimo, sarebbe da
compensare con gli importi già indicati per il mese di dicembre del 2016. Da
ultimo, l’escussa contesta il calcolo della tredicesima mensilità fatto
dal Pretore, tacciando come incomprensibile, non motivata e illegale la mancata
detrazione dei premi della cassa pensione e dell’indennità per l’uso del
veicolo aziendale. In più essa andrebbe ridotta pro rata temporis di 1/12, sicché non eccederebbe fr. 2'895.40, sempre da compensare con
gli importi già indicati in precedenza.
5.
Nelle
proprie osservazioni al reclamo, CO 1 asserisce che il salario mensile è dovuto
– anche in caso di malattia – “a seguito della sua
attività lavorativa che ha sempre svolto”, ribadendo
di aver iniziato a lavorare il 15 gennaio 2016. Egli fa inoltre valere che lo
stipendio di dicembre non era incluso nelle vacanze maturate al 31 dicembre
2016.
e che l’asserito inadempimento per i mesi di dicembre e gennaio non è
stato reso verosimile. Il danno posto in compensazione dalla reclamante non sarebbe d’altronde comprovato e tale
eccezione, formulata senza alcuna riserva, varrebbe come riconoscimento della
pretesa per il salario di dicembre. A mente sua, del versamento di fr. 1'486.70 e delle trattenute di fr. 1'700.– il Pretore ha già tenuto conto e il calcolo della tredicesima appare
corretto, mentre nega di aver incassato fr. 2'671.– a
copertura degli stipendi e spese fino al 30 novembre 2016, rilevando di aver
contestato il conteggio e di considerare tale somma come acconto sul salario di
novembre del 2016. Da ultimo, l’escutente sottolinea come i danni invocati
dalla datrice di lavoro siano privi di fondamento e gli oggetti di cui essa
chiede la restituzione le siano già stati riconsegnati.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Il
contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima
riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario
pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non
sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua
prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del
Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 126
ad art. 82 LEF), secondo la cosiddetta “Basler Praxis”, cui la Camera ha recentemente aderito (sentenza 14.2017.73 del 22
dicembre 2017 consid. 5.5).
6.2
Nel
caso in esame, il contratto di lavoro del 13 gennaio 2016 (doc. D) costituisce
quindi in sé un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli stipendi e la quota parte della tredicesima
non versati a CO 1 fino al 16 gennaio 2017, giorno della scadenza della
disdetta “con effetto immediato” da lui significata il 12 gennaio (doc. S),
sebbene esso sia firmato – per la RE 1 – unicamente da PI
1, pur avendo essa solo diritto di firma collettiva a due. In effetti, come
accertato dal Pretore e ammesso anche dalla reclamante (reclamo, pag. 6, ad 3),
il contratto deve perlomeno considerarsi ratificato per atti concludenti in
seguito al versamento dei sette stipendi per i mesi di febbraio e di aprile a
settembre del 2016 (doc. 3, fol. 2).
6.3
La reclamante obietta che l’escutente ha lavorato nel dicembre del 2016
solo 17 ore su 170 ed è stato in malattia – prontamente contestata – per 85 ore
sia in quel mese che nel gennaio del 2017. Il Pretore ha respinto la censura
siccome fondata su un documento di parte (conteggi di cui al doc. 2, fogli 11 e
12).
a) Poiché
la RE 1 non si confronta con l’argomentazione della sentenza impugnata, la sua
censura si rivela d’acchito inammissibile siccome insufficientemente motivata
(nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC). Essa non spiega infatti perché le sue
allegazioni dovrebbero essere ritenute convincenti sulla base di un semplice
suo conteggio allestito in modo unilaterale. Pare del resto poco plausibile ch’essa
abbia atteso di ricevere la disdetta per dolersi del fatto che il suo
dipendente avesse lavorato solo due giorni in dicembre prima di ammalarsi (il
19).
b) Giusta
l’art. 324a CO se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare,
per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un
obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per
un tempo limitato il salario, compresa un’adeguata indennità per perdita del
salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato
per più di tre mesi (cpv. 1). Il lavoratore ha diritto a percepire il salario
per almeno tre settimane nel primo anno di servizio, poi per un tempo
adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le
circostanze particolari (cpv. 2). La norma è applicabile al contratto di lavoro
sotto esame (doc. D ad V/3).
