14.2019.102
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rappresentanza professionale nelle cause sommarie previste dalla LEF. Rinuncia a prelevare spese processuali
18 settembre 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.102
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 13 maggio 2019
dalla
RE 1
(rappresentata dall’RA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 16 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di (1) fr. 503.95,
(2) fr. 72.70 e (3) fr. 70.–, indicando quali titoli di credito: “(1) __________, Attestato di carenza beni in
seguito a pignoramento del 08.02.2008, Ufficio di esecuzione Lugano, n. d’esecuzione
__________, Importo ACB CHF 563.95, __________; (2) Morosità e (3) Spese varie”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 13 maggio 2019 la RE
1 – per il tramite dell’RA 1 – ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia, limitando la propria pretesa a fr. 354.65
(anziché fr. 646.65);
che
statuendo con decisione del 16 maggio 2019, il Giudice di
pace ha respinto l’istanza “per
mancanza di legittimazione al patrocinio del rappresentante”, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 70.–
senza assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza,
sostenendo che l’RA 1 è abilitata a rappresentare i propri clienti dal 1°
gennaio 2018;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC), sicché presentato il 23 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla
rappresentante della RE 1 il 17 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo;
che
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza ritenendo
che la firmataria della medesima, l’RA 1, non fosse abilitata a rappresentare
la procedente dal momento che la rappresentanza contrattuale spetta unicamente agli
avvocati patentati (ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. b CPC), categoria di cui
la società d’incasso non fa parte;
che
– egli ha puntualizzato – il Canton Ticino ha previsto, all’art. 12 della Legge
di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC), il
patrocinio di determinati rappresentanti professionali – non avvocati – solo
per le controversie dinanzi al giudice della locazione e del lavoro (art. 68
cpv. 2 lett. d);
che,
come rilevato dall’RA 1 nel reclamo, la motivazione addotta dal Giudice di pace,
corretta fino al 31 dicembre 2017, non tiene però conto della modifica dell’art.
27 LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (legge federale del 25 settembre 2015, RU 2016, 3643), secondo cui ormai chiunque ha l’esercizio dei diritti civili,
comprese le persone giuridiche (FF 2014, 7509 ad 1.2.1), è autorizzato a
rappresentare, anche professionalmente, altre persone nel procedimento
esecutivo;
che
per il rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la
rappresentanza professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art.
251 CPC (FF 2014, 7510 ad 1.2.2; sentenza della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018), quindi anche nelle procedure di rigetto provvisorio come quella in
oggetto;
che,
alla luce di tale modifica legislativa e contrariamente a quanto ritenuto dal
primo giudice, l’RA 1 era pertanto abilitata a presentare l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 13 maggio
2019 a nome e per conto della RE 1, in particolare sulla scorta della procura
conferitale dalla società procedente e prodotta agli atti;
che
la decisione impugnata va così annullata e la causa rinviata al Giudice di pace
(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza necessità di interpellare prima la
controparte, siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa
nel merito, sulla quale il primo giudice potrà statuire con pieno potere di
apprezzamento dopo aver dato la possibilità all’escusso di esprimersi sull’istanza scegliendo se assegnargli
un termine per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza (sentenza del Tribunale federale
6B_432/ 2015 del 1° febbraio
2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.3);
che
la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a
una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili non essendo stata formulata alcuna
domanda motivata in merito (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che
le spese di prima sede sono annullate con il resto della sentenza impugnata e
saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 354.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Giudice di pace per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Considerandi
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113.
LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).