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Decisione

14.2019.107

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti. Sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione emanata in una precedente esecuzione

25 ottobre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i verbali delle udienze 30 settembre 2013 e 1° dicembre 2014 della Pretura di

Lugano, sezione 6, che aveva invece prodotto nella prima causa di rigetto. In

mancanza di un titolo di rigetto, il reclamo va pertanto accolto, d’ufficio,

senza necessità di esaminare le censure del reclamante.

5.3 Ad

ogni modo, all’escutente rimane la facoltà di presentare una nuova (terza)

istanza, cui annettere i verbali appena citati (nella misura in cui le

decisioni che contengono siano tuttora esecutive) anche nella stessa esecuzione

(DTF 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2016.62 del 21 luglio 2016

Considerandi

consid. 1.3) purché il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF non sia

scaduto.

6.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, non avendo il reclamante formulato alcuna

domanda motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

7.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 4'335.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell’istante.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).