14.2019.103
Fallimento. Presupposti per ottenerne l’annullamento
17 giugno 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.103
Lugano
17 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza presentata l’8 marzo 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentato da RA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’8 marzo 2019 l’CO 1
ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 16'639.10 più interessi e
spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 13 marzo 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 6 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento
di RE 1 dal 7 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2019, asserendo di avere “la
ferma volontà di saldare il dovuto”. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 23 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13
maggio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
Nel
caso in esame, il reclamante non fa valere alcuno dei presupposti appena
citati, limitandosi ad affermare, peraltro senza riscontri oggettivi e
concreti, di avere “la ferma volontà di
saldare il dovuto” e di aver già “preso accordi con la debitrice” (recte: la creditrice). Ciò è insufficiente ed
è comunque tardivo, dal momento che i
presupposti dell’art. 174 LEF devono essere adempiuti al
più tardi l’ultimo giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
Nella fattispecie, non solo il reclamante non ha estinto o depositato la somma
reclamata dall’istante, o comunque ottenuto dalla stessa il ritiro dell’esecuzione,
ma egli non appare neppure solvibile, siccome è oggetto di altre quattro
esecuzioni. Del resto, il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo il
29.
maggio 2019. Il reclamo va pertanto respinto e il fallimento di RE 1
confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).