14.2019.109
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto circa l’obbligo di mantenimento non approvato dall’autorità di protezione dei minori o dal giudice. Foro dell’azione di rigetto. Compensazione
21 ottobre 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.109
Lugano
21 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 30 novembre 2018
da
CO 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA
2, __________)
contro
RE 1,
(patrocinato dall’__________ __________)
giudicando sul reclamo del 29 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con “accordo per la regolamentazione
dell’obbligo di mantenimento di minore, dell’autorità parentale e del diritto
alle relazioni personali” (qui
di seguito “accordo”), privo di data, RE 1, cittadino
italiano con permesso B, residente a __________, si è impegnato entro trenta
giorni dalla sottoscrizione dello stesso a riconoscere il minore PI 1 nato il
19 dicembre 2017 e a versare alla madre CO 1, cittadina russa, residente a __________,
un contributo alimentare mensile per il figlio di fr. 500.– sino al
termine di una completa formazione scolastica o professionale. I genitori hanno
inoltre convenuto che le spese straordinarie per le cure mediche, dentistiche o
odontoiatriche non riconosciute dalla cassa malati o da altre assicurazioni sarebbero
state assunte in ragione di metà ciascuno. È stato altresì convenuto che il
minore, affidato a entrambi i genitori, avrebbe risieduto presso il padre a __________,
pur avendo il domicilio presso la madre. L’accordo si concludeva con l’impegno
dei genitori a sottoporre ogni controversia che fosse insorta tra loro al
giudizio del Tribunale di Milano e determinava quale diritto applicabile quello
italiano. Lo status del minore è stato invece sottoposto alla legge svizzera.
B. Con precetto esecutivo n.
__________ emesso il 22 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'500.– oltre agli interessi del 5%
dal 5 ottobre 2018 e di fr. 323.10, indicando quali titoli di credito il “mancato pagamento contributo alimentare PI 1 da gennaio a settembre 2018”, rispettivamente le “spese legali in precontenzioso”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 novembre
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Vezia. Nel termine impartito, poi prorogato, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 9 gennaio 2019. Nella replica spontanea del 22
gennaio 2019 la parte istante ha riconfermato la propria domanda. Con duplica
spontanea dell’8 febbraio 2019 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 20 maggio 2019, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta per fr. 4'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 ottobre 2018, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2019 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione integrale dell’istanza, in via principale per carenza di
giurisdizione e competenza del Tribunale adito e, in via subordinata, nel
merito. Il 3 giugno 2019 il presidente della Camera ha accolto la domanda di
effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 21
giugno 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 29 maggio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1 il 21 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Nel
caso specifico, la nuova documentazione prodotta da RE 1 in sede di reclamo
(doc. 21 – 26) è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia
(art. 326 cpv. 1 CPC).
b) A
sostegno della ricevibilità dei nuovi documenti, invero, il reclamante invoca la recente sentenza del Tribunale
federale 5A_626/ 2018 del 3 aprile 2019 (consid. 6.6.4). Sennonché
essa non è pertinente nella presente fattispecie in quanto concerne un caso di opposizione
al sequestro, procedura nella quale eccezionalmente sono ammessi i nova anche in sede di
reclamo (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC).
c) Il
reclamante sostiene altresì che la Camera debba prendere in considerazione la nuova documentazione siccome
la decisione dell’istanza precedente ne darebbe motivo,
avendo il Giudice di pace “ignorato
la complessità della fattispecie”. Tale motivazione è
poco chiara giacché il reclamante non spiega quale sia la pretesa complessità
della causa né perché ciò dovrebbe giustificare un’eccezione all’art. 326
cpv. 1 CPC. Del resto, solo fatti o motivi cui il
reclamante non poteva aspettarsi giustificano di derogare al divieto dei nova in applicazione
dell’art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2011.50 del 20 maggio 2011, consid. 4), non l’assenza di motivazioni, che tutt’al più
potrebbe condurre a un rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione.
