14.2019.116
Fallimento. Reclamo tardivo
3 luglio 2019Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
14.2019.116
Lugano
3 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.304 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio 2019 dalla
CO 1
(patrocinata dall’PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 maggio 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 18
gennaio 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
Considerandi
di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'355.60
più interessi e spese;
che statuendo con decisione del 23 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato
il fallimento di RE 1 dal 24 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo dell’11 giugno 2019 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla
raccomandata n. __________, la sentenza è
stata notificata a RE 1 il 25 maggio 2019, sicché il termine di reclamo,
iniziato a decorrere il giorno successivo, è venuto a scadere il 4 giugno 2019
(art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
consegnato alla posta solo l’11 giugno 2019 (come risulta dal timbro postale
sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile:
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di
RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).