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Decisione

14.2019.100

Fallimento. Ritiro della domanda durante il termine di reclamo. Solvibilità

10 febbraio 2020Italiano7 min

con decisione del 10 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.100

Lugano

10 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.43 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio

promossa con istanza 12 marzo 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 22 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 10 maggio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il 12 marzo 2019

la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 23'380.50 più

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 7 maggio 2019 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 10 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 13 maggio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con

un reclamo del 22 maggio 2019 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, facendo valere che l’istante ha ritirato l’ese­­cuzione

dopo la pronuncia del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha

concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole,

la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 22 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

13.

maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione della CO 1 con cui

rinuncia alla richiesta di fallimento (doc. 6 accluso al reclamo), per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 3 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché il

ritiro della domanda di fallimento è avvenuto, il 21 maggio 2019 (a dire della

stessa reclamante), dopo la pronuncia del fallimento (come risulta del resto dalla

dichiarazione dell’istante di cui al doc. 6, che pur non datata si riferisce

alla decisione di fallimento del 10 maggio) – va osservato che dall’e­­stratto

esecutivo (al 21 maggio 2019) prodotto dalla reclamante (doc. 9) si evince che

nei suoi confronti erano iscritte 32 procedure esecutive per un importo

complessivo di fr. 86'741.29, di cui 10 però (per fr. 34'964.22)

erano pagate o estinte. Nel frattempo la reclamante ha parzialmente pagato le

cinque esecuzioni pervenute allo stadio della comminatoria di fallimento, in

particolare quella emessa a richiesta della stessa istante (n. __________). Del

resto a conoscenza della Camera non sono state presentate altre istanze di

fallimento. Nei confronti della reclamante, infine, non risultano essere stati

emessi attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza

economica non è verosimilmente minacciata a

breve.

Onde evitare una nuova procedura di fallimento,

nella quale la Ca­mera non potrebbe dimostrare la stessa indulgenza di quella

avuta nel caso in esame, è tuttavia indispensabile che la RE 1 adotti

immediatamente misure di risanamento della propria situazione debitoria ed estingua in particolare le esecuzioni

sfociate in una comminatoria di fallimento.

Ricordato,

ad ogni modo, che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Acquarossa, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui tardivo accordo con l’istante ha reso

necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.

f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 10 maggio 2019 dalla Pretura del Distretto di Blenio

nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Acquarossa, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Acquarossa;

– Ufficio

dei fallimenti, Acquarossa;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di

Blenio, Acquarossa.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).