14.2019.114
Opposizione al sequestro. Cause del sequestro. Domicilio all’estero. Rischio di espulsione del debitore dalla Svizzera. Rischio di fuga e di trafugamento di un conto sequestrato penalmente
8 novembre 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2019.114
14.2019.115
Lugano
8 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nelle cause __________ e __________
(opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promosse con istanze 14 settembre 2018 da
CO 1
(patrocinato dagli __________ PA
2, __________)
rispettivamente contro
RE 1 __________
RE 2, __________
(patrocinati dall’__________. PA
1 e dalla MLaw __________,__________)
giudicando sui reclami del 3 giugno 2019 presentati da RE 1 e dalla RE
2 contro le decisioni emesse il 22 maggio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza emessa il 23 agosto 2018 la Corte delle assise
criminali ha condannato per truffa CO 1, insieme a PI 2, per avere
ingannato con astuzia RE 1, amministratore unico della RE 2, con sede a __________, inducendolo a consegnare loro un orologio Patek Philippe di un
valore denunciato di fr. 540'000.– in cambio di mazzette di banconote da fr. 1'000.–
fasulle (tranne cinque). La Corte – tra l’altro – ha anche ordinato
l’espulsione d’CO 1 dal territorio svizzero per un periodo di quattro anni ai
sensi dell’art. 66a bis CP, condannandolo inoltre, solidalmente con PI 2,
a pagare a RE 1 fr. 1'000.– a titolo di risarcimento del torto morale e fr. 5'055.–
a valere come risarcimento delle spese legali sostenute, e alla RE 2 fr. 12'815.75
per risarcimento delle spese legali sostenute. Per il rimanente, la Corte ha
riconosciuto il principio del risarcimento del danno di € 390'000.– fatto
valere a nome della società, ma ha rinviato gli accusatori privati al foro
civile.
B. Con
istanza 27 agosto 2018 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare, in virtù degli art. 271 cpv. 1 n.
4 LEF (debitore domiciliato all’estero) e subordinatamente 271 cpv. 1 n. 2 LEF
(trafugamento di beni, latitanza, preparazione alla fuga), il sequestro presso
la PI 1 di __________ della relazione n. __________ fino a concorrenza di fr. 6'055.–
oltre agli interessi del 5% dal 23 agosto 2018. Quale
titolo del credito, RE 1 ha indicato la già citata sentenza del 23
agosto 2018 della Corte delle assise criminali.
C. Con
istanza di stessa data e diretta contro lo stesso CO 1, la RE 2 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
sequestro presso la PI 1 di __________ della relazione già menzionata fino a
concorrenza di fr. 384'021.– oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto
2017 e di fr. 12'815.75 oltre agli interessi del 5% dal 23 agosto 2018. La società ha indicato il medesimo titolo di credito e le
stesse cause di sequestro fatti valere dal proprio amministratore RE 1.
D. Avendo il Pretore accolto integralmente entrambe
le istanze e ordinato i sequestri con decreti dello stesso 27 agosto
2018, eseguiti il giorno successivo dall’Ufficio di esecuzione di Lugano
(verbali n. __________ e __________), con istanze del 14 settembre 2018 CO 1 ha
presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice. Il 12
ottobre 2018, egli ha inoltre chiesto al Pretore di obbligare la RE 2 a fornire
una garanzia di fr. 284'021.– a norma dell’art. 273 cpv. 1 LEF e di
anticipare la data dell’udienza o di sostituirla con uno scambio di allegati
scritti, domande cui la sequestrante si è opposta con un allegato scritto del
26 ottobre 2018. Alle udienze di
discussione entrambe tenutesi il 6 dicembre 2018, CO 1 ha confermato le proprie
opposizioni, mentre la controparte, sulla scorta di una “traccia scritta”, ha concluso
per la reiezione delle stesse e la conferma dei decreti di sequestro. In sede
di replica e di duplica orali nella prima causa e scritte nella seconda, le
parti hanno ribadito le rispettive posizioni antitetiche.
E. Statuendo
con due decisioni separate del 22 maggio 2019 il Pretore ha accolto ambedue le
opposizioni e annullato i sequestri, ponendo a carico di RE 1, nella prima
causa, le spese processuali di fr. 150.– e ripetibili di fr. 500.– a
favore dell’opponente. Nella seconda le spese processuali di fr. 400.–
sono state poste a carico della RE 2 così come ripetibili di fr. 5'000.– a
favore dell’opponente. Il Pretore ha d’altronde respinto la domanda di garanzia
formulata dall’opponente nella seconda causa.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e la RE 2 sono insorti a
questa Camera con due reclami distinti del 3 giugno 2019
per ottenerne l’annullamento, la reiezione delle opposizioni al sequestro e la
conferma degli stessi. Nelle sue osservazioni del 24 giugno 2019, CO 1 ha
concluso per la reiezione di ambedue i reclami.
