Lexipedia

Decisione

14.2019.106

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

29 ottobre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione dell’8 maggio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 22 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal 23 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 3 giugno 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5

giugno 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto

sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 3 giugno 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23

maggio, in concreto il reclamo è tempestivo, il termine di 10 giorni, scaduto

domenica 2 giugno, essendo stato prorogato per legge a lunedì 3 giugno 2019

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta emessa il 29 maggio 2019 dall’UE

di Lugano (doc. 9 accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 1'326.20

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 23 maggio 2019)

prodotto dal reclamante (doc. 10) si evince che nei suoi confronti erano allora

pendenti ben 64 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 969'767.55.

a) Tuttavia,

il reclamante fa valere che tre esecuzioni, per un totale di fr. 670'506.50,

sono sospese da opposizione e non possono essere prese in considerazione nell’analisi

della sua solvibilità, che per una (la n. __________) delle cinque esecuzioni

giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, vertenti su fr. 27'367.80

complessivi, egli ha ottenuto una dilazione, che gli consentirà di rimborsare

il saldo di fr. 17'800.– in rate di fr. 1'000.– mensili (doc. 11) e

che le 28 esecuzioni pervenute allo stadio del pignoramento o della domanda di

vendita, per fr. 24'724.05 in totale al 3 giugno 2019 (doc. 5), potranno

essere estinte con il saldo del ricavo della sua quota della proprietà

per piani (PPP) n. __________ RFD di Lugano, ch’egli si appresta a vendere per fr. 310'000.–,

così come un’altra esecuzione (n. __________) di fr. 10'726.30. Secondo i

suoi calcoli, fatta astrazione delle esecuzioni sospese da opposizione, il carico

esecutivo di 49 esecuzioni per fr. 54'144.05 complessivi si ridurrebbe

così a 20 esecuzioni per fr. 18'693.70 e a breve egli riuscirebbe a pagare

le quattro esecuzioni con comminatoria di fallimento (senza dilazione), di fr. 7'848.25

in tutto, con gli incassi del­la sua attività di locazione di appartamenti, già

prenotati per il periodo da giugno a settembre 2019 per fr. 9'005.40 (doc.

8).

b) Ora,

l’estinzione di parte delle esecuzioni con la vendita della sua quota della PPP

n. __________ appariva verosimile, tanto che si è concretizzata il 5 settembre 2019 e ha permesso di estinguere 28 ese­cuzioni

giunte allo stadio del pignoramento o della realizzazione, così come l’esecuzione

n. __________, per un totale di fr. 38'224.65. D’altronde, la

Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nel frattempo il

reclamante ha pagato le quattro esecuzioni con comminatoria di fallimento e i

due attestati di carenza di beni, e ha ottenuto, oltre a quella già esistente,

una dilazione in altre quattro procedure in cui nell’intervallo è stata emessa

la comminatoria di fallimento. Infine, per 12 esecuzioni (totalizzanti poco più

di fr. 20'000.–) l’UE di Lugano ha eseguito un pignoramento che è

risultato fruttuoso.

c) Tutto

sommato, e tenuto conto degli sforzi di risanamento concretamente compiuti dal reclamante,

si può ritenere che la sopravvivenza economica della sua attività commerciale non

sia minacciata a breve. Ricordato che

secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. Rammentato che si

tratta già del secondo annullamento pronunciato da questa Camera in un lasso di

tempo piuttosto bre­ve (v. sentenza 14.2018.121 del 21 agosto 2018), egli è

reso attento all’urgente necessità di completare le misure di risanamento,

fermo restando che se dovesse fallire una terza volta nei prossimi tempi, in un’eventuale

futura procedura di reclamo la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza

manifestata finora.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 22 maggio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.–, è posta a carico di

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).