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Decisione

14.2019.1

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza d’appello di liquidazione del regime dei beni. Esecutività. Interessi di mora. Ripetibili per l’istanza firmata dall’avvocato e dal praticante

8 maggio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 novembre

2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna, modificando la data del decorso degli interessi nel senso

che gli stessi sono stati richiesti dal 15 novembre 2018 (anziché dal 9 agosto

2018). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 dicembre 2018.

C. Statuendo con decisione del 17 dicembre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità di fr. 2'800.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 dicembre 2018 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e “in via subordinata” che

venga conferito effetto sospensivo “fino alla sentenza del Tribunale federale”,

nonché l’annullamento del dispositivo relativo alle tasse e alle ripetibili di

prima istanza. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 dicembre

(ossia durante le ferie natalizie, v. art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo

è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza del 9 agosto

2018.

del Tribunale d’appello costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

per l’importo posto in esecuzione, poiché la stessa – di natura non

costitutiva, il principio del divorzio non essendo stato messo in discussione

davanti ai giudici di seconda istanza – è passata in giudicato e divenuta

esecutiva al più presto il 24 agosto 2018, ossia il giorno in cui la stessa è

stata notificata alle parti. Egli ha d’altronde respinto le allegazioni dell’escusso

secondo cui la suddetta decisione era da considerare sospesa fino al termine

della procedura di ricorso da lui promossa il 20 settembre 2018 davanti al

Tribunale federale, ricordato come la richiesta di concessione dell’effetto

sospensivo postulata da RE 1 davanti all’Alta Corte (peraltro limitata al

Dispositivo

dispositivo concernente i contributi alimentari dovuti a CO 1) è stata respinta

con decisione del 15 ottobre 2018. Onde l’accoglimento dell’istanza per i fr. 245'000.–

richiesti, oltre agli interessi del 5% richiesti dal 15 novembre 2018.

4. Nel

reclamo RE 1, ribadisce che – come peraltro riconosciuto anche da CO 1 nell’istanza

– la decisione d’appello della prima Camera civile prodotta dalla ex moglie non

è passata in giudicato, sicché a suo dire il credito preteso non può essere

ritenuto esigibile fino a sentenza definitiva del Tribunale federale. Ritiene

inapplicabile, poiché “scaduto”, l’art. 103 LTF, e sostiene poi che gli interessi debbano decorrere,

come espressamente indicato sulla sentenza prodotta quale titolo, dal passaggio

in giudicato della medesima e non dalla data decisa dalla controparte. Contesta infine l’attribuzione

delle spese pro­cessuali e delle ripetibili riconosciute a

un praticante.

5. Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 ritiene che, anche se non ancora

materialmente passata in giudicato, la sentenza della prima Camera civile del

Tribunale d’appello è però esecutiva e permette quindi di richiedere il rigetto

definitivo dell’opposizione. Osserva poi come la domanda di effetto sospensivo

presentata col ricorso davanti al Tribunale federale da RE 1 sia stata

respinta, sicché il credito da essa preteso è esigibile, ciò che nemmeno l’ex

marito ha saputo contestare con valide eccezioni previste dall’art. 81 LEF.

Spiega infine che gli interessi moratori sono stati richiesti a partire dalla

scadenza del termine di venti giorni concessi al debitore per versare l’importo

preteso col precetto esecutivo, quest’ultimo rappresentando a suo dire un

sollecito di pagamento ai sensi del­l’art. 102 cpv. 1 CO.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Nella

fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto

sulla decisione del 9 agosto 2018 (doc. B, inc. n. __________/__________), con

cui i giudici della prima Camera civile del Tribunale d’appello, in parziale

accoglimento dell’appel­­lo interposto da RE 1 contro la sentenza di divorzio

emessa il 7 settembre 2016 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna,

hanno condannato, tra le altre cose, l’appellante a versare a CO 1, in

liquidazione del regime dei beni, fr. 245'000.– oltre agli interessi del

5% dal passaggio in giudicato della decisione.

a) Orbene,

che la suddetta decisione non sia ancora passata in giudicato non è contestato

ed è pacifico, dal momento che RE 1 l’ha impugnata tramite ricorso al Tribunale

federale e la procedura è tuttora pendente. Nondimeno – contrariamente a quanto

sostenuto dal reclamante – per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione

ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF (modificato con l’entrata in vigore del nuovo

CPC) dal 2011 non è necessario che la sentenza invocata quale titolo sia

passata in giudicato, bensì è sufficiente che la stessa sia “esecutiva”