aa) Nella fattispecie, la reclamante sostiene che il
rigetto dell’opposizione non dovrebbe essere esteso al salario per i giorni
di malattia, dato che la malattia è stata prontamente contestata e “ritenuta non valida”. Si tratta però di un’allegazione nuova e
pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Nelle osservazioni
all’istanza (pag. 6 ad 7 i.f.) e nella duplica spontanea (pag. 4 ad 7),
infatti, la convenuta si è limitata ad arguire che in mancanza di prestazioni
di servizio durante la malattia difettava anche ogni riconoscimento di debito
per tale periodo.
La
contestazione della malattia contraddice peraltro i medesimi conteggi allestiti
e invocati dalla stessa reclamante (doc. 2, fogli 11 e 12), la quale nel suo
scritto del 31 gennaio 2017 (doc. T) ha contestato peraltro soltanto il secondo
certificato medico – e con esso la malattia unicamente quale causa grave di disdetta immediata – e non il
primo (doc. R), relativo al
pregresso periodo di malattia, ch’essa non aveva messo in discussione nel suo
scritto del 22 dicembre 2016 (doc. P). Senza contare che la reclamante non ha
indicato motivi – men che meno seri (v. sentenza del Tribunale federale 1C_64/2008 del 14 aprile 2008 consid.
3.
) – suscettibili d’inficiare il valore
probante dei certificati medici versati agli atti.
bb) Ciò
posto, con il contratto di lavoro il datore s’impegna anche, perlomeno
implicitamente, a versare il salario durante la malattia del lavoratore per il
tempo limitato previsto contrattualmente o per legge (a norma dell’art.
324a CO citato sopra), sicché il
contratto di lavoro costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
anche per il salario, fisso o agevolmente determinabile, dovuto durante tale periodo (Vock/Aepli-Wirz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 19 ad art. 82 LEF; Veuillet in : Abbet/Veuillet
(ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 179 ad art. 82 LEF).
cc) Il
lavoratore malato ha diritto a percepire il salario per almeno tre settimane
nel primo anno di servizio (art. 324a cpv. 2 CO), ciò che, in assenza di
pattuizioni al riguardo nel contratto di lavoro, è il caso di CO 1, il quale, quando si è ammalato (il 19
dicembre 2016), era ancora nel primo anno
di servizio, iniziato – il 1° febbraio
2016.
– da più di tre mesi. Siccome i
giorni festivi non sono computati nel periodo di malattia durante il quale è
dovuto il salario (Rehbinder/Stöckli,
Berner Kommentar, vol. VI/2/ 2/1, 2010, n. 28 i.f. ad art. 324a CO),
dedotti il 26 dicembre 2016 (Santo Stefano) e il 6 gennaio 2017 (Epifania)
(art. 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino,
RL 843. 200), le tre settimane cui egli ha diritto sono scadute il 10 gennaio
2017.
dd) La
decisione del Pretore di riconoscere per il mese di dicembre del
2016.
fr. 3'158.65 netti, ovvero lo stipendio lordo di fr. 5'000.–
(doc. D), dedotti i contributi sociali di fr. 991.35 (doc. W per analogia)
e la trattenuta per l’uso del veicolo aziendale di fr. 850.– (doc. K),
non offende quindi né i fatti né il diritto, ciò che la reclamante del resto
ammette in via subordinata (reclamo, pag. 7
in alto).
ee) Per quanto attiene invece al mese di gennaio del 2017, non è
condivisibile la decisione pretorile laddove attribuisce all’escutente la
metà del salario di dicembre 2016 (fino al termine del contratto, il 16 gennaio
2017), pari a fr. 1'579.35. In realtà egli ha diritto alla remunerazione
di solo 6 giorni (2-5, 9 e 10 gennaio) su 21, ossia fr. 902.50 netti (6/21 di fr. 3'158.65). Al riguardo, il
reclamo va parzialmente accolto.