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza
riguardo al valore litigioso.
1.1 I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di
procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati entrambi il 3 giugno 2019 contro le sentenze notificate al
patrocinatore comune di RE 1 e della RE 2 il 23 maggio, in concreto i reclami sono
tempestivi.
1.3 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999. 82 del 10
aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura
dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/ 2010 del
9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid.
3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III
639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.
320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice
non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti
allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi
o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150
cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nelle
decisioni impugnate, il Pretore non ha considerato verosimile la prima causa di
sequestro invocata dai sequestranti, quella del domicilio del debitore all’estero
(art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF),
perché a sua mente nulla lasciava intendere che l’opponente dimorasse all’estero al momento della concessione del sequestro, e neppure al momento dell’emanazione
delle decisioni sulle opposizioni. Dal certificato di
domicilio del 13 settembre 2018 prodotto dall’opponente, infatti, si evince ch’egli
è domiciliato a __________ (e quindi in Svizzera) dal 1° gennaio 2012. D’altronde,
ha rilevato il primo giudice, lo stesso fatto che la sentenza penale di primo grado,
contro la quale CO 1 ha del resto annunciato appello, abbia disposto la sua
espulsione dalla Svizzera fa presumere ch’egli vi dimori, ciò che trova
conferma nella motivazione, in cui si legge che “a __________ egli vive con la madre e il fratello”.
Relativamente alla seconda
causa di sequestro invocata dai sequestranti – trafugamento di beni, latitanza
o preparazione alla fuga (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) – il Pretore ha
accertato che qualora l’opponente dovesse lasciare la Svizzera, ciò non
succederà verosimilmente per sua iniziativa, ma in virtù di un ordine di
espulsione. Al contrario egli ha manifestato la volontà di rimanere in
Svizzera, in particolare avversando la sua condanna all’espulsione.
Nonostante i suoi precedenti penali, non vi sarebbero indizi di trafugamenti di
beni o di preparazione di tali atti, che risulterebbero inoltre materialmente impossibili,
tenuto conto del persistere del sequestro penale sul conto bancario presso la PI
1. A giudizio del Pretore difetterebbe quindi l’elemento oggettivo della causa
di sequestro in discussione. Oltre a ciò, l’intenzione del debitore di
sottrarsi ai propri obblighi non apparirebbe netta, giacché la contestazione
sua dell’obbligo di risarcire il danno causato alla RE 2 (e non a RE 1) dalla
truffa per cui è stato condannato non sembrerebbe inverosimile né priva di
contenuto, tanto che la Corte delle assise criminali ha rinviato la questione
al foro civile. Il Pretore ha quindi accolto le opposizioni e revocato i
sequestri.
4. Nei
reclami, RE 1 e la RE 2 ribadiscono anzitutto che il presupposto dell’assenza
di dimora del debitore in Svizzera è adempiuto (art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF), tenuto conto dell’espulsione dell’opponente
dal territorio elvetico pronunciata dalla Corte delle assise criminali. A mente loro non è determinante l’appello da lui interposto contro tale
sentenza, essendo plausibile che –
anche prima del suo passaggio in giudicato – egli si possa trasferire in Italia. Quest’ultimo avrebbe forti legami
con tale paese e siccome dispone di un’abitazione a __________ dove soggiorna
regolarmente, il suo domicilio effettivo potrebbe, con un alto grado di probabilità, trovarsi all’estero.
Fatti
I reclamanti ripetono d’altronde che il certificato di domicilio agli
atti non è determinante nell’ambito civilistico, l’opponente non avendo
suffragato con alcun altro riscontro la veridicità di tale attestazione. In
sede penale sarebbe inoltre emerso che l’interesse pubblico all’espulsione sia
prevalente rispetto a quello personale d’CO 1 a rimanere in Svizzera. L’intenzione
da lui manifestata in sede penale sarebbe pertanto da considerare accessoria e
non determinante per fissare la sua dimora in Svizzera. Da ultimo, i
sequestranti evidenziano che anche la sua attività lavorativa si svolge
principalmente all’estero, motivo per cui il suo legame con il territorio
svizzero appare del tutto accessorio.