Sia come sia la questione può anche rimanere aperta perché dai nuovi documenti RE
1 non trae alcun spunto nella parte in diritto del reclamo.
d) È
pure irricevibile, siccome non sufficientemente motivata, la censura – invero
espressa in modo speculativo (“Ci
si potrebbe [..] interrogare”) – secondo cui il
contributo alimentare in discussione potrebbe non essere più dovuto perché né l’Autorità regionale di protezione né la Pretura di Lugano hanno sino ad oggi statuito sulle richieste
della madre (reclamo pag. 11 ad 3.2), dal momento che il reclamante non spiega il
nesso tra l’accordo e queste cause.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace si è anzitutto dichiarato competente a statuire
sull’istanza. Egli ha poi rilevato che quale contratto di natura privata l’accordo
costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per fr. 4'500.– oltre agli interessi di mora
del 5% dal 5 ottobre 2018 considerando come dies a quo dell’obbligo di
mantenimento il giorno della nascita di PI 1. Il primo giudice ha ritenuto che
non vi è per contro alcun titolo di rigetto per le spese legali in “precontenzioso”, respingendo quindi l’istanza su questo aspetto.
Infine, stante il carattere formale della procedura di rigetto, egli ha
reputato di non poter tenere in considerazione l’eccezione di compensazione
fatta valere dal convenuto, nella misura in cui le pretese da lui invocate e
contestate dall’istante non erano dimostrate.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce l’incompetenza del Giudice di pace dal momento che i
genitori hanno convenuto nell’accordo, in caso di controversie tra loro, l’applicazione
del diritto italiano e la giurisdizione del foro di Milano. Il reclamante sostiene inoltre che l’accordo
non prevede un effetto retroattivo del pagamento dei contributi alimentari alla
nascita di PI 1 – non a caso usa il futuro (“il
padre verserà”) – sicché, nella migliore delle ipotesi, l’opposizione andava rigettata
unicamente per fr. 2'500.– corrispondenti ai contributi alimentari da
maggio a settembre 2018, visto che l’accordo è stato sottoscritto nel corso del
mese d’aprile. Il reclamante ripropone l’eccezione di compensazione con due sue
pretese pari a fr. 4'567.95 complessivi, ovvero una di fr. 4'000.– per
Fatti
i contributi alimentari che gli spetterebbero da ottobre 2018 a maggio 2019, sulla
scorta di un’interpretazione a contrario
dell’accordo, secondo cui la madre, da quando la custodia del figlio è stata
affidata esclusivamente al padre (con decreto dell’Autorità regionale di
protezione di __________ del 5 ottobre 2018), dovrebbe pagargli lei i
contributi pattuiti, e l’altra di fr. 567.95 relativi alla metà delle
spese mediche non assunte dalla cassa malati da lui interamente sostenute in
favore di PI 1.
5. Relativamente
alla censura d’incompetenza del Giudice di pace, va ricordato che la
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione dev’essere proposta avanti il
giudice del luogo dell’esecuzione (art. 84
cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto nel cui circondario ha sede l’ufficio
d’esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art.
84 LEF). Tale foro è imperativo. Una sua proroga è quindi esclusa (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 19 ad art. 84 LEF).
Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, la proroga di foro e il
deferimento della causa al giudice italiano previsti nell’accordo sono così ininfluenti nella procedura di
rigetto dell’opposizione, la quale – come visto – dev’essere (imperativamente)
proposta nello Stato in cui ha luogo l’esecuzione,
ossia in Svizzera (sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015 consid. 1.3). A giusta ragione, dunque, il
creditore ha promosso l’istanza presso il Giudice di pace del circolo
di Vezia – competente (anche) materialmente visto il valore litigioso inferiore
a fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG) –, nella cui giurisdizione il
precetto esecutivo è stato notificato (al domicilio del debitore giusta l’art. 46
cpv. 1 LEF, v. sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I
636 n. 63c consid. 2.4).
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie CO 1 ha
prodotto contestualmente alla sua istanza il documento denominato “accordo
per la regolamentazione dell’obbligo di mantenimento di minore, dell’autorità
parentale e del diritto alle relazioni personali” (doc. B) firmato sia da lei che dal
reclamante. Il documento non è datato, ma è pacificamente ammesso dalle parti
che all’accordo vada attribuita la data del 27 aprile 2018. Al punto 7 dispone
che “il padre verserà alla madre la somma
mensile di 500 CHF a titolo di contributo alimentare per il figlio sino al
termine di una completa formazione scolastica o professionale […]”.
