14.2019.1
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza d’appello di liquidazione del regime dei beni. Esecutività. Interessi di mora. Ripetibili per l’istanza firmata dall’avvocato e dal praticante
8 maggio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.1
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 novembre 2018
da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 17 dicembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 245'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 9 agosto 2018, indicando quale titolo di credito
la “Liquidazione del regime
dei beni. Sentenza 09.08.2018 della prima
Camera civile del Tribunale d’appello (causa inc. n. __________ e __________)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 novembre
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna, modificando la data del decorso degli interessi nel senso
che gli stessi sono stati richiesti dal 15 novembre 2018 (anziché dal 9 agosto
2018). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 dicembre 2018.
C. Statuendo con decisione del 17 dicembre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità di fr. 2'800.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 dicembre 2018 per ottenerne implicitamente
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e “in via subordinata” che
venga conferito effetto sospensivo “fino alla sentenza del Tribunale federale”,
nonché l’annullamento del dispositivo relativo alle tasse e alle ripetibili di
prima istanza. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 dicembre
(ossia durante le ferie natalizie, v. art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo
è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza del 9 agosto
2018.
del Tribunale d’appello costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
per l’importo posto in esecuzione, poiché la stessa – di natura non
costitutiva, il principio del divorzio non essendo stato messo in discussione
davanti ai giudici di seconda istanza – è passata in giudicato e divenuta
esecutiva al più presto il 24 agosto 2018, ossia il giorno in cui la stessa è
stata notificata alle parti. Egli ha d’altronde respinto le allegazioni dell’escusso
secondo cui la suddetta decisione era da considerare sospesa fino al termine
della procedura di ricorso da lui promossa il 20 settembre 2018 davanti al
Tribunale federale, ricordato come la richiesta di concessione dell’effetto
sospensivo postulata da RE 1 davanti all’Alta Corte (peraltro limitata al
Dispositivo
dispositivo concernente i contributi alimentari dovuti a CO 1) è stata respinta
con decisione del 15 ottobre 2018. Onde l’accoglimento dell’istanza per i fr. 245'000.–
richiesti, oltre agli interessi del 5% richiesti dal 15 novembre 2018.
4. Nel
reclamo RE 1, ribadisce che – come peraltro riconosciuto anche da CO 1 nell’istanza
– la decisione d’appello della prima Camera civile prodotta dalla ex moglie non
è passata in giudicato, sicché a suo dire il credito preteso non può essere
ritenuto esigibile fino a sentenza definitiva del Tribunale federale. Ritiene
inapplicabile, poiché “scaduto”, l’art. 103 LTF, e sostiene poi che gli interessi debbano decorrere,
come espressamente indicato sulla sentenza prodotta quale titolo, dal passaggio
in giudicato della medesima e non dalla data decisa dalla controparte. Contesta infine l’attribuzione
delle spese processuali e delle ripetibili riconosciute a
un praticante.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 ritiene che, anche se non ancora
materialmente passata in giudicato, la sentenza della prima Camera civile del
Tribunale d’appello è però esecutiva e permette quindi di richiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione. Osserva poi come la domanda di effetto sospensivo
presentata col ricorso davanti al Tribunale federale da RE 1 sia stata
respinta, sicché il credito da essa preteso è esigibile, ciò che nemmeno l’ex
marito ha saputo contestare con valide eccezioni previste dall’art. 81 LEF.
Spiega infine che gli interessi moratori sono stati richiesti a partire dalla
scadenza del termine di venti giorni concessi al debitore per versare l’importo
preteso col precetto esecutivo, quest’ultimo rappresentando a suo dire un
sollecito di pagamento ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella
fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto
sulla decisione del 9 agosto 2018 (doc. B, inc. n. __________/__________), con
cui i giudici della prima Camera civile del Tribunale d’appello, in parziale
accoglimento dell’appello interposto da RE 1 contro la sentenza di divorzio
emessa il 7 settembre 2016 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna,
hanno condannato, tra le altre cose, l’appellante a versare a CO 1, in
liquidazione del regime dei beni, fr. 245'000.– oltre agli interessi del
5% dal passaggio in giudicato della decisione.
