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Decisione

14.2019.110

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi di costruzione degli impianti comunali di depurazione delle acque. Fatture. Ipoteca legale. Titolo di rigetto. Divieto della reformatio in peius

15 ottobre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

due precetti esecutivi in via di realizzazione del pegno immobiliare (n. __________

e __________) emessi il 18 dicembre 2018 dall’Uf­ficio d’esecuzione di

Mendrisio, il Comune RE 1 ha escus­so sia CO 1 per l’incasso di 1) fr. 1'618.05

oltre agli interessi del 5% dall’11 dicembre 2018, 2) fr. 50.–,

3) fr. 63.65 e 4) fr. 95.–, indicando quali

titoli di credito 1) “Contributi

di costruzione anno 2017 – periodo 01.01/31.12 garantiti da ipoteca legale DG

5720”, 2) “Tassa diffida”, 3) “Interessi sino al

10.12.2018” e 4)

“Altri addebiti (tassa

iscrizione ipoteca legale)”, sia la moglie CO 2 per l’incasso

di 1) fr. 1'751.35 oltre agli

interessi del 5% dall’11

dicembre 2018, 2) fr. 100.–, 3) fr. 69.35 e 4) fr. 190.–, menzionando quali titoli di credito 1) “Contributi di costruzione anno 2017 – Periodo

01.01/31.12 garantiti da ipoteca legale DG 5709-5721”, 2) “Tassa diffida”, 3) “Interessi

sino al 10.12.2018” e 4) “Altri addebiti (tassa iscrizione ipoteca legale”).

B. Avendo

CO 1 e CO 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con istanze

del 17 gennaio 2019 il Comune RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Mendrisio. I convenuti, nel termine loro impartito per

formulare osservazioni, sono rimasti silenti.

C. Statuendo con due decisioni separate del 17 maggio 2019, il Giudice di

pace ha accolto parzialmente le istanze e rigettato in via

definitiva l’opposizione di CO 1 per fr. 199.55 oltre agli interessi di

mora del 5% dal 1° marzo 2018 e quella della moglie per fr. 216.– oltre

agli interessi di mora del 5% dal 1° marzo 2018, ponendo in entrambe le

decisioni la tassa di giustizia di fr. 175.– per ⅔ a carico della parte istante e ⅓ a carico della parte convenuta.

D. Contro

le sentenze appena citate il Comune RE 1 è insorto a

questa Camera con due reclami del 31 maggio 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale delle istanze. Nel termine loro impartito, i reclamanti non hanno formulato

osservazioni ai reclami.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di

procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati

il 31 maggio 2019 contro le sentenze notificate al Comune RE 1 il 20 maggio, in

concreto i reclami sono tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal RE 1 in sede di reclamo è

inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Giudice di pace rileva che le fatture di fr. 1'618.05

(per il marito) e di complessivi fr. 1'751.35 (per la moglie) relative ai

contributi di costruzione per opere di canalizzazione 2017 prodotte dal Comune RE

1.

contestualmente alle istanze costituiscono indubbiamente validi titoli di

rigetto definitivo dell’opposizione. Tuttavia, egli ritiene che l’art. 106 della

legge cantonale d’applicazione della

legge federale contro l’inqui­namento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA, RL

833.

) non consentiva al Comune RE 1 di esigere il

pagamento dei contributi in questione in un’unica soluzione, ma solo in dieci rate

annuali comprensive d’interessi previste dall’art. 106 LALIA, motivo per cui ha

rigettato le opposizioni limitatamente alla prima rata annua, di fr. 199.55

per quanto attiene a CO 1 e di fr. 216.– per quanto riguarda la moglie.

Relativamente

alle fatture e i relativi richiami che concernono le tasse d’iscrizione delle

ipoteche legali, il Giudice di pace conside­ra che, sebbene costituiscano indubbiamente

validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, esse non dimostrano l’esistenza

a favore del Comune di pegni immobiliari, la cui iscrizione a registro

fondiario non è stata comprovata. Onde la reiezione delle istanze riguardo a

queste pretese.

4.