6.2 La convenzione di mantenimento del diritto di famiglia non può essere
considerata come una decisione giudiziaria esecutiva nel senso dell’art. 80
cpv. 1 LEF – e quindi come un titolo di rigetto definitivo – se non è stata
omologata dall’autorità preposta (sentenza del Tribunale federale 5A_630/2015
del 9 febbraio 2016 consid. 2.2.2; Staehelin,
op. cit., n. 24 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition (2017), n. 99 ad art. 80 LEF) né
integrata o menzionata in un verbale di udienza (art. 241 CPC; sentenza della CEF 14.2017.186 del 6 marzo 2018 consid. 5.1
e 5.3; Abbet, op. cit., n.
100 ad art. 80). Di principio una simile convenzione legittima invece il
rigetto provvisorio dell’opposizione se è firmata dal debitore degli
alimenti (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2012 del 24 settembre 2012,
consid. 2.4 segg.; sentenza della CEF 14.2009.81 del 16 novembre 2009, consid. 1,
massimata in RtiD 2010 II 718 n. 59c).
In
linea di massima, invero, i contratti circa l’obbligo di
mantenimento del figlio minorenne lo vincolano soltanto se approvati dall’autorità
di protezione dei minori o dal giudice (art. 287 cpv. 1 e 3 CC; DTF 142 III 548 consid. 3.1). Una convenzione non
ancora approvata dall’autorità preposta vincola però il debitore del
mantenimento, ad esclusione del figlio, sin dalla conclusione della convenzione,
salvo pattuizioni contrarie (Perrin
in: Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 287 CC). Fondata
unicamente sul diritto delle obbligazioni, la convenzione non omologata non ha
effetti di diritto della famiglia, ha carattere provvisorio e non necessita di
forme particolari, fermo restando che, come già rilevato, la forma scritta lo
rende un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (Fountouklais/Breitschmid in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6ª ed.
2018, n. 2 ad art. 287 CC; Perrin,
op. cit., n. 8 ad art. 287).
6.3 Nel
caso in esame l’accordo sottoscritto dalle parti è quindi un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione, nonostante non sia stato approvato dall’autorità
di protezione dei minori, perché è firmato dal reclamante. Il suo obbligo di versare
i contributi alimentari pattuiti per il figlio è iniziato al momento della
conclusione dell’accordo, da ritenersi avvenuta il 27 aprile 2018 (v. sopra
consid. 6). Il punto 7 usa infatti il tempo futuro (“il padre verserà”) e in assenza di altre precisazioni l’esigibilità
deve considerarsi immediata (art. 75 CO). Che il padre sia obbligato almeno sino
Considerandi
al termine di una completa formazione scolastica o professionale del figlio non
consente di giungere a un’altra conclusione, contrariamente a quanto crede il
primo giudice, perché tale precisazione riguarda il dies ad quem del periodo contributivo e non il dies a quo. Su questo punto il reclamo
merita dunque accoglimento, di modo che il rigetto dell’opposizione va limitato
ai cinque contributi alimentari da fr. 500.– mensili maturati da maggio a settembre del 2018, ossia a fr. 2'500.–,
oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
data dell’avvio dell’esecuzione (22 ottobre 2018, doc. D accluso all’istanza),
in virtù dell’art. 105 cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2018.190 del 13 maggio
2019.
consid. 6.2/b), e non dal 5 ottobre 2018 come invece richiesto dall’istante.
6.4
Sulle spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione con
competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF
14.2002.77
del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
Anche a questo riguardo la sentenza impugnata va riformata.
7.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del
credito posto in esecuzione per compensazione con una sua pretesa nei confronti
dell’escutente (art. 120 CO), gli incombe dunque di rendere verosimile non solo
il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una
prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale
5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; sentenze della CEF 14.2015.
193.
del 28 gennaio 2016, consid. 6 e 14.2015.23 del 28 maggio
2015, consid. 8; Staehelin, op.
cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).
7.1
Nel
caso specifico, il reclamante ripropone l’eccezione di compensazione già
sollevata in sede di osservazioni e di duplica spontanea dinanzi al Giudice di
pace, rimproverandogli di non averla esaminata, poiché ha ritenuto a torto che le
pretese da lui fatte valere esulano dalla sua competenza quale giudice del
rigetto, stante il carattere formale del procedimento.