a) Orbene,
che la suddetta decisione non sia ancora passata in giudicato non è contestato
ed è pacifico, dal momento che RE 1 l’ha impugnata tramite ricorso al Tribunale
federale e la procedura è tuttora pendente. Nondimeno – contrariamente a quanto
sostenuto dal reclamante – per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF (modificato con l’entrata in vigore del nuovo
CPC) dal 2011 non è necessario che la sentenza invocata quale titolo sia
passata in giudicato, bensì è sufficiente che la stessa sia “esecutiva”
(v. sentenza della CEF 14.2015.234 del 6 aprile 2016, consid. 5.1/a, con rinvii
e 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 6.3; RtiD 2012 I 975 n. 48c consid. 4.3). E la decisione d’appello
del 9 agosto 2018 lo è, dal momento che – come già
ricordato dal Pretore – il ricorso al Tribunale federale non ha di regola
effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF, norma tuttora in vigore, Raccolta sistematica
del diritto federale, RS 173.110), né d’altronde RE 1 ha dimostrato di avere
ottenuto un simile provvedimento per il dispositivo qui in discussione (invero
non l’ha richiesto affatto: doc. C, pag. 3 ad 3).
b) Ne
discende che la decisione d’appello invocata quale titolo,
poiché impugnata con un rimedio giuridico che non ne sospende l’esecuzione per
legge e al quale non è stato concesso l’effetto sospensivo è da reputare
esecutiva già dalla sua notificazione al convenuto nell’agosto
2018, e il suo primo dispositivo
(doc. B, pag. 39 n. I/2) costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.
80 cpv. 1 LEF per l’importo di fr. 245'000.–
richiesto dall’istante.
6.2 Il reclamante va invece seguito laddove afferma che gli interessi di
mora non decorrono dal 15 novembre 2018 – come invece richiesto dall’istante e
riconosciuto dal Pretore – ma dal passaggio in giudicato della decisione d’appello,
come espressamente indicato nel dispositivo n. I/2 della medesima. Infatti,
qualora la decisione precisi esplicitamente il momento entro il quale la parte
creditrice può pretendere gli interessi di mora, quest’ultimi vanno fatti
decorrere da tale scadenza (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 a contrario
ad art. 80 LEF), non prima, il giudice del
rigetto essendo vincolato a quanto deciso dal giudice del merito. E poiché la decisione in
questione è sì esecutiva, ma non è ancora passata in
giudicato, il Pretore non avrebbe dovuto rigettare l’opposizione interposta
dall’escusso anche per gli interessi del 5% richiesti dal 15 novembre 2018, ma
unicamente per l’importo riconosciuto a titolo di liquidazione del regime dei
beni. In questa limitata misura, il reclamo va pertanto parzialmente accolto e
la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza
limitatamente a fr. 245'000.– senza interessi di mora.
7. Per
quanto concerne l’assegnazione delle spese processuali e delle ripetibili
stabilite in prima sede, la contestazione del reclamante riguardante le spese
processuali non è motivata, ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC),
mentre per quanto attiene alle ripetibili si rileva che l’istanza di rigetto
dell’opposizione è stata sottoscritta non solo dal MLaw __________, ma anche dall’avv. PA 1, designata dal Pretore quale patrocinatrice dell’istante
ai fini dell’assistenza giudiziaria. D’altronde, il primo
giudice poteva validamente calcolare le ripetibili in base al valore di causa, pari
a fr. 245'000.–, fissandole tra fr. 880.– e fr. 9'260.–, ossia
tra lo 0.36 e il 3.78% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 e 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]).
Nello stabilire le ripetibili in fr. 2'800.–, ovvero
nella fascia bassa della tariffa, egli è rimasto nei limiti del potere di
apprezzamento riconosciutogli dalla legge, non essendo dati motivi – che il
reclamante non indica – per scostarsi dal criterio del valore di causa giusta l’art.
13 cpv. 1 RTar. Non si giustifica di conseguenza un intervento correttivo della
Camera (ricordato che l’autorità
giudiziaria superiore deve dar prova
di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo
giudice: sentenza della CEF 14.2018. 56
consid. 5.1 e 6.2). Può così essere lasciata
aperta la questione di sapere se la
remunerazione di fr. 90.– l’ora prevista per
il praticante operante in regime di assistenza giudiziaria (art. 4 cpv. 3 RTar)
si applichi anche all’avvocato designato quale patrocinatore laddove si faccia
assistere da un praticante.
8. In
entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.
1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la reciproca soccombenza
parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).
9. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 245'000.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui
è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi
n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in via
definitiva limitatamente a fr. 245'000.– (senza interessi).
2. Le
spese processuali, di fr. 600.–, sono poste a carico dell’istante per fr. 20.–
e per la rimanenza di fr. 580.– a carico del convenuto, tenuto a rifonderle
fr. 2'600.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 780.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 750.– e a
carico di CO 1 per la rimanenza di fr. 30.–. Egli è tenuto a rifondere a CO
1 fr. 2'800.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).