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Decisione

14.2019.103

Fallimento. Presupposti per ottenerne l’annullamento

17 giugno 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 13 marzo 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 6 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento

di RE 1 dal 7 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2019, asserendo di avere “la

ferma volontà di saldare il dovuto”. Stante l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 23 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13

maggio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Nel

caso in esame, il reclamante non fa valere alcuno dei presupposti appena

citati, limitandosi ad affermare, peraltro senza riscontri oggettivi e

concreti, di avere “la ferma volontà di

saldare il dovuto” e di aver già “preso accordi con la debitrice” (recte: la creditrice). Ciò è insufficiente ed

è comunque tardivo, dal momento che i

presupposti dell’art. 174 LEF devono essere adem­piuti al

più tardi l’ultimo giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

Nella fattispecie, non solo il reclamante non ha estinto o depositato la somma

reclamata dall’istante, o comunque ottenuto dalla stessa il ritiro dell’esecuzione,

ma egli non appare neppure solvibile, siccome è oggetto di altre quattro

esecuzioni. Del resto, il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo il

29.

maggio 2019. Il reclamo va pertanto respinto e il fallimento di RE 1

confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).