Nei

reclami il Comune RE 1 sostiene che le fatture relative ai contributi di

costruzione sono passate in giudicato per le somme indicate quale rata unica e

che pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto limitarsi a rigettare

definitivamente le opposizioni dei convenuti senza addentrarsi in questioni di merito, che avrebbero sem­mai dovute essere sollevate dai convenuti stessi nella procedura di

fissazione dei contributi.

5.

Il

Comune non ha contestato invece il motivo di reiezione delle istanze

relativamente alle tasse d’iscrizione delle ipoteche legali, pur chiedendo che le

stesse venissero integralmente accolte. Non motivati, i reclami sono

irricevibili su questo punto (sopra consid. 1.3).

6.

Circa

i contributi di costruzione, occorre ricordare che in ogni stadio di causa,

quindi anche in sede di reclamo, il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52

consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

Nell’esecuzione in via di

realizzazione di pegno, il giudice verifica d’altronde, sempre d’ufficio, se vi

è un titolo attestante non solo il credito posto in esecuzione, ma anche l’esistenza

del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad

art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti

presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di

pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Il tipo di titolo di rigetto (provvisorio o definitivo) non deve

necessariamente essere lo stes­so per il credito e per il pegno (Staehelin, op. cit. loc. cit.; Vock/ Aepli-Wirz, in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 32 ad art. 82 LEF), ma se manca un

titolo per l’uno o l’altro l’i­stanza dev’essere integralmente respinta (DTF 134 III 75 consid. 3).

6.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze

giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni

di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme

speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio

in giudicato (Staehelin, op. cit.,

n. 110 ad art. 80).

a) Nella

fattispecie, a conforto delle proprie domande, il Comune RE 1 ha prodotto le

fatture n. 2017.0069435 di fr. 1'618.05 nella prima causa (SO.15/2019,

doc. C) e n. 2017.0069151 e 2017.0069437 di complessivi fr. 1'751.35 (SO.16/2019,

doc. C ed E) concernenti il contributo unico di costruzione 2017. Le fatture in

questione non indicano che le stesse siano da considerare co­me decisioni

amministrative e non menzionano alcun rimedio giuridico.

b) Ora, semplici fatture, prive d’indicazione sui rimedi giuridici

esistenti, non possono essere parificate a decisioni amministrative, siccome

non vengono designate come tali nell’atto stesso e non traggono siffatta

qualità dalla legge (sentenza della CEF

14.2016

270 del 22 febbraio 2017 consid, 6.2/a e i rinvii, in particolare alla

14.2003.95

del 20 febbraio 2004 e a Staehelin,

op. cit., n. 120 ad art. 80). È in particolare il caso delle fatture in esame.

In effetti, in virtù degli art. 101 segg. LALIA, i contributi di costruzione

per l’e­se­cuzione degli impianti comunali di depurazione delle acque e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili sono stabiliti mediante un

prospetto dei (singoli) contributi, pubblicato presso la Cancelleria comunale e

notificato al contribuente per la parte che lo concerne, con l’indicazione dei

mezzi e dei termini del reclamo (art. 102 LALIA). Soltanto il prospetto accerta

l’obbligo contributivo del proprietario o del titolare di diritti reali

limitati con carattere vincolante e costituisce pertanto una decisione

amministrativa. Invece le polizze di versamento del contributo o di rate dello

stesso non rappresentano decisioni poiché sono semplicemente il primo passo

dell’autorità per incassare (non per accertare) quanto spetta al Comune (sentenza

della CEF 14.2015.225 del 27 gennaio 2016 consid. 6.2, massimata in RtiD 2016

II 651 n. 41c, che rinvia alla decisione del Tribunale cantonale amministrativo

n. 52.1997.258 del 28 gennaio 1998, in RDAT 1998 II 4 consid. 2.3).

c) In

mancanza di un titolo di rigetto definitivo – ovvero del prospetto – il Giudice

di pace non era quindi giuridicamente abilitato ad accogliere le istanze,

neppure parzialmente. Le dichiarazioni allegate alle istanze di rigetto secondo

cui “la

fattura corrispondente ai Contributi di costruzione anno 2017 è stata

regolarmente intimata e cresciuta in giudicato” (doc. G in SO.15/2019 e doc. M in SO.16/2019)

non sono a questo riguardo sufficienti, sia perché una fattura non è una

decisione e dunque non può passare in giudicato, sia perché il titolo di

rigetto deve sempre essere prodotto visto il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra consid. 2 e sentenza

della CEF 14.2017.204 del 21 giugno

2018.

consid. 6.2/a). Nella misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno

pertanto respinti, ancorché per un altro motivo di quello addotto dal Giudice

di pace.

