14.2019.105
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pronuncia prima della scadenza del termine per le osservazioni all’istanza. Diritto di essere sentito. Riconoscimento di debito. Fatture, email e documenti non fi
1 ottobre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.105
Lugano
1 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 12 aprile 2019
dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 27 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 15 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 25 marzo 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di (1) fr. 4'334.39 oltre agli interessi di
mora del 5% dal 5 ottobre 2018, (2) fr. 350.– e (3) fr. 103.30, indicando
quali titoli di credito: “(1)
Saldo fattura no. __________ del 04.09.2018, CHF 15'328.39./. CHF 10'994.–,
totale CHF 4'334.39, (2) Spese per procedura esecutiva e (3) Spese PE”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto “definitivo” alla Giudicatura di pace del
Circolo di Paradiso, aggiungendo agli importi posti in esecuzione un’ulteriore
pretesa di fr. 37.–. Con disposizione ordinatoria del 17 aprile 2019, il
Giudice di pace ha impartito alla convenuta un termine di 20 giorni per
presentare le proprie osservazioni scritte. Con presa di posizione del 13
maggio 2019, la RE 1 si è opposta all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 15 maggio 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via “provvisoria” l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e
un’indennità di fr. 120.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 27 maggio 2019 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 12 giugno 2019, la CO 1
ha implicitamente concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
della RE 1 il 17 maggio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del
termine, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace, riferendosi in modo generico alla
documentazione prodotta dall’istante e rilevata l’assenza di osservazioni
della convenuta nel termine impartito, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta da costei per l’importo posto in esecuzione.
4.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera al Giudice di pace, in estrema sintesi, di aver
rigettato in via provvisoria l’opposizione da essa interposta anziché esaminare
la domanda della procedente volta al rigetto definitivo della medesima. Lamenta
che nella decisione impugnata non siano state considerate le sue osservazioni,
inviate entro il termine assegnato, e ribadisce ad ogni modo l’assenza – agli
atti – di qualsivoglia riconoscimento di debito da essa sottoscritto.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita a confermare quanto già esposto
con l’istanza sostenendo che il contratto d’appalto sottoscritto con la RE 1,
così come “altri documenti”, verranno da essa prodotti “se e quando richiesti”.
6.
Orbene,
per quanto concerne la tempestività delle osservazioni inoltrate dall’escussa,
va rilevato che la disposizione ordinatoria del 17 aprile 2019 con cui il
Giudice di pace ha trasmesso a quest’ultima l’istanza di rigetto dell’opposizione,
assegnandole un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni
scritte, le è stato notificato il 23 aprile 2019 (v. estratto EasyTrack
relativo alla raccomandata n. __________), ossia durante le ferie pasquali (art.
56.
n. 2 LEF), sicché il termine di 20 giorni, iniziato a decorrere il primo
giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III 61 consid.
2/b), ossia il 29 aprile 2019, è scaduto domenica 19 maggio, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 20 maggio 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Le osservazioni del 13 maggio 2019 della RE 1 erano pertanto
senz’altro tempestive, sicché il primo giudice, statuendo senza considerarle,
ha evidentemente violato il diritto di essere sentita della convenuta.
Ora,
sebbene una simile violazione implichi di principio l’annullamento
della decisione impugnata, in concreto non si giustifica una simile sanzione né
il rinvio dell’incarto al primo giudice, poiché la
reclamante si è già espressa nelle (tempestive) osservazioni all’istanza – richiamate
col reclamo – sicché la causa è da ritenersi matura per il giudizio e la Camera
può dunque statuire essa stessa – sulla scorta di quanto addotto in prima sede
dalla RE 1 – senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC),
a tutto beneficio dell’esigenza di celerità (sentenza del
Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata
nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3).
7.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Egli è anche tenuto a
decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere,
a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante,
e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio
2016, consid. 7 e 7.3).
7.1
Nella fattispecie è pacifico che l’opposizione interposta dall’escussa
non avrebbe potuto essere rigettata in via definitiva come richiesto
dall’istante, siccome agli atti non figura alcuna decisione esecutiva nel senso
dell’art. 80 cpv. 1 LEF relativa al credito posto in
esecuzione. Il Giudice di pace ha quindi correttamente esaminato se agli atti
figurava un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF,
ossia un atto pubblico o una scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi).
7.2
Nel
caso specifico, la CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta
sulla fattura n. __________ – emessa il 4 settembre 2018 e relativa alla “Residenza RE 1, __________, 350 appartamenti
– opere in pietra naturale” (doc. A accluso all’istanza),
nonché su una serie di documenti – tra cui una bozza di
fattura del 28 febbraio 2018 (doc. B), tre richiami di pagamento (doc. C), uno scambio
email tra le parti (plico doc. D), uno “specchietto ricapitolativo”
relativo al calcolo finale (doc. E) e un estratto del contratto d’appalto (doc.
F) – di cui nessuno di essi risulta essere firmato dalla società escussa.
a) Orbene,
una semplice fattura come quella prodotta dall’istante (così come la bozza e i
tre richiami del 12 novembre, 20 dicembre 2018 e 10 gennaio 2019), poiché non recano la firma manoscritta del debitore (a
norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre
2016.
consid. 5), non possono rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1
LEF) un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione (sentenza
della CEF 14.2017.9 del 31 marzo
2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a
prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il primo
giudice, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2). Lo
stesso vale per il calcolo della liquidazione finale e l’estratto del contratto
di appalto.
b) Neppure
il fitto scambio di email intercorso tra la procedente e il rappresentante dell’escussa
può infine assurgere a un riconoscimento di debito, in assenza di una firma
manoscritta o di una firma
elettronica riconosciuta (Veuillet,
in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de
l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF).
7.3
In
definitiva, in assenza di qualsivoglia riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF, il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata, errata,
riformata nel senso della reiezione dell’istanza. La sentenza odierna, ad ogni
modo, non priva la procedente del diritto di sottoporre eventualmente il
litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare la propria pretesa e
ottenere così il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid.
2).
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 4'787.69
(fr. 4'334.39 + fr. 350.– + 103.30), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 230.–, già anticipate dall’istante, sono poste a
suo carico. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 120.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a
rifondere alla RE 1 fr. 270.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).