14.2019.117
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartella ipotecaria al portatore prodotta in fotocopia. Interpello. Buona fede
18 novembre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.117
Lugano
18 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 8 febbraio 2019 dalla
RE 1 __________
(rappresentata da RA 1 e __________
__________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 27 maggio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del
pegno immobiliare emesso il 23 gennaio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 673'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2019 e 2) fr. 10'626.–, menzionando alla
voce titolo di credito: 1) “Le
seguenti cartelle ipotecarie, ci sono state cedute a titolo di garanzia, con
convenzione relativa ad una cessione fiduciaria in proprietà di cartelle
ipotecarie a titolo di garanzia: CHF 700'000.00 cartella ipotecaria nominativa in 1.o grado, tasso massimo 10%, gravante
le particelle no. __________ e __________ RFD __________. L’ipoteca è stata
disdetta per il rimborso al 31.12.2018 con lettera del 25.05.2018” e 2) “Interessi non pagati dal 31.03.2018 al 31.12.2018”. Come oggetto del pegno sono indicate le particelle appena citate.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 febbraio
2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano. Inizialmente il Pretore aveva fissato l’udienza di discussione per il
29 aprile 2019, sennonché la RE 1, con lettera del 14 febbraio, ne ha chiesto l’annullamento
e la sostituzione con una procedura scritta, precisando di tenere a sua
disposizione i documenti originali ove ne avesse avuto la necessità. Con
ordinanza del 18 febbraio 2019 il Pretore ha annullato l’udienza e impartito alla parte convenuta un termine per presentare osservazioni
scritte. Essa si è quindi tempestivamente opposta all’istanza con due allegati
del 6 e dell’8 marzo 2019.
C. Statuendo con decisione del 27 maggio 2019, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 600.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 giugno 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e, in via
subordinata, il rinvio dell’incarto al primo giudice. Nel termine impartito per
presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto
silente.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 5 giugno 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 28
maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver constatato che
la fotocopia della cartella ipotecaria prodotta dall’istante non costituisce
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione perché disattende l’imprescindibile
requisito della produzione in originale del titolo in quanto il credito che vi
è incorporato non può essere esercitato né trasferito senza il documento
medesimo (art. 965 CO). Il Pretore ha anche rilevato, per abbondanza, che in
occasione dell’udienza da lui fissata l’originale del documento avrebbe potuto essere
“richiesto e prodotto”. Tuttavia, l’istante ha preferito rinunciarvi a profitto di una
procedura scritta nell’ambito della quale egli ha però omesso di produrre l’originale.
4. Nel
reclamo la RE 1 si oppone alla decisione pretorile con quattro argomenti. A suo
parere anche la fotocopia di una cartella ipotecaria è un titolo idoneo a
ottenere il rigetto dell’opposizione in quanto secondo l’art. 180 CPC ogni
documento (e quindi anche
ogni titolo di rigetto) può essere prodotto in copia (sotto consid. 5). Inoltre, a mente sua, la stessa disposizione consente al giudice di esigere
la produzione dell’originale sicché rimprovera al Pretore di essere rimasto
passivo a fronte della lettera dell’8 (recte 14) febbraio 2019 in cui gli
comunicava – contestualmente alla rinuncia all’udienza – che la documentazione
originale, se necessaria, sarebbe stata a sua completa disposizione (consid. 6).
La reclamante contesta poi il considerando formulato dal Pretore per abbondanza,
obiettando che l’assenza del dibattimento non gl’impediva di richiederle la
produzione della documentazione originale (consid. 7). Infine, prevalendosi del
principio della buona fede dell’art. 52 CPC, essa sostiene che il
comportamento passivo del Pretore l’abbia indotta a credere che la
documentazione da lei fornita fosse sufficiente (consid. 8).
5. In ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52
consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1 e 139
III 447 consid. 4.1.1). Nell’esecuzione in via di realizzazione
di pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l’esistenza del
pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad
art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti
presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di
pegno (art. 85 del Regolamento del Tribunale federale concernente la
realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).
5.1 Trattandosi di un
atto autentico nel senso dell’art. 9 CC e non di una scrittura privata, la
cartella ipotecaria costituisce un titolo di rigetto provvisorio secondo l’art.
82 LEF malgrado non porti la firma del debitore (DTF 129 III 13 consid. 2.1). Tuttavia, poiché le cartelle ipotecarie (sia documentali che
registrali) emesse dopo il 31 dicembre 1996 non indicano più l’identità del
debitore (art. 101 dell’Ordinanza sul registro fondiario [ORF, RS 211.432.1]), per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione il creditore
deve produrre una copia autenticata dell’atto costitutivo nel quale il debito
viene riconosciuto oppure un riconoscimento separato dell’escusso,
segnatamente nella convenzione di cessione fiduciaria della cartella in
garanzia (sentenze del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019,
consid. 7.2 [non riprodotto in DTF 145 III 160 segg.], e della CEF 14.2014.189
del 4 marzo 2015, consid. 4.3).
