14.2019.110
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi di costruzione degli impianti comunali di depurazione delle acque. Fatture. Ipoteca legale. Titolo di rigetto. Divieto della reformatio in peius
15 ottobre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
CO 1
Incarti n.
14.2019.110
14.2019.111
Lugano
15 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promosse con istanze 17 gennaio 2019 dal
Comune RE 1,
contro
CO 1
e
CO 2, __________
giudicando sui reclami del 31 maggio 2019 presentati dal Comune RE 1
contro le decisioni emesse il 17 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
Fatti
A. Con
due precetti esecutivi in via di realizzazione del pegno immobiliare (n. __________
e __________) emessi il 18 dicembre 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di
Mendrisio, il Comune RE 1 ha escusso sia CO 1 per l’incasso di 1) fr. 1'618.05
oltre agli interessi del 5% dall’11 dicembre 2018, 2) fr. 50.–,
3) fr. 63.65 e 4) fr. 95.–, indicando quali
titoli di credito 1) “Contributi
di costruzione anno 2017 – periodo 01.01/31.12 garantiti da ipoteca legale DG
5720”, 2) “Tassa diffida”, 3) “Interessi sino al
10.12.2018” e 4)
“Altri addebiti (tassa
iscrizione ipoteca legale)”, sia la moglie CO 2 per l’incasso
di 1) fr. 1'751.35 oltre agli
interessi del 5% dall’11
dicembre 2018, 2) fr. 100.–, 3) fr. 69.35 e 4) fr. 190.–, menzionando quali titoli di credito 1) “Contributi di costruzione anno 2017 – Periodo
01.01/31.12 garantiti da ipoteca legale DG 5709-5721”, 2) “Tassa diffida”, 3) “Interessi
sino al 10.12.2018” e 4) “Altri addebiti (tassa iscrizione ipoteca legale”).
B. Avendo
CO 1 e CO 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con istanze
del 17 gennaio 2019 il Comune RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Mendrisio. I convenuti, nel termine loro impartito per
formulare osservazioni, sono rimasti silenti.
C. Statuendo con due decisioni separate del 17 maggio 2019, il Giudice di
pace ha accolto parzialmente le istanze e rigettato in via
definitiva l’opposizione di CO 1 per fr. 199.55 oltre agli interessi di
mora del 5% dal 1° marzo 2018 e quella della moglie per fr. 216.– oltre
agli interessi di mora del 5% dal 1° marzo 2018, ponendo in entrambe le
decisioni la tassa di giustizia di fr. 175.– per ⅔ a carico della parte istante e ⅓ a carico della parte convenuta.
D. Contro
le sentenze appena citate il Comune RE 1 è insorto a
questa Camera con due reclami del 31 maggio 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale delle istanze. Nel termine loro impartito, i reclamanti non hanno formulato
osservazioni ai reclami.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di
procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
il 31 maggio 2019 contro le sentenze notificate al Comune RE 1 il 20 maggio, in
concreto i reclami sono tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal RE 1 in sede di reclamo è
inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Giudice di pace rileva che le fatture di fr. 1'618.05
(per il marito) e di complessivi fr. 1'751.35 (per la moglie) relative ai
contributi di costruzione per opere di canalizzazione 2017 prodotte dal Comune RE
1.
contestualmente alle istanze costituiscono indubbiamente validi titoli di
rigetto definitivo dell’opposizione. Tuttavia, egli ritiene che l’art. 106 della
legge cantonale d’applicazione della
legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA, RL
833.
) non consentiva al Comune RE 1 di esigere il
pagamento dei contributi in questione in un’unica soluzione, ma solo in dieci rate
annuali comprensive d’interessi previste dall’art. 106 LALIA, motivo per cui ha
rigettato le opposizioni limitatamente alla prima rata annua, di fr. 199.55
per quanto attiene a CO 1 e di fr. 216.– per quanto riguarda la moglie.
Relativamente
alle fatture e i relativi richiami che concernono le tasse d’iscrizione delle
ipoteche legali, il Giudice di pace considera che, sebbene costituiscano indubbiamente
validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, esse non dimostrano l’esistenza
a favore del Comune di pegni immobiliari, la cui iscrizione a registro
fondiario non è stata comprovata. Onde la reiezione delle istanze riguardo a
queste pretese.