Richiamato

il divieto di attribuire a una parte meno di quanto abbia riconosciuto la

controparte (art. 58 cpv. 1 CPC) – detto in sede di ricorso divieto della reformatio in peius (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 9 ad art. 58 CPC) – le decisioni avversate dal

Comune, ma non dai convenuti, non possono essere riformate nel senso di

respingere integralmente le istanze.

d) Ciò posto, rimane sempre la facoltà per il Comune di chiedere di nuovo il

rigetto delle opposizioni, anche nelle stesse esecuzioni, producendo tutti i documenti

idonei a giustificare le proprie pretese (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD

2016.

II 651 n. 42c), segnatamente il prospetto con il dettaglio del singolo

contributo di costruzione dovuto da ciascuno dei convenuti e la relativa

indicazione dei rimedi giuridici.

6.2

In

mancanza di un titolo di rigetto per i crediti vantati dal Comune, non è

necessario in questa sede verificare l’esistenza di un titolo anche per i pegni

(ipoteche legali), siccome la (parziale) reiezione delle istanze deve comunque

essere confermata (v. sopra consid. 6.1).

A scanso di equivoci, va osservato tuttavia che,

contrariamente a quanto appurato dal primo

giudice, il Comune ha provato l’esi­stenza delle ipoteche legali sulle quali

fonda i propri diritti di pegno producendo con le istanze di rigetto un

estratto del registro fondiario relativo alla particella n. __________ RFD __________

(doc. B in SO.15/2019 e SO.16/2019), in cui le stesse figurano. Inoltre, secondo

l’art. 76 cpv. 1 dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF, RS 211.432.1) l’attestazione del

titolo giuridico per l’iscrizione di un’i­poteca legale consiste negli atti costitutivi

dei crediti a garanzia dei quali l’ipoteca dev’essere iscritta. L’art. 31 cpv.

2.

del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RLRF, RL 216.10)

precisa che i documenti giustificativi devono accertare che la procedura d’imposizione

è stata ossequiata, che la richiesta d’iscrizione è avvenuta entro il termine

utile (ossia entro un anno dalla decisione definitiva sull’importo del

contributo: 107 cpv. 4 LALIA), che al proprietario ne è stata data debita

comunicazione e che la decisione circa l’importo a carico di ogni singolo fondo

è passata in giudicato. Nel caso dei contributi della LALIA, il titolo d’iscrizione

delle ipoteche legali appare così essere lo stesso prospetto, il quale funge da

titolo di rigetto dell’opposizione sia per il contributo, sia per il diritto di

pegno.

6.3

Stante

l’esito del giudizio odierno, è parimenti superfluo determinarsi sulla censura

sollevata nei reclami. Va però rammentato che il giudice del rigetto è, come

tutti, vincolato dalla decisione invocata quale titolo di rigetto, compreso per

quanto attiene a eventuali modalità di pagamento stabilite nella stessa. Il suo

compito si limita a verificare che la decisione sia esecutiva (e segnatamente

che sia stata validamente notificata all’escusso). Può tenere conto unicamente

di eventuali fatti successivi (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2), purché siano

allegati e dimostrati dall’escusso e rientrino tra le eccezioni esaustivamente

enumerate all’art. 81 LEF (sopra consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione

degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, le parti convenute non avendo presentato

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 1'563.50 (fr. 1'618.05

+ 50 + 95 ./. 199.55) nella prima causa e di fr. 1'825.35 (fr. 1'751.35

+ 100 + 190 ./. 216.–) nella seconda, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo nella causa SO.15/2019 contro

CO 1 (inc. 14.2019.110) è

respinto.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa SO.16/2019 contro CO 2 (inc. 14.2019.111) è respinto.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

– CO 1,

.

– CO 2,

__________, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).