5.2 Quando la cartella ipotecaria documentale, come nella fattispecie, è
stesa “al portatore”, il debitore s’impegna non solo a riconoscere che
ogni portatore sarà da lui considerato l’avente diritto (clausola cartavalore qualificata
al portatore nel senso dell’art. 978 CO), ma anche a non eseguire la
prestazione senza la presentazione del titolo (clausola cartavalore semplice
giusta l’art. 966 CO), e ciò a tutela degli interessi dell’effettivo portatore (sentenza della CEF 14.2014.189 già citata, consid. 4.3). In altre parole, il creditore non può
esercitare né trasferire i diritti incorporati nella cartella ipotecaria al
portatore senza il documento medesimo (art. 863 cpv. 1 CC; sentenza della CEF
14.2002.112 dell’11 agosto 2003, consid. 2; Rep. 1975, 102) e il debitore non
può pagare senza esigere l’originale del titolo. Ne segue che il
creditore può ottenere il rigetto dell’opposizione unicamente se produce l’originale
della cartella ipotecaria al portatore (Staehelin, op. cit., n. 17
e 154 ad art. 82; Veuillet
in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 249 ad art. 82 LEF ; Spühler/Infanger, Grundlegendes zur
Rechtsöffnung, BlSchK 2000, 8; Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989, pag. 338). Una fotocopia non basta (contra : Christian Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JdT 2008 I 7 ad 5.1, che parifica
a torto [v. sotto consid. 5.4] la cartella a
un normale riconoscimento di debito), non essendo garantito che dopo l’estrazione della copia il
titolo non sia stato girato a un terzo (così, in merito a un vaglia
cambiario: sentenza della CEF 14.2018.38 del 12
settembre 2018, consid. 7.2).
5.3 Contrariamente
a quanto sostiene la reclamante, pertanto, il Pretore ha correttamente ritenuto
che la semplice fotocopia della cartella ipotecaria da lei prodotta (doc. D2)
non gli consentiva di rigettare l’opposizione. Egli era infatti tenuto d’ufficio
a verificare segnatamente l’identità tra l’escutente indicato sul precetto
esecutivo e il creditore risultante dal titolo di rigetto, e a constatare che
in assenza dell’originale della cartella la banca non aveva dimostrato di
esserne “il portatore”, ovvero il creditore. Che l’escusso non abbia
contestato il possesso implicitamente allegato dalla banca non è determinante
perché il giudice del rigetto deve verificare d’ufficio l’identità tra
escutente e creditore (sopra consid. 5) e il debitore è comunque obbligato a rifiutare
il pagamento se non gli è presentato il titolo (art. 966 CO e sopra consid.
5.2).
5.4 Non
si disconosce che, in linea di massima, nella procedura civile i documenti
possono essere prodotti in copia. Solo in caso di dubbio sull’autenticità del
titolo il giudice o la controparte possono esigere la produzione dell’originale
o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per
Fatti
i titoli di rigetto dell’opposizione (FF 2006 6695; sentenza del Tribunale
federale 5A_467/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 2.4; RtiD 2018 I 773 n. 44c
consid. 4.2/a e 2016 I 722 n. 43c consid. 6.1). Per eccezione, tuttavia, le
cartevalori devono essere presentate in originale (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82; Veuillet, op. cit., n. 30 ad art. 82)
per la stessa natura di questo genere di titolo, come spiegato poc’anzi (sopra
consid. 5.2). Tale presupposto non ha tanto per scopo il controllo dell’autenticità
(presunta) del titolo, quanto la verifica della qualità di creditore – portatore – dell’escutente (nello stesso senso: sentenza della CEF 14.2018.38 già
citata, consid. 7.2). La prima – e principale – censura della reclamante è
quindi da respingere.
6. Ciò posto, la seconda censura cade nel
vuoto. Il Pretore non aveva alcun motivo di chiedere alla banca di produrre l’originale
della cartella ipotecaria in virtù dell’art. 180 cpv. 1 CPC, dal momento che ha
respinto l’istanza non perché dubitava dell’autenticità del titolo, bensì
perché l’istante non ha provato di esserne la portatrice.