4.
Nei
reclami il Comune RE 1 sostiene che le fatture relative ai contributi di
costruzione sono passate in giudicato per le somme indicate quale rata unica e
che pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto limitarsi a rigettare
definitivamente le opposizioni dei convenuti senza addentrarsi in questioni di merito, che avrebbero semmai dovute essere sollevate dai convenuti stessi nella procedura di
fissazione dei contributi.
5.
Il
Comune non ha contestato invece il motivo di reiezione delle istanze
relativamente alle tasse d’iscrizione delle ipoteche legali, pur chiedendo che le
stesse venissero integralmente accolte. Non motivati, i reclami sono
irricevibili su questo punto (sopra consid. 1.3).
6.
Circa
i contributi di costruzione, occorre ricordare che in ogni stadio di causa,
quindi anche in sede di reclamo, il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52
consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
Nell’esecuzione in via di
realizzazione di pegno, il giudice verifica d’altronde, sempre d’ufficio, se vi
è un titolo attestante non solo il credito posto in esecuzione, ma anche l’esistenza
del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad
art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti
presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di
pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Il tipo di titolo di rigetto (provvisorio o definitivo) non deve
necessariamente essere lo stesso per il credito e per il pegno (Staehelin, op. cit. loc. cit.; Vock/ Aepli-Wirz, in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 32 ad art. 82 LEF), ma se manca un
titolo per l’uno o l’altro l’istanza dev’essere integralmente respinta (DTF 134 III 75 consid. 3).
6.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze
giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni
di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme
speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio
in giudicato (Staehelin, op. cit.,
n. 110 ad art. 80).
a) Nella
fattispecie, a conforto delle proprie domande, il Comune RE 1 ha prodotto le
fatture n. 2017.0069435 di fr. 1'618.05 nella prima causa (SO.15/2019,
doc. C) e n. 2017.0069151 e 2017.0069437 di complessivi fr. 1'751.35 (SO.16/2019,
doc. C ed E) concernenti il contributo unico di costruzione 2017. Le fatture in
questione non indicano che le stesse siano da considerare come decisioni
amministrative e non menzionano alcun rimedio giuridico.
b) Ora, semplici fatture, prive d’indicazione sui rimedi giuridici
esistenti, non possono essere parificate a decisioni amministrative, siccome
non vengono designate come tali nell’atto stesso e non traggono siffatta
qualità dalla legge (sentenza della CEF
14.2016
270 del 22 febbraio 2017 consid, 6.2/a e i rinvii, in particolare alla
14.2003.95
del 20 febbraio 2004 e a Staehelin,
op. cit., n. 120 ad art. 80). È in particolare il caso delle fatture in esame.
In effetti, in virtù degli art. 101 segg. LALIA, i contributi di costruzione
per l’esecuzione degli impianti comunali di depurazione delle acque e per la
partecipazione a quella degli impianti consortili sono stabiliti mediante un
prospetto dei (singoli) contributi, pubblicato presso la Cancelleria comunale e
notificato al contribuente per la parte che lo concerne, con l’indicazione dei
mezzi e dei termini del reclamo (art. 102 LALIA). Soltanto il prospetto accerta
l’obbligo contributivo del proprietario o del titolare di diritti reali
limitati con carattere vincolante e costituisce pertanto una decisione
amministrativa. Invece le polizze di versamento del contributo o di rate dello
stesso non rappresentano decisioni poiché sono semplicemente il primo passo
dell’autorità per incassare (non per accertare) quanto spetta al Comune (sentenza
della CEF 14.2015.225 del 27 gennaio 2016 consid. 6.2, massimata in RtiD 2016
II 651 n. 41c, che rinvia alla decisione del Tribunale cantonale amministrativo
n. 52.1997.258 del 28 gennaio 1998, in RDAT 1998 II 4 consid. 2.3).
c) In
mancanza di un titolo di rigetto definitivo – ovvero del prospetto – il Giudice
di pace non era quindi giuridicamente abilitato ad accogliere le istanze,
neppure parzialmente. Le dichiarazioni allegate alle istanze di rigetto secondo
cui “la
fattura corrispondente ai Contributi di costruzione anno 2017 è stata
regolarmente intimata e cresciuta in giudicato” (doc. G in SO.15/2019 e doc. M in SO.16/2019)
non sono a questo riguardo sufficienti, sia perché una fattura non è una
decisione e dunque non può passare in giudicato, sia perché il titolo di
rigetto deve sempre essere prodotto visto il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra consid. 2 e sentenza
della CEF 14.2017.204 del 21 giugno
2018.
consid. 6.2/a). Nella misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno
pertanto respinti, ancorché per un altro motivo di quello addotto dal Giudice
di pace.
