Lexipedia

Decisione

14.2019.109

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto circa l’obbligo di mantenimento non approvato dall’autorità di protezione dei minori o dal giudice. Foro dell’azione di rigetto. Compensazione

21 ottobre 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari che gli spetterebbero da ottobre 2018 a maggio 2019, sulla

scorta di un’interpretazione a contrario

dell’ac­­cordo, secondo cui la madre, da quando la custodia del figlio è stata

affidata esclusivamente al padre (con decreto dell’Autorità regionale di

protezione di __________ del 5 ottobre 2018), dovrebbe pagargli lei i

contributi pattuiti, e l’altra di fr. 567.95 relativi alla metà delle

spese mediche non assunte dalla cassa malati da lui interamente sostenute in

favore di PI 1.

5. Relativamente

alla censura d’incompetenza del Giudice di pace, va ricordato che la

procedura sommaria di rigetto dell’opposizione dev’essere proposta avanti il

giudice del luogo dell’esecuzione (art. 84

cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto nel cui circondario ha sede l’ufficio

d’esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art.

84 LEF). Tale foro è imperativo. Una sua proroga è quindi esclusa (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 19 ad art. 84 LEF).

Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, la proroga di foro e il

deferimento della causa al giudice italiano previsti nell’accordo sono così ininfluenti nella procedura di

rigetto dell’opposizione, la quale – come visto – dev’essere (imperativamente)

proposta nello Stato in cui ha luogo l’esecuzione,

ossia in Svizzera (sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015 consid. 1.3). A giusta ragione, dunque, il

creditore ha promosso l’istan­­za presso il Giudice di pace del circolo

di Vezia – competente (anche) materialmente visto il valore litigioso inferiore

a fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG) –, nella cui giurisdizione il

precetto esecutivo è stato notificato (al domicilio del debitore giusta l’art. 46

cpv. 1 LEF, v. sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I

636 n. 63c consid. 2.4).

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Nella fattispecie CO 1 ha

prodotto contestualmente alla sua istanza il documento denominato “accordo

per la regolamentazione dell’obbligo di mantenimento di minore, dell’autorità

parentale e del diritto alle relazioni personali” (doc. B) firmato sia da lei che dal

reclamante. Il documento non è datato, ma è pacificamen­te ammesso dalle parti

che all’accordo vada attribuita la data del 27 aprile 2018. Al punto 7 dispone

che “il padre verserà alla madre la somma

mensile di 500 CHF a titolo di contributo alimentare per il figlio sino al

termine di una completa formazione scolastica o professionale […]”.

6.2 La convenzione di mantenimento del diritto di famiglia non può essere

considerata come una decisione giudiziaria esecutiva nel senso dell’art. 80

cpv. 1 LEF – e quindi come un titolo di rigetto definitivo – se non è stata

omologata dall’autorità preposta (sentenza del Tribunale federale 5A_630/2015

del 9 febbraio 2016 consid. 2.2.2; Staehelin,

op. cit., n. 24 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition (2017), n. 99 ad art. 80 LEF) né

integrata o menzionata in un verbale di udienza (art. 241 CPC; sentenza della CEF 14.2017.186 del 6 marzo 2018 consid. 5.1

e 5.3; Abbet, op. cit., n.

100 ad art. 80). Di principio una simile convenzione legittima invece il

rigetto provvisorio del­l’opposizione se è firmata dal debitore degli

alimenti (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2012 del 24 settembre 2012,

consid. 2.4 segg.; sentenza della CEF 14.2009.81 del 16 novembre 2009, consid. 1,

massimata in RtiD 2010 II 718 n. 59c).

In

linea di massima, invero, i contratti circa l’obbligo di

mantenimento del figlio minorenne lo vincolano soltanto se approvati dall’autorità

di protezione dei minori o dal giudice (art. 287 cpv. 1 e 3 CC; DTF 142 III 548 consid. 3.1). Una convenzione non

ancora approvata dall’autorità preposta vincola però il debitore del

mantenimento, ad esclusione del figlio, sin dalla conclusione della convenzione,

salvo pattuizioni contrarie (Perrin

in: Commentaire

romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 287 CC). Fondata

unicamente sul diritto delle obbligazioni, la convenzione non omologata non ha

effetti di diritto della famiglia, ha carattere provvisorio e non necessita di

forme particolari, fermo restando che, come già rilevato, la forma scritta lo

rende un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione (Fountouklais/Breitschmid in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6ª ed.

2018, n. 2 ad art. 287 CC; Perrin,

op. cit., n. 8 ad art. 287).

6.3 Nel

caso in esame l’accordo sottoscritto dalle parti è quindi un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione, nonostante non sia stato approvato dall’autorità

di protezione dei minori, perché è firmato dal reclamante. Il suo obbligo di versare

i contributi alimentari pattuiti per il figlio è iniziato al momento della

conclusione del­l’accordo, da ritenersi avvenuta il 27 aprile 2018 (v. sopra

consid. 6). Il punto 7 usa infatti il tempo futuro (“il padre verserà”) e in assenza di altre precisazioni l’esigibilità

deve considerarsi immediata (art. 75 CO). Che il padre sia obbligato almeno sino

Considerandi

al termine di una completa formazione scolastica o professionale del figlio non

consente di giungere a un’altra conclusione, contrariamente a quanto crede il

primo giudice, perché tale precisazione riguarda il dies ad quem del periodo contributivo e non il dies a quo. Su questo punto il reclamo

merita dunque accoglimento, di modo che il rigetto dell’opposizione va limitato

ai cinque contributi alimentari da fr. 500.– mensili maturati da maggio a settembre del 2018, ossia a fr. 2'500.–,

oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

data dell’avvio dell’esecuzione (22 ottobre 2018, doc. D accluso all’istanza),

in virtù dell’art. 105 cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2018.190 del 13 maggio

2019.

consid. 6.2/b), e non dal 5 ottobre 2018 come invece richiesto dall’istante.