5. Giusta
l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro segnatamente quando il
debitore non dimori in Svizzera, se il credito abbia un legame sufficiente con
la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito. Per debitore che non
dimori in Svizzera bisogna intendere la mancanza, in Svizzera, di un foro d’esecuzione
ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-51 LEF), ove poter promuovere l’esecuzione
nei suoi confronti (sentenza della CEF 14.2010.89 del 17 novembre 2011, RtiD 2011
Considerandi
II 778 n. 48c, consid. 4). Incombe al sequestrante rendere verosimile la causa
del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF), e segnatamente il luogo all’estero
in cui pretende che dimori il convenuto, fornendo indizi oggettivi sufficienti
a costituire un “inizio di prova” delle allegazioni di fatto sulle quali basa la sua pretesa (sopra consid. 2.1 e sentenza della CEF 14.2017. 213 del 15
maggio 2018 consid. 6.3).
5.1
Nella
fattispecie, tutti gli indizi figuranti agli atti evidenziati dal Pretore
indicano che CO 1 sia (tuttora) dimorante in Svizzera, dall’attestazione del
controllo abitanti del Comune di __________ (del 13 settembre 2018, doc. 5
nella causa contro RE 1 e doc. 6 nell’altra), verso la quale i reclamanti, a
dispetto dell’onere gravante su di loro, non hanno fornito indizi idonei a
rimetterne in discussione la pertinenza, al contenuto della decisione penale
del 2018, che ne ha ordinato l’espulsione dalla Svizzera accertando che “a __________ egli vive con la madre e il
fratello” (doc. L pag. 42 consid. 11.2) senza
dimenticare il permesso di soggiorno (del 19 ottobre 2017, doc. 6, rispettivamente 7). Ma soprattutto,
i reclamanti non hanno reso verosimile che CO 1 dimori all’estero.
Il fatto che fino al suo arresto egli abbia avuto a sua disposizione un
appartamento a __________ (doc. L pag. 42 consid. 11.2) non basta in sé a
ribaltare l’apparenza risultante dagli altri indizi appena ricordati in assenza
di ulteriori circostanze atte a rendere verosimile che lì abbia tuttora il
centro dei suoi interessi personali, ovvero il proprio domicilio nel senso dell’art.
46.
cpv. 1 LEF (e 23 CC).
5.2
Che
poi CO 1 possa trasferirsi in Italia in seguito alla sua espulsione dalla Svizzera o anche prima del passaggio in giudicato della decisione penale non è di rilievo sotto il profilo dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, per
il quale conta solo il domicilio effettivo al momento determinante in virtù
degli art. 272 e 278 LEF.
a) Secondo
l’opponente, il momento determinante è quello dell’inoltro della domanda di
sequestro, come risulta dalla sentenza del Tribunale federale 5A_807/2016 del 22 marzo 2017 (consid.
3.1
) e dai rinvii ivi contenuti, ma si evince da un’altra
decisione del Tribunale federale (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3) che in caso di
opposizione al sequestro decisiva è la data di emanazione della decisione su
opposizione, il giudice del sequestro dovendo riesaminare la causa nel suo
insieme e tenere conto della situazione nello stato in cui si presenta in quel
momento (art. 278 cpv. 3 LEF per analogia; v. pure la sentenza della CEF
14.2018.120
del 29 gennaio 2019 consid. 5.3/b/bb). E in caso di reclamo contro
la decisione su opposizione, fatti nuovi, relativi anche al domicilio del debitore, possono ancora essere allegati
fino alla chiusura dello scambio degli allegati (art. 278
cpv. 3 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e
della CEF 14.2018.143 del 14 novembre 2018 consid. 1.2/b e
6.
; Reiser in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 46 ad art. 278 LEF). Nella fattispecie, ad ogni modo, in tutti i tre momenti (il 27
agosto 2018, il 22 maggio 2019 e il 24 giugno 2019) CO 1 risultava domiciliato
a __________.
b) Quanto
ai rischi di spostamento del debitore o dei suoi beni all’estero possono
essere considerati solo nel quadro della causa di sequestro dell’art. 271 cpv.
1.
n. 2 LEF (preparazione alla fuga o al trafugamento, v. sotto consid. 6.1). Su
questo punto i reclami sono pertanto infondati.
6.
