Lexipedia

Decisione

14.2019.12

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multe per infrazione al Regolamento sui rifiuti. Inesigibilità al momento della notifica del precetto esecutivo

4 giugno 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni), purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è

necessario il passaggio in giudicato (Staehelin

in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia,

i ricorsi al Consiglio di Stato contro le decisioni degli organi comunali

ticinesi e quelli presentati davanti al TRAM hanno per legge effetto sospensivo

(art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 181.100] e art. 71

della legge sulla procedura amministrativa

[LPAmm, RL 165.100]). Ciò vale in par­ticolare per i decreti di multa

(art. 148 cpv. 2 e 3 LOC), sicché la decisione non diventa esecutiva prima

della scadenza del termine di ricorso o prima della reiezione o del ritiro del

ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un mese da quando sono “definitive”

(art. 150 cpv. 1 LOC; sentenza della CEF 14.2015.120 del 22 ottobre 2015,

massimata in RtiD 2016 I 724 n. 45c, consid. 6.1).

Considerandi

5.2

Nella fattispecie il CO 1 fonda la propria

pretesa nei confronti delle

convenute sui decreti n. __________ e __________ entrambi emessi il 31 dicembre 2015, con cui, in base all’art.

37.

del Regolamento comunale dei rifiuti e all’art. 145 cpv. 1 LOC, ha

determinato in fr. 150.– ciascuna le multe inflitte alle escusse per aver

infranto le norme previste per il corretto smaltimento dei rifiuti. In sé, tali

decreti rappresentano senz’altro una valida decisione amministrativa di

carattere esecutivo, gli stessi indicando il rimedio giuridico – ossia la

possibilità di presentare reclamo al Municipio entro dieci giorni dalla

notificazione – cui le reclamanti hanno fatto capo fino a ottenere una

decisione (negativa) sia dal Consiglio di Stato sia dal TRAM.

5.3

Il

problema è però che al momento della notifica dei precetti esecutivi, il 23

agosto 2016, le multe non erano ancora esigibili, giacché lo sono diventate

solo un mese dopo che le decisioni sono divenute “definitive” (sopra consid.

5.

), ovvero un mese dopo la scadenza del termine di trenta giorni indicato nel

Dispositivo

dispositivo n. 3 della decisione del TRAM del 24 aprile 2018

per interporre ricorso al Tribunale federale (sopra consid. 5.1). In altre

parole, le esecuzioni erano premature. Le istanze di rigetto non possono quindi

essere accolte, ciò che il Giudice di pace avrebbe dovuto appurare d’ufficio

(sopra consid. 5). Ciò non osta alla facoltà per il Comune d’inoltrare nuove

esecuzioni, il giudizio odierno, d’indole formale (sopra consid. 2), non avendo

effetto di regiudicata materiale (DTF 140 III 456 consid. 2.5).

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non motivata la richiesta di

assegnazione di ripetibili (o meglio: indennità d’inconvenienza) contenuta nel

reclamo dev’essere respinta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre la questione

non si pone per quanto attiene alla prima sede, in cui nessuna richiesta è

stata formulata al riguardo.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 184.10 per ciascuna procedura, non

raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo interposto da RE 1 è accolto e

di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.–, già anticipata dalla parte istante, è

posta a suo carico.

2. Il reclamo interposto da RE 2 è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.–, già anticipata dalla parte istante, è

posta a suo carico.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalle reclamanti, sono poste a carico del CO 1.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo della Verzasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).