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Decisione

14.2019.114

Opposizione al sequestro. Cause del sequestro. Domicilio all’estero. Rischio di espulsione del debitore dalla Svizzera. Rischio di fuga e di trafugamento di un conto sequestrato penalmente

8 novembre 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I reclamanti ripetono d’al­­tronde che il certificato di domicilio agli

atti non è determinante nell’ambito civilistico, l’opponente non avendo

suffragato con alcun altro riscontro la veridicità di tale attestazione. In

sede penale sarebbe inoltre emerso che l’interesse pubblico all’espulsione sia

prevalente rispetto a quello personale d’CO 1 a rimanere in Svizzera. L’intenzione

da lui manifestata in sede penale sarebbe pertanto da considerare accessoria e

non determinante per fissa­re la sua dimora in Svizzera. Da ultimo, i

sequestranti evidenziano che anche la sua attività lavorativa si svolge

principalmente al­l’e­stero, motivo per cui il suo legame con il territorio

svizzero appare del tutto accessorio.

5. Giusta

l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro segnatamente quando il

debitore non dimori in Svizzera, se il credito abbia un legame sufficiente con

la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito. Per debitore che non

dimori in Svizzera bisogna intendere la mancanza, in Svizzera, di un foro d’esecu­zione

ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-51 LEF), ove poter promuovere l’esecuzione

nei suoi confronti (sentenza della CEF 14.2010.89 del 17 novembre 2011, RtiD 2011

Considerandi

II 778 n. 48c, consid. 4). Incombe al sequestrante rendere verosimile la causa

del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF), e segnatamente il luogo al­l’estero

in cui pretende che dimori il convenuto, fornendo indizi oggettivi sufficienti

a costituire un “inizio di prova” delle allegazioni di fatto sulle quali basa la sua pretesa (sopra consid. 2.1 e sentenza della CEF 14.2017. 213 del 15

maggio 2018 consid. 6.3).

5.1

Nella

fattispecie, tutti gli indizi figuranti agli atti evidenziati dal Pretore

indicano che CO 1 sia (tuttora) dimorante in Svizzera, dal­l’attestazione del

controllo abitanti del Comune di __________ (del 13 settembre 2018, doc. 5

nella causa contro RE 1 e doc. 6 nell’altra), verso la quale i reclamanti, a

dispetto dell’onere gravante su di loro, non hanno fornito indizi idonei a

rimetterne in discussione la pertinenza, al contenuto della decisione penale

del 2018, che ne ha ordinato l’espulsione dalla Svizzera accertando che “a __________ egli vive con la madre e il

fratello” (doc. L pag. 42 consid. 11.2) senza

dimenticare il permesso di soggiorno (del 19 ottobre 2017, doc. 6, rispettivamente 7). Ma soprattutto,

i reclamanti non hanno reso verosimile che CO 1 dimori all’estero.

Il fatto che fino al suo arresto egli abbia avuto a sua disposizione un

appartamento a __________ (doc. L pag. 42 consid. 11.2) non basta in sé a

ribaltare l’apparenza risultante dagli altri indizi appena ricordati in assenza

di ulteriori circostanze atte a rendere verosimile che lì abbia tuttora il

centro dei suoi interessi personali, ovvero il proprio domicilio nel senso dell’art.

46.

cpv. 1 LEF (e 23 CC).

5.2

Che

poi CO 1 possa trasferirsi in Italia in seguito alla sua espul­sione dalla Svizzera o anche prima del passaggio in giudicato della decisione penale non è di rilievo sotto il profilo dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, per

il quale conta solo il domicilio effettivo al momento determinante in virtù

degli art. 272 e 278 LEF.

a) Secondo

l’opponente, il momento determinante è quello dell’inol­tro della domanda di

sequestro, come risulta dalla sentenza del Tribunale federale 5A_807/2016 del 22 marzo 2017 (consid.

3.1

) e dai rinvii ivi contenuti, ma si evince da un’altra

decisione del Tribunale federale (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3) che in caso di

opposizione al sequestro decisiva è la data di emanazione della decisione su

opposizione, il giudice del sequestro dovendo riesaminare la causa nel suo

insieme e tenere conto della situazione nello stato in cui si presenta in quel

momento (art. 278 cpv. 3 LEF per analogia; v. pure la sentenza della CEF

14.2018.120

del 29 gennaio 2019 consid. 5.3/b/bb). E in caso di reclamo contro

la decisione su opposizione, fatti nuovi, relativi anche al domicilio del debitore, possono ancora essere allegati

fino alla chiusura dello scam­bio degli allegati (art. 278

cpv. 3 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e

della CEF 14.2018.143 del 14 novembre 2018 consid. 1.2/b e

6.

; Reiser in: Basler

Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 46 ad art. 278 LEF). Nella fattispecie, ad ogni modo, in tutti i tre momenti (il 27

agosto 2018, il 22 maggio 2019 e il 24 giugno 2019) CO 1 risultava domiciliato

a __________.

b) Quanto

ai rischi di spostamento del debitore o dei suoi beni all’e­stero possono

essere considerati solo nel quadro della causa di sequestro dell’art. 271 cpv.

