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Decisione

14.2019.116

Fallimento. Reclamo tardivo

3 luglio 2019Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2019.116

Lugano

3 luglio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.304 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio 2019 dalla

CO 1

(patrocinata dall’PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 maggio 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 18

gennaio 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

Considerandi

di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'355.60

più interessi e spese;

che statuendo con decisione del 23 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato

il fallimento di RE 1 dal 24 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo dell’11 giugno 2019 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1

LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che

nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla

raccomandata n. __________, la sentenza è

stata notificata a RE 1 il 25 maggio 2019, sicché il termine di reclamo,

iniziato a decorrere il giorno successivo, è venuto a scadere il 4 giugno 2019

(art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

consegnato alla posta solo l’11 giugno 2019 (come risulta dal timbro postale

sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile:

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di

RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).