14.2019.106
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
29 ottobre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.106
Lugano
29 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 19 dicembre 2018 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA
1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 maggio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il 19 dicembre
2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'269.20 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione dell’8 maggio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 22 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal 23 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 3 giugno 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5
giugno 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 3 giugno 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23
maggio, in concreto il reclamo è tempestivo, il termine di 10 giorni, scaduto
domenica 2 giugno, essendo stato prorogato per legge a lunedì 3 giugno 2019
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta emessa il 29 maggio 2019 dall’UE
di Lugano (doc. 9 accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 1'326.20
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 23 maggio 2019)
prodotto dal reclamante (doc. 10) si evince che nei suoi confronti erano allora
pendenti ben 64 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 969'767.55.
a) Tuttavia,
il reclamante fa valere che tre esecuzioni, per un totale di fr. 670'506.50,
sono sospese da opposizione e non possono essere prese in considerazione nell’analisi
della sua solvibilità, che per una (la n. __________) delle cinque esecuzioni
giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, vertenti su fr. 27'367.80
complessivi, egli ha ottenuto una dilazione, che gli consentirà di rimborsare
il saldo di fr. 17'800.– in rate di fr. 1'000.– mensili (doc. 11) e
che le 28 esecuzioni pervenute allo stadio del pignoramento o della domanda di
vendita, per fr. 24'724.05 in totale al 3 giugno 2019 (doc. 5), potranno
essere estinte con il saldo del ricavo della sua quota della proprietà
per piani (PPP) n. __________ RFD di Lugano, ch’egli si appresta a vendere per fr. 310'000.–,
così come un’altra esecuzione (n. __________) di fr. 10'726.30. Secondo i
suoi calcoli, fatta astrazione delle esecuzioni sospese da opposizione, il carico
esecutivo di 49 esecuzioni per fr. 54'144.05 complessivi si ridurrebbe
così a 20 esecuzioni per fr. 18'693.70 e a breve egli riuscirebbe a pagare
le quattro esecuzioni con comminatoria di fallimento (senza dilazione), di fr. 7'848.25
in tutto, con gli incassi della sua attività di locazione di appartamenti, già
prenotati per il periodo da giugno a settembre 2019 per fr. 9'005.40 (doc.
8).
b) Ora,
l’estinzione di parte delle esecuzioni con la vendita della sua quota della PPP
n. __________ appariva verosimile, tanto che si è concretizzata il 5 settembre 2019 e ha permesso di estinguere 28 esecuzioni
giunte allo stadio del pignoramento o della realizzazione, così come l’esecuzione
n. __________, per un totale di fr. 38'224.65. D’altronde, la
Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nel frattempo il
reclamante ha pagato le quattro esecuzioni con comminatoria di fallimento e i
due attestati di carenza di beni, e ha ottenuto, oltre a quella già esistente,
una dilazione in altre quattro procedure in cui nell’intervallo è stata emessa
la comminatoria di fallimento. Infine, per 12 esecuzioni (totalizzanti poco più
di fr. 20'000.–) l’UE di Lugano ha eseguito un pignoramento che è
risultato fruttuoso.
c) Tutto
sommato, e tenuto conto degli sforzi di risanamento concretamente compiuti dal reclamante,
si può ritenere che la sopravvivenza economica della sua attività commerciale non
sia minacciata a breve. Ricordato che
secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. Rammentato che si
tratta già del secondo annullamento pronunciato da questa Camera in un lasso di
tempo piuttosto breve (v. sentenza 14.2018.121 del 21 agosto 2018), egli è
reso attento all’urgente necessità di completare le misure di risanamento,
fermo restando che se dovesse fallire una terza volta nei prossimi tempi, in un’eventuale
futura procedura di reclamo la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza
manifestata finora.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 22 maggio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.–, è posta a carico di
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).