(v. sentenza della CEF 14.2015.234 del 6 aprile 2016, consid. 5.1/a, con rinvii

e 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 6.3; RtiD 2012 I 975 n. 48c consid. 4.3). E la decisione d’appello

del 9 ago­sto 2018 lo è, dal momento che – come già

ricordato dal Pretore – il ricorso al Tribunale federale non ha di regola

effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF, norma tuttora in vigore, Raccolta sistematica

del diritto federale, RS 173.110), né d’al­tronde RE 1 ha dimostrato di avere

ottenuto un simile provvedimento per il dispositivo qui in discussione (invero

non l’ha richiesto affatto: doc. C, pag. 3 ad 3).

b) Ne

discende che la decisione d’appello invocata quale titolo,

poiché impugnata con un rimedio giuridico che non ne sospende l’esecuzione per

legge e al quale non è stato concesso l’effetto sospensivo è da reputare

esecutiva già dalla sua notificazione al convenuto nell’agosto

2018, e il suo primo dispositivo

(doc. B, pag. 39 n. I/2) costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.

80 cpv. 1 LEF per l’im­­porto di fr. 245'000.–

richiesto dall’istante.

6.2 Il reclamante va invece seguito laddove afferma che gli interessi di

mora non decorrono dal 15 novembre 2018 – come invece richiesto dall’istante e

riconosciuto dal Pretore – ma dal passaggio in giudicato della decisione d’appello,

come espressamente indicato nel dispositivo n. I/2 della medesima. Infatti,

qualora la decisione precisi esplicitamente il momento entro il quale la parte

creditrice può pretendere gli interessi di mora, quest’ultimi vanno fatti

decorrere da tale scadenza (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 a contrario

ad art. 80 LEF), non prima, il giudice del

rigetto essendo vincolato a quanto deciso dal giudice del merito. E poiché la decisione in

questione è sì ese­cutiva, ma non è ancora passata in

giudicato, il Pretore non avrebbe dovuto rigettare l’opposizione interposta

dall’escusso anche per gli interessi del 5% richiesti dal 15 novembre 2018, ma

unicamente per l’importo riconosciuto a titolo di liquidazione del regime dei

beni. In questa limitata misura, il reclamo va pertanto parzialmente accolto e

la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza

limitatamente a fr. 245'000.– senza interessi di mora.

7. Per

quanto concerne l’assegnazione delle spese processuali e delle ripetibili

stabilite in prima sede, la contestazione del reclamante riguardante le spese

processuali non è motivata, ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC),

mentre per quanto attiene alle ripetibili si rileva che l’istanza di rigetto

dell’opposizione è stata sottoscritta non solo dal MLaw __________, ma anche dall’avv. PA 1, designata dal Pretore quale patrocinatrice dell’istante

ai fini dell’assistenza giudiziaria. D’altronde, il primo

giudice poteva validamente calcolare le ripetibili in base al valore di causa, pari

a fr. 245'000.–, fissandole tra fr. 880.– e fr. 9'260.–, ossia

tra lo 0.36 e il 3.78% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 e 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]).

Nello stabilire le ripetibili in fr. 2'800.–, ovvero

nella fascia bassa della tariffa, egli è rimasto nei limiti del potere di

apprezzamento riconosciutogli dalla legge, non essendo dati motivi – che il

reclamante non indica – per scostarsi dal criterio del valore di causa giusta l’art.

13 cpv. 1 RTar. Non si giustifica di conseguenza un intervento correttivo della

Camera (ricordato che l’autorità

giudiziaria superiore deve dar prova

di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo

giudice: sentenza della CEF 14.2018. 56

consid. 5.1 e 6.2). Può così essere lasciata

aperta la questione di sapere se la

remunerazione di fr. 90.– l’ora prevista per

il praticante operante in regime di assistenza giudiziaria (art. 4 cpv. 3 RTar)

si applichi anche all’avvocato designato quale patrocinatore laddove si faccia

assistere da un praticante.

8. In

entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.

1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la reciproca soccombenza

parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).

9. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 245'000.–,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui

è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi

n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzio­ne di Locarno è rigettata in via

definitiva limitatamente a fr. 245'000.– (senza interessi).

2. Le

spese processuali, di fr. 600.–, sono poste a carico dell’istante per fr. 20.–

e per la rimanenza di fr. 580.– a carico del convenuto, tenuto a rifonderle

fr. 2'600.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 780.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 750.– e a

carico di CO 1 per la rimanenza di fr. 30.–. Egli è tenuto a rifondere a CO

1 fr. 2'800.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).