In
via subordinata, i reclamanti riconfermano l’esistenza di una causa di
sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, facendo valere che l’opponente non vuole
rimanere in Svizzera, che le circostanze da loro già menzionate in merito alla
sua dimora all’estero destano sospetto e indicano una presumibile fuga (o
preparazione alla fuga) del debitore e il trafugamento dei suoi beni non appena
il sequestro penale verrà revocato, anche se l’espulsione non dovesse essere
confermata. Secondo loro ciò risulta dai precedenti penali d’CO 1
e dal mantenimento di legami con ambienti malavitosi, accertati nella sentenza
penale. L’opponente avrebbe quindi manifestato la volontà di sottrarsi alle sue
obbligazioni. Infine, i reclamanti asseriscono che i beni sequestrati sono
averi mobiliari che possono essere sottratti con una semplice istruzione di
prelievo o bonifico.
6.1
La
realizzazione della causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF
presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni,
latitanza o preparazione alla fuga o al trafugamento di beni [sentenza della
CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016 consid. 7.2, massimata in RtiD 2016 II 668
n. 53c]) e di una circostanza
soggettiva (intenzione di sottrarsi all’adempimento delle
proprie obbligazioni). Perché la sua istanza venga ammessa, il sequestrante
deve rendere verosimile entrambe le circostanze; non è sufficiente se produce
solo indizi che indicano che il debitore ha motivi di nascondersi o di
nascondere i propri beni, come ad esempio documenti dai quali risulta ch’egli è
stato implicato in diversi fallimenti (sentenza della CEF 14.2006.64 del 5
settembre 2006, consid. 6).
6.2
Nel
caso specifico, è dubbio che il semplice rinvio fatto dai reclamanti alle circostanze
da loro esposte in merito alla causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF sia
ricevibile, perché non spiegano per quali motivi le stesse debbano indiziare
una presumibile fuga o preparazione alla fuga. Sia come sia, il rischio di
espulsione dell’opponente dalla Svizzera non può essere parificato a un atto
di preparazione alla fuga, perché non dipende dalla sua volontà. Anzi,
interponendo appello contro la sentenza penale, CO 1 ha manifestato la propria
volontà di rimanere in Svizzera. Anche la possibilità ch’egli trafughi i suoi
beni fuori dalla Svizzera in caso di dissequestro penale non adempie di per sé
il presupposto dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF in assenza d’indizi di atti
preparativi concreti. Neppure è pertinente il solo fatto che i
beni sequestrati siano averi mobiliari facilmente trasferibili con una semplice
istruzione di prelievo o bonifico, giacché il legislatore non ha eretto tale
circostanza a causa di sequestro specifica.
6.3
Pure
il riferimento ai precedenti penali dell’opponente (per ricettazione, falsità
in documenti e certificati, denuncia mendace e truffa) indizia semmai una sua
possibile volontà di sottrarsi ai propri obblighi fugando o trafugando i beni
di cui è chiesto il sequestro, ma, come giustamente rilevato dal primo giudice,
i sequestranti non hanno fornito indizi di effettivi trafugamenti di beni o di
preparazione di tali atti, in altre parole non hanno reso verosimile l’elemento
oggettivo della causa di sequestro in questione. Nulla muta al riguardo l’accenno
generico nella sentenza penale al mantenimento da parte d’CO 1 di legami con ambienti malavitosi né il
rischio di recidiva, poiché i sequestranti non hanno reso verosimile che tali
circostanze siano connesse a tentativi concreti di fuga o di trafugamento di
beni. E anche volendo ravvisare nella contestazione da parte dell’opponente del
credito di risarcimento danni vantato dalla RE 2 una manifestazione della
volontà di sottrarsi alle proprie obbligazioni, continuerebbe comunque a far
difetto l’elemento oggettivo della preparazione alla fuga o al
trafugamento di beni. Anche su questo punto la decisione impugnata merita
conferma, ciò che segna il destino dei reclami.
7.
La (doppia) tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della
procedura di reclamo avviata da RE 1, di fr. 6'055.–, non raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, mentre il valore litigioso relativo al reclamo della RE 2, di
fr. 396'836.75, la supera abbondantemente.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 (inc. 14.2019.114) è
respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 350.–
per ripetibili.
2.
Il
reclamo della RE 2 (inc. 14.2019.115) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1
fr. 4'800.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– ;
– e
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nella causa n. 14.2019.114 (RE 1)
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2.
LTF).
Nella causa n. 14.2019.115 (RE 2)
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. a
LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie
giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).