14.2019.100
Fallimento. Ritiro della domanda durante il termine di reclamo. Solvibilità
10 febbraio 2020Italiano7 min
con decisione del 10 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.100
Lugano
10 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.43 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con istanza 12 marzo 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 22 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 10 maggio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il 12 marzo 2019
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 23'380.50 più
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 7 maggio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 10 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 13 maggio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con
un reclamo del 22 maggio 2019 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, facendo valere che l’istante ha ritirato l’esecuzione
dopo la pronuncia del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha
concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole,
la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 22 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
13.
maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione della CO 1 con cui
rinuncia alla richiesta di fallimento (doc. 6 accluso al reclamo), per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 3 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché il
ritiro della domanda di fallimento è avvenuto, il 21 maggio 2019 (a dire della
stessa reclamante), dopo la pronuncia del fallimento (come risulta del resto dalla
dichiarazione dell’istante di cui al doc. 6, che pur non datata si riferisce
alla decisione di fallimento del 10 maggio) – va osservato che dall’estratto
esecutivo (al 21 maggio 2019) prodotto dalla reclamante (doc. 9) si evince che
nei suoi confronti erano iscritte 32 procedure esecutive per un importo
complessivo di fr. 86'741.29, di cui 10 però (per fr. 34'964.22)
erano pagate o estinte. Nel frattempo la reclamante ha parzialmente pagato le
cinque esecuzioni pervenute allo stadio della comminatoria di fallimento, in
particolare quella emessa a richiesta della stessa istante (n. __________). Del
resto a conoscenza della Camera non sono state presentate altre istanze di
fallimento. Nei confronti della reclamante, infine, non risultano essere stati
emessi attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza
economica non è verosimilmente minacciata a
breve.
Onde evitare una nuova procedura di fallimento,
nella quale la Camera non potrebbe dimostrare la stessa indulgenza di quella
avuta nel caso in esame, è tuttavia indispensabile che la RE 1 adotti
immediatamente misure di risanamento della propria situazione debitoria ed estingua in particolare le esecuzioni
sfociate in una comminatoria di fallimento.
Ricordato,
ad ogni modo, che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Acquarossa, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui tardivo accordo con l’istante ha reso
necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.
f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 10 maggio 2019 dalla Pretura del Distretto di Blenio
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Acquarossa, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Acquarossa;
– Ufficio
dei fallimenti, Acquarossa;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di
Blenio, Acquarossa.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).