6.4
Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, il calcolo della
tredicesima mensilità fatto dal Pretore non è né incomprensibile, né illegale,
pur essendo affetto da un semplice errore di calcolo. Egli ha infatti
determinato correttamente la quota di tredicesima (doc. D, n. II/1) sulla
scorta dello stipendio di base (fr. 5'000.– lordi), deducendo soltanto le trattenute sociali, ma non il “secondo
pilastro”, il quale è prelevato solo 12 volte l’anno, non 13 (sentenza della I
CCA 11.1996.118 del 26 agosto 1997 consid. 3, confermata in ultimo luogo
dalla sentenza 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 11/a). La tredicesima ammonta
quindi a fr. 4'351.25 per l’intero anno 2016 (fr. 5'000.– ./. fr. 648.75
[doc. W]). Neppure la trattenuta di fr. 850.– mensili per l’utilizzo del
veicolo va dedotta, trattandosi di un costo effettivo che matura solo 12 volte
l’anno, non 13. Tenuto conto della riduzione pro
rata temporis dovuta alla posticipazione dell’inizio di lavoro al 1°
febbraio 2016 (doc. F), di cui il Pretore ha tenuto conto, la quota di
tredicesima di 11/12 ammonterebbe quindi
a fr. 3'988.65 (e non a fr. 4'322.70 come calcolato erroneamente dal
primo giudice).
Sennonché nell’istanza (pag. 7 ad 9) l’escutente ha postulato il
pagamento di soli fr. 3'841.62 a titolo di tredicesima mensilità, motivo
per cui il reclamo si rivela parzialmente fondato su questo punto –
anche se per motivi diversi da quelli avanzati dalla reclamante – siccome il primo giudice ha statuito “ultra petita”, ovvero ha aggiudicato all’istante più di quanto abbia
domandato in contrasto con il disposto dell’art. 58 cpv. 1 CPC. Di conseguenza,
la decisione impugnata va riformata nel senso di ridurre l’importo della
tredicesima a quanto richiesto nell’istanza di rigetto.
7.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in
modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1
Nel
caso in esame la RE 1 sostiene anzitutto che la ricevuta firmata il 21
dicembre 2016 da PI 2 per conto di CO 1 relativo al versamento di
fr. 2'671.– del (doc. 3, fol. 3) riguardava non solo il saldo per
salari e spese al 30 novembre 2016 ma pure “lo stipendio in periodo di vacanza” fino al 31 dicembre 2016 in conformità con l’art. 329a CO.
Secondo il testo della procura il versamento è avvenuto “a saldo per salari e spese al 30 novembre 2016
(comprese le vacanze fino al 31 dicembre 2016)”. Ora,
contrariamente a quanto scrive la reclamante, il salario per le vacanze non si
confonde con il salario per il mese di dicembre del 2016. Perlomeno una tesi siffatta
potrebbe essere ammessa solo se la reclamante avesse reso verosimile che il dipendente
fosse stato in vacanza durante l’intero mese di dicembre. In realtà essa non ha
prodotto alcun risconto oggettivo al riguardo e persino i propri conteggi non
indicano alcun giorno di vacanza in quel mese (doc. 2, penultimo foglio). Del
resto, la stessa reclamante ha comunicato il 22 dicembre 2016 al dipendente che
avrebbe proceduto nei successivi giorni a elaborare il conteggio del salario di
dicembre e glielo avrebbe poi bonificato senza indugio (doc. P). L’accertamento
del Pretore secondo cui la ricevuta concerneva solo i salari di marzo, ottobre
e novembre, e non quello di dicembre, non può quindi dirsi manifestamente
errato.
7.2
Per
quanto riguarda il “saldo
stipendio” di fr. 1'486.70 versato a CO
1.
il 3 gennaio 2017 (doc. 3, fol. 6) e la trattenuta di fr. 1'700.–
(2 x fr. 850.–) per l’utilizzo del veicolo aziendale, che la reclamante pretende di porre in
compensazione con quanto il Pretore ha riconosciuto all’escutente, essa
pare non accorgersi che tali importi sono già stati dedotti dal totale calcolato dal primo giudice (sentenza impugnata,
pag. 4 a metà e sopra, consid. 6.7). Al riguardo, il reclamo cade quindi nel
vuoto.