7.2
Ora, se è vero che il
potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel senso ch’egli non deve
sostituirsi al giudice del merito, egli è comunque tenuto a esaminare le
eccezioni, anche sostanziali, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo
della semplice verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF), e non può, pena ledere i principi della parità di trattamento e del
diritto di essere sentito, non esaminare anche le controargomentazioni dell’escutente,
pur sempre valutandole con il metro della
verosimiglianza (sentenza della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018
consid. 7. 3/a). Questo esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che
giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione degli
atti al primo giudice per nuova decisione. Essendo la causa matura per il
giudizio, la Camera può nondimeno statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
7.3
In
sede di reclamo RE 1 oppone in compensazione due sue pretese di fr. 567.95 e di fr. 4'000.–
(quest’ultima da lui quantificata in fr. 2'000.– nelle
osservazioni all’istanza e in fr. 2'500.– nella duplica).
a) La
prima pretesa corrisponde alla metà delle spese mediche non coperte dalla cassa
malati assunte interamente dal padre, cui la madre dovrebbe secondo lui farsi
carico in base ai termini dell’accordo. Queste spese sono documentate in un
plico di fatture (doc. 14 delle osservazioni all’istanza di rigetto). Non sono
state prese a carico dalla cassa malati – egli spiega – in quanto l’affiliazione
di PI 1 è potuta avvenire solo il 1° luglio 2018.
Secondo
il punto n. 8 dell’accordo “i genitori
convengono che le spese straordinarie per cure mediche, dentistiche ed odontoiatriche
non riconosciute dalla cassa malati o da altre assicurazioni saranno da loro
assunte in ragione di ½ ciascuno. La madre si impegna a sottoporre al padre,
per tempo, eventuali preventivi”. Dal testo stesso
della clausola si evince che l’impegno comune dei genitori riguarda spese
future (“saranno da loro
assunte”) e straordinarie. Ebbene parte delle fatture prodotte dal reclamante
(fogli 1, 2 e 4 del doc. 14) sono anteriori alla firma dell’accordo (del 27 aprile 2018, v. sopra consid. 6) e a prima vista nessuna di
esse pare riferirsi a spese straordinarie, tanto che non vi sono preventivi
agli atti, per tacere del fatto che i quattro ultimi estratti bancari
riguardano acquisti presso diverse farmacie senza indicazione del prodotto
comprato né del suo destinatario. L’eccezione di compensazione non può pertanto
essere ritenuta resa sufficientemente verosimile, per cui va respinta. Non è
pertanto necessario esaminare la controargomentazione della madre relativa al
fatto che il padre non si è assunto la sua parte della fattura per il parto (fr. 6'270.–).
b) Il
reclamante fonda invece la seconda pretesa su un’interpretazione a contrario
dell’accordo: se egli doveva alla madre un contributo alimentare di fr. 500.–
mensili quando il figlio era affidato alla madre, da quando è stato affidato al
padre, ossia dal 5 ottobre 2018 (doc. 9) in poi, vale l’inverso. A sua parere,
la madre gli deve quindi fr. 4'000.– (fr. 500.– dall’ottobre del
2018.
al maggio del 2019).
Il
ragionamento del reclamante non può essere seguito, non solo perché nell’accordo
la madre non si è impegnata a pagare alimenti al padre ove il figlio gli fosse
stato affidato, ma anche perché i contributi finanziari dei genitori non sono
necessariamente uguali e simmetrici, ma dipendono dalle relative situazioni
finanziarie e dai rispettivi fabbisogni. Ne segue che anche questa seconda pretesa
non appare verosimile, di modo che l’eccezione di compensazione va respinta.
8.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), equivalente per ambedue le parti in
prima sede (fr. 2'500.– / fr. 4'823.10) e di ⁴⁄9 in seconda a carico di CO 1 (fr. 2'500.– / fr. 4'500.–).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 2'500.– oltre agli interessi del 5% dal 22
ottobre 2018.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.–, anticipate dalla parte
istante, sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico in ragione di ⁵⁄9 e per i restanti ⁴⁄9 a carico di CO 1, cui egli rifonderà fr. 40.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).