1.

n. 2 LEF (preparazione alla fuga o al trafugamento, v. sotto consid. 6.1). Su

questo punto i reclami sono pertanto infondati.

6.

In

via subordinata, i reclamanti riconfermano l’esistenza di una causa di

sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, facendo valere che l’opponente non vuole

rimanere in Svizzera, che le circostanze da loro già menzionate in merito alla

sua dimora al­l’e­stero destano sospetto e indicano una presumibile fuga (o

preparazione alla fuga) del debitore e il trafugamento dei suoi beni non appena

il sequestro penale verrà revocato, anche se l’espulsione non dovesse essere

confermata. Secondo loro ciò risulta dai precedenti penali d’CO 1

e dal mantenimento di legami con ambienti malavitosi, accertati nella sentenza

penale. L’opponente avrebbe quindi manifestato la volontà di sottrarsi alle sue

obbligazioni. Infine, i reclamanti asseriscono che i beni sequestrati sono

averi mobiliari che possono essere sottratti con una semplice istruzione di

prelievo o bonifico.

6.1

La

realizzazione della causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF

presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni,

latitanza o preparazione alla fuga o al trafugamento di beni [sentenza della

CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016 consid. 7.2, massimata in RtiD 2016 II 668

n. 53c]) e di una circostanza

soggettiva (intenzione di sottrarsi all’adempimento del­le

proprie obbligazioni). Perché la sua istanza venga ammessa, il sequestrante

deve rendere verosimile entrambe le circostanze; non è sufficiente se produce

solo indizi che indicano che il debitore ha motivi di nascondersi o di

nascondere i propri beni, come ad esempio documenti dai quali risulta ch’egli è

stato implicato in diversi fallimenti (sentenza della CEF 14.2006.64 del 5

settembre 2006, consid. 6).

6.2

Nel

caso specifico, è dubbio che il semplice rinvio fatto dai reclamanti alle circostanze

da loro esposte in merito alla causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF sia

ricevibile, perché non spiegano per quali motivi le stesse debbano indiziare

una presumibile fuga o preparazione alla fuga. Sia come sia, il rischio di

espulsione dell’oppo­nente dalla Svizzera non può essere parificato a un atto

di preparazione alla fuga, perché non dipende dalla sua volontà. Anzi,

interponendo appello contro la sentenza penale, CO 1 ha manifestato la propria

volontà di rimanere in Svizzera. Anche la possibilità ch’egli trafughi i suoi

beni fuori dalla Svizzera in caso di dissequestro penale non adempie di per sé

il presupposto dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF in assenza d’indizi di atti

preparativi concreti. Neppure è pertinente il solo fatto che i

beni sequestrati siano averi mobiliari facilmente trasferibili con una semplice

istruzione di prelievo o bonifico, giacché il legislatore non ha eretto tale

circostan­za a causa di sequestro specifica.

6.3

Pure

il riferimento ai precedenti penali dell’opponente (per ricettazione, falsità

in documenti e certificati, denuncia mendace e truffa) indizia semmai una sua

possibile volontà di sottrarsi ai propri obblighi fugando o trafugando i beni

di cui è chiesto il sequestro, ma, come giustamente rilevato dal primo giudice,

i sequestranti non hanno fornito indizi di effettivi trafugamenti di beni o di

preparazione di tali atti, in altre parole non hanno reso verosimile l’ele­mento

oggettivo della causa di sequestro in questione. Nulla muta al riguardo l’accenno

generico nella sentenza penale al mantenimento da parte d’CO 1 di legami con ambienti malavitosi né il

rischio di recidiva, poiché i sequestranti non hanno reso verosimile che tali

circostanze siano connesse a tentativi concreti di fuga o di trafugamento di

beni. E anche volendo ravvisare nella contestazione da parte dell’opponente del

credito di risarcimento danni vantato dalla RE 2 una manifestazione della

volontà di sottrarsi alle proprie obbligazioni, continuerebbe comunque a far

difetto l’elemento oggettivo della preparazione alla fuga o al

trafugamento di beni. Anche su questo punto la decisione impugnata merita

conferma, ciò che segna il destino dei reclami.

7.

La (doppia) tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della

procedura di reclamo avviata da RE 1, di fr. 6'055.–, non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, mentre il valore litigioso relativo al reclamo della RE 2, di

fr. 396'836.75, la supera abbondantemente.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 (inc. 14.2019.114) è

respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 350.–

per ripetibili.

2.

Il

reclamo della RE 2 (inc. 14.2019.115) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1

fr. 4'800.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– ;

– e

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nella causa n. 14.2019.114 (RE 1)

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2.

LTF).

Nella causa n. 14.2019.115 (RE 2)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a

LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie

giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).