14.2019.113
Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della sentenza senza tenere conto delle osservazioni tempestivamente inoltrate dal convenuto. Annullamento e rinvio della causa al primo giudice
17 giugno 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2019.113
Lugano
17 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0067-2019-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 25 aprile
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 3 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 novembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di
Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un
attestato di carenza di beni rilasciato il 13 gennaio 2000 per fr. 3'584.20;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25
aprile 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Bellinzona;
che
nel termine di 15 giorni impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 maggio 2019;
che statuendo con decisione del 21 maggio 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare
indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 3 giugno 2019 per ottenerne l’annullamento – previo conferimento dell’effetto
sospensivo – e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
Considerandi
che
presentato il 3 giugno 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 maggio,
in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF);
che
pure tempestive erano le sue osservazioni all’istanza, spedite il 15 maggio
2019.
(doc. E-G accluso al reclamo), entro il termine di 15 giorni impartito dal
Giudice di pace con ordinanza del 29 aprile 2019, giunta alla convenuta il
giorno successivo (doc. C-D);
che
pur risultando le osservazioni di RE 1 giunte nella casella postale della
Giudicatura di pace il 16 maggio 2019 (doc. F), il primo giudice ha emesso la
sentenza impugnata senza tenere conto di quelle osservazioni;
che
la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito,
a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a
un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore
che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne
risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);
che
nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di
essere sentito della reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, essa
postula esplicitamente l’annullamento della sentenza e il rinvio al primo
giudice per nuovo giudizio (sentenza della CEF 14.2017.125-127 del 28 luglio
2017.
consid. 4.1);
che
del resto la causa non può ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata;
che
spetterà al primo giudice scegliere se assegnare
all’escussa un nuovo termine per presentare osservazioni o convocare le parti a
un’udienza;
ch’emanata
prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata
al Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo
completamento dell’istruttoria secondo le
modalità testé ricordate;
che siccome
il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla
quale il Giudice di pace statuirà con
pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima
interpellare l’istante
(sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4;
RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);
che
la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a
una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv.
2.
CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e
non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.
5);
che
le spese di prima sede sono annullate con il resto della sentenza impugnata e
saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione (solo
dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'584.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo
giudizio.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– , .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).