6.4

Sulle spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione con

competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF

14.2002.77

del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

Anche a questo riguardo la sentenza impugnata va riformata.

7.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del

credito posto in esecuzione per compensazione con una sua pretesa nei confronti

dell’escutente (art. 120 CO), gli incombe dunque di rendere verosimile non solo

il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di

giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una

prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale

5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; sentenze della CEF 14.2015.

193.

del 28 gennaio 2016, consid. 6 e 14.2015.23 del 28 maggio

2015, consid. 8; Staehelin, op.

cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

7.1

Nel

caso specifico, il reclamante ripropone l’eccezione di compensazione già

sollevata in sede di osservazioni e di duplica spontanea dinanzi al Giudice di

pace, rimproverandogli di non averla esaminata, poiché ha ritenuto a torto che le

pretese da lui fatte valere esulano dalla sua competenza quale giudice del

rigetto, stante il carattere formale del procedimento.

7.2

Ora, se è vero che il

potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel senso ch’egli non deve

sostituirsi al giudice del merito, egli è comunque tenuto a esaminare le

eccezioni, anche sostanziali, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo

della semplice verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF), e non può, pena ledere i principi della parità di trattamento e del

diritto di essere sentito, non esaminare anche le controargomentazioni dell’escutente,

pur sempre valutandole con il metro della

verosimiglianza (sentenza della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018

consid. 7. 3/a). Questo esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che

giustificherebbe l’an­­nullamento della sentenza impugnata e la retrocessione degli

atti al primo giudice per nuova decisione. Essendo la causa matura per il

giudizio, la Camera può nondimeno statuire essa stessa sen­za indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

7.3

In

sede di reclamo RE 1 oppone in compensazione due sue pretese di fr. 567.95 e di fr. 4'000.–

(quest’ultima da lui quantificata in fr. 2'000.– nelle

osservazioni all’istanza e in fr. 2'500.– nella duplica).

a) La

prima pretesa corrisponde alla metà delle spese mediche non coperte dalla cassa

malati assunte interamente dal padre, cui la madre dovrebbe secondo lui farsi

carico in base ai termini dell’ac­­cordo. Queste spese sono documentate in un

plico di fatture (doc. 14 delle osservazioni all’istanza di rigetto). Non sono

state prese a carico dalla cassa malati – egli spiega – in quanto l’affiliazione

di PI 1 è potuta avvenire solo il 1° luglio 2018.

Secondo

il punto n. 8 dell’accordo “i genitori

convengono che le spese straordinarie per cure mediche, dentistiche ed odontoiatriche

non riconosciute dalla cassa malati o da altre assicurazioni saranno da loro

assunte in ragione di ½ ciascuno. La madre si impegna a sottoporre al padre,

per tempo, eventuali preventivi”. Dal testo stes­so

della clausola si evince che l’impegno comune dei genitori riguarda spese

future (“saranno da loro

assunte”) e straordinarie. Ebbene parte delle fatture prodotte dal reclamante

(fogli 1, 2 e 4 del doc. 14) sono anteriori alla firma dell’accordo (del 27 aprile 2018, v. sopra consid. 6) e a prima vista nessuna di

esse pare riferirsi a spese straordinarie, tanto che non vi sono preventivi

agli atti, per tacere del fatto che i quattro ultimi estratti bancari

riguardano acquisti presso diverse farmacie senza indicazione del prodotto

comprato né del suo destinatario. L’eccezione di compensazione non può pertanto

essere ritenuta resa sufficientemente verosimile, per cui va respinta. Non è

pertanto necessario esaminare la controargomentazione della madre relativa al

fatto che il padre non si è assunto la sua parte della fattura per il parto (fr. 6'270.–).

b) Il

reclamante fonda invece la seconda pretesa su un’interpretazione a contrario

dell’accordo: se egli doveva alla madre un contributo alimentare di fr. 500.–

mensili quando il figlio era affidato alla madre, da quando è stato affidato al

padre, ossia dal 5 ottobre 2018 (doc. 9) in poi, vale l’inverso. A sua parere,

la madre gli deve quindi fr. 4'000.– (fr. 500.– dall’otto­­bre del

2018.

al maggio del 2019).

Il

ragionamento del reclamante non può essere seguito, non solo perché nell’accordo

la madre non si è impegnata a pagare alimenti al padre ove il figlio gli fosse

stato affidato, ma anche perché i contributi finanziari dei genitori non sono

necessariamente uguali e simmetrici, ma dipendono dalle relative situazioni

finanziarie e dai rispettivi fabbisogni. Ne segue che anche questa seconda pretesa

non appare verosimile, di modo che l’eccezione di compensazione va respinta.

8.

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza

parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), equivalente per ambedue le parti in

prima sede (fr. 2'500.– / fr. 4'823.10) e di ⁴⁄9 in seconda a carico di CO 1 (fr. 2'500.– / fr. 4'500.–).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 2'500.– oltre agli interessi del 5% dal 22

ottobre 2018.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.–, anticipate dalla parte

istante, sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico in ragione di ⁵⁄9 e per i restanti ⁴⁄9 a carico di CO 1, cui egli rifonderà fr. 40.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).