7.3
La
reclamante oppone infine in compensazione una pretesa per presunti danni da
risarcire, che quantificata in fr. 26'250.–, (indennità per
abbandono ingiustificato dell’impiego a norma dell’art. 337d CO di fr. 1'250.–
+ “danno parziale” di fr. 25'000.–). Il Pretore ha considerato che tali pretese esulano dalla
competenza del giudice del rigetto.
a) Se
è vero che il potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel
senso ch’egli non deve sostituirsi al giudice del merito, egli è comunque
tenuto a esaminare le eccezioni, anche di merito, sollevate dall’escusso, pur
sotto il profilo della semplice verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF), e non
può, pena ledere i principi della parità di trattamento e del diritto di essere
sentito, non esaminare anche le controargomentazioni dell’escutente, pur sempre
valutandole con il metro della verosimiglianza. Quell’esame manca del tutto nel
caso in rassegna, ciò che giustificherebbe l’annullamento della sentenza
impugnata e la retrocessione della causa al primo giudice. Essendo la causa
matura per il giudizio, la Camera può nondimeno statuire essa stessa senza
indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
b) Per
rendere verosimili i danni di fr. 26'250.–
a suo dire causati dall’“interruzione
immediata senza valido motivo del rapporto di impiego”, la RE
1, senza spiegare nulla nel reclamo, si è riferita all’istanza di conciliazione
da lei depositata il 14 febbraio 2017, con cui ha già fatto valere nei
confronti di CO 1 pretese di risarcimento di fr. 1'250.– a titolo
di indennità a norma dell’art. 337d CO e di fr. 25'000.– per danno
parziale (doc. U). Ora, tale istanza è assimilabile
a semplici allegazioni di parte senza alcun valore probante. Ad ogni
modo la contestazione del certificato medico del 12 gennaio 2017 non è motivata
(non sono indicati, e meno ancora resi verosimili, “i seri dubbi” sulla sua attendibilità), mentre la
reclamante non spiega in che modo l’offerta della __________ per l’implementazione
di un sistema informativo aziendale (doc. V) sia idonea a rendere verosimile il
danno di cui si professa vittima, segnatamente essa non esplicita le ragioni
per cui le prestazioni contenute nell’offerta rientravano nelle mansioni di CO
1.
né perché le stesse sarebbero costate meno se fossero state eseguite da quest’ultimo
nel quadro della continuazione del rapporto contrattuale.
Del
resto, come rilevato dall’escutente nella sua replica del 16 novembre 2017
(pag. 6 a metà), le prestazioni in questione riguardano verosimilmente l’integrazione
del contratto di lavoro e quindi il salario di fr. 275'000.– da versare in
funzione dello stato d’avanzamento dei lavori (doc. E) e non il contratto di
base sul quale si fonda l’istanza di rigetto (doc. D). L’eccezione di compensazione
appare di conseguenza inverosimile e come
tale va respinta, ferma restando la facoltà per la reclamante di riproporla in
un’eventuale procedura di merito (sopra consid. 2).
8.
Ora,
tenendo conto dello stipendio intero per dicembre del 2016 (fr. 3'158.65:
consid. 6.3/b/dd), di quello parziale per gennaio del 2017 (fr. 902.50: consid. 6.3/b/ee), della quota parte di tredicesima (fr. 3'841.62: consid. 6.4) e di quanto già versato a CO
1.
il 3 gennaio 2017 a “saldo stipendio”
(fr. 1'486.70: consid. 7.2), la sentenza impugnata dev’essere riformata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza
limitatamente a fr. 6'416.10, oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1
CO) dal 17 gennaio 2017 (art. 339 cpv. 1 CO).
9.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione
degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC sulla base di un valore litigioso di fr. 15'421.05 in prima sede e
di fr. 7'574.– in seconda,
seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a 2/5 per quanto
riguarda la reclamante in prima (fr. 6'416.10 : fr. 15'421.05) e pari a 17/20 in seconda sede
(fr. 6'416.10 : fr. 7'574.–).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 7'574.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Bellinzona è rigettata
in via provvisoria limitatamente a fr. 6'416.10 oltre agli interessi del 5%
dal 17 gennaio 2017.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 180.–
sono poste a carico dell’istante per 3/5 e
per i rimanenti 2/5 a carico della convenuta, alla quale CO 1 rifonderà
fr. 400.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per
fr. 40.– e a carico della controparte per i rimanenti fr. 210.–. La reclamante rifonderà a CO 1 fr. 450.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).