6.1 Tutt’al
più ci si potrebbe interrogare se il Pretore non avrebbe dovuto interpellare la
banca in merito alla sua lettera dell’8 (recte 14) febbraio 2019, in cui gli comunicava
che la documentazione originale,
se necessaria, era a sua completa disposizione.
a) Secondo
l’art. 56 CPC, se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono
contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà
alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande. L’istituto dell’interpello non
deve però servire a sanare negligenze processuali, ivi comprese quelle
relative ai mezzi di prova prodotti (sentenze del Tribunale federale 4A_487/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 4.2.2
con i rinvii, e della CEF
14.2018.43 del 13 agosto 2018, consid. 6). Il limite del dovere d’interpello
risiede in effetti nell’obbligo d’imparzialità e di neutralità del giudice (sentenza
della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3). La norma non permette al giudice né di rendere le parti
attente su fatti ch’esse non hanno considerato, né di aiutarle a impostare
meglio la causa o suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per
vincerla (DTF 142 III 465 consid. 4.3).
b) Nel
caso specifico le allegazioni della RE 1 non erano oscure, contraddittorie o
imprecise oppure manifestamente incomplete.
Il Pretore non era quindi tenuto a interpellarla. La norma dell’art. 56 CPC non entra in considerazione a fronte
di una parte che decide scientemente di produrre dei documenti che ritiene a
torto validi, come una copia al posto dell’originale (sentenza del Tribunale
federale 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.2). Orbene, la banca credeva
che la copia della cartella fosse sufficiente, tanto che lo ha ribadito in
questa sede. Non si tratta di un caso di mancanza manifesta della parte che
giustifica un interpello (sentenza del
Tribunale federale 4A_301/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 6.2), come quello in
cui l’istante dimentica inavvertitamente di produrre il precetto esecutivo o
il titolo di rigetto sebbene sia indicato
nell’istanza come annesso (Abbet
in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n.
57 ad art. 84 LEF; sentenza della CEF
14.2018.126 del 14 gennaio 2019 consid. 1.2/b).
c) Del
resto, anche se era incerta sulla necessità di produrre l’originale, la
reclamante non poteva, come ha tentato di fare, demandare la decisione al
Pretore. Stante il principio attitatorio (art. 55 CPC), applicabile anche nelle
procedure sommarie (art. 255 CPC a contrario), le parti hanno l’onere (e
la responsabilità) di addurre nel processo i fatti rilevanti e i relativi mezzi
di prova (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013 consid.
3.2; Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 14 ad art. 55 CPC).
Il giudice non è tenuto – né autorizzato – ad assumere d’ufficio documenti non
allegati all’istanza (sentenza della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017 consid. 5.5,
massimata in RtiD 2018 I 771 n. 43c; Staehelin, op. cit., n. 51 e 52 ad art. 84), pena la violazione
del suo obbligo d’imparzialità e
di neutralità. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.
6.2 Per
abbondanza, giova rilevare che l’applicazione del dovere d’interpello nella
procedura sommaria è limitato (Staehelin, op. cit., n. 51
ad art. 84) per le sue
stesse caratteristiche quali in particolare l’imperativo di celerità e l’assenza
di perdita della pretesa in caso di reiezione dell’istanza (già citata
14.2014.67 consid. 5.3/a). Anziché perdere tempo e denaro con un reclamo per
ovviare a una propria negligenza processuale, la parte può semplicemente
ripresentare una nuova istanza con i documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid.
2.5, RtiD 2016 II 653 n. 42c consid. 7.3/b).
7. Contrariamente
a quanto esposto dal Pretore per abbondanza, il giudice del rigetto non è
tenuto a richiedere la produzione dell’originale del titolo di rigetto neppure
all’udienza se, come nella fattispecie, non sono dati i presupposti dell’art.
180 o 56 CPC (sentenza della CEF 14.2017.8 del 10 maggio 2017, RtiD 2018 I 768
n. 37c, consid. 5.4/c). Ciò però non giova alla tesi – opposta – della
reclamante. Ad ogni modo essa avrebbe potuto consegnare senza difficoltà l’originale
della cartella allo sportello della Pretura (già citata 14.2018.38, consid.
7.4).
8. Infine,
la reclamante sostiene che il Pretore, con la sua attitudine passiva, l’ha
indotta a credere che la documentazione da lei fornita fosse sufficiente,
violando così il principio di buona fede (art. 52 CPC). Già si è detto,
tuttavia, che il primo giudice non era tenuto a interpellare la reclamante e
che la stessa non aveva il diritto di demandargli la decisione relativa alla
scelta dei documenti da produrre (v. sopra consid. 6.1/c). Di conseguenza la RE
1 non poteva in buona fede aspettarsi una risposta del Pretore.
9. In
definitiva, il reclamo va respinto. Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva
la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella
stessa esecuzione, producendo questa volta la cartella ipotecaria originale (v.
sopra consid. 6.2).
10. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
non avendo il convenuto presentato osservazioni al reclamo.
11. Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 683'626.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).