Richiamato
il divieto di attribuire a una parte meno di quanto abbia riconosciuto la
controparte (art. 58 cpv. 1 CPC) – detto in sede di ricorso divieto della reformatio in peius (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 9 ad art. 58 CPC) – le decisioni avversate dal
Comune, ma non dai convenuti, non possono essere riformate nel senso di
respingere integralmente le istanze.
d) Ciò posto, rimane sempre la facoltà per il Comune di chiedere di nuovo il
rigetto delle opposizioni, anche nelle stesse esecuzioni, producendo tutti i documenti
idonei a giustificare le proprie pretese (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD
2016.
II 651 n. 42c), segnatamente il prospetto con il dettaglio del singolo
contributo di costruzione dovuto da ciascuno dei convenuti e la relativa
indicazione dei rimedi giuridici.
6.2
In
mancanza di un titolo di rigetto per i crediti vantati dal Comune, non è
necessario in questa sede verificare l’esistenza di un titolo anche per i pegni
(ipoteche legali), siccome la (parziale) reiezione delle istanze deve comunque
essere confermata (v. sopra consid. 6.1).
A scanso di equivoci, va osservato tuttavia che,
contrariamente a quanto appurato dal primo
giudice, il Comune ha provato l’esistenza delle ipoteche legali sulle quali
fonda i propri diritti di pegno producendo con le istanze di rigetto un
estratto del registro fondiario relativo alla particella n. __________ RFD __________
(doc. B in SO.15/2019 e SO.16/2019), in cui le stesse figurano. Inoltre, secondo
l’art. 76 cpv. 1 dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF, RS 211.432.1) l’attestazione del
titolo giuridico per l’iscrizione di un’ipoteca legale consiste negli atti costitutivi
dei crediti a garanzia dei quali l’ipoteca dev’essere iscritta. L’art. 31 cpv.
2.
del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RLRF, RL 216.10)
precisa che i documenti giustificativi devono accertare che la procedura d’imposizione
è stata ossequiata, che la richiesta d’iscrizione è avvenuta entro il termine
utile (ossia entro un anno dalla decisione definitiva sull’importo del
contributo: 107 cpv. 4 LALIA), che al proprietario ne è stata data debita
comunicazione e che la decisione circa l’importo a carico di ogni singolo fondo
è passata in giudicato. Nel caso dei contributi della LALIA, il titolo d’iscrizione
delle ipoteche legali appare così essere lo stesso prospetto, il quale funge da
titolo di rigetto dell’opposizione sia per il contributo, sia per il diritto di
pegno.
6.3
Stante
l’esito del giudizio odierno, è parimenti superfluo determinarsi sulla censura
sollevata nei reclami. Va però rammentato che il giudice del rigetto è, come
tutti, vincolato dalla decisione invocata quale titolo di rigetto, compreso per
quanto attiene a eventuali modalità di pagamento stabilite nella stessa. Il suo
compito si limita a verificare che la decisione sia esecutiva (e segnatamente
che sia stata validamente notificata all’escusso). Può tenere conto unicamente
di eventuali fatti successivi (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2), purché siano
allegati e dimostrati dall’escusso e rientrino tra le eccezioni esaustivamente
enumerate all’art. 81 LEF (sopra consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione
degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, le parti convenute non avendo presentato
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 1'563.50 (fr. 1'618.05
+ 50 + 95 ./. 199.55) nella prima causa e di fr. 1'825.35 (fr. 1'751.35
+ 100 + 190 ./. 216.–) nella seconda, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo nella causa SO.15/2019 contro
CO 1 (inc. 14.2019.110) è
respinto.
2. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa SO.16/2019 contro CO 2 (inc. 14.2019.111) è respinto.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
– CO 1,
.
– CO 2,
__________, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).