14.2019.121
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo transattivo (settlement agreement). Esigibilità. Pretesa responsabilità di un altro debitore. Impossibilità. Mora del creditore
24 settembre 2021Italiano24 min
decisi nella decisione qui impugnata”, allegando alla lettera il predetto accordo (“agreement”) e altri documenti
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.121
Lugano
24 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2018.4558 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 11 settembre 2018 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1,
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 maggio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 21 marzo 2018 la CO 1, società anonima con sede a __________, ed RE
1 (in seguito: RE 1) hanno concluso un accordo transattivo (“settlement agreement”), mediante il quale quest’ultimo ha riconosciuto di dover rimborsare
alla società USD 640'000.– in quattro rate da USD 160'000.– ciascuna, la
prima entro il 1° luglio 2018, la seconda entro il 1° settembre 2018, la terza
entro il 1° novembre 2018 e la quarta entro il 31 dicembre 2018. In caso di
ritardo nel pagamento di una rata, trenta giorni dopo un richiamo scritto la CO
1 avrebbe avuto il diritto di riscuotere l’intera somma dovuta. Con richiamo
del 9 luglio 2018 la CO 1 ha sollecitato RE 1 affinché le pagasse la prima rata
di USD 160'000.– diventata esigibile il 1° luglio 2018.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 agosto 2018 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 628'940.– oltre
agli interessi del 10% dal 1° luglio 2018, indicando quale causa del credito il
“Contratto "Settlement
Agreement" marzo 2018 per USD 640'000.00 + "written reminder"
09.07.2018”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
settembre 2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza
di discussione tenutasi il 15 novembre 2018, l’istante ha confermato la
sua domanda, mentre il convenuto vi si è opposto, producendo al contempo un
memoriale di osservazioni. Con replica scritta del 30 novembre 2018, duplica
del 4 gennaio 2019, scritto (triplica) del 15 febbraio 2019, “osservazioni”
(quadruplica) del 4 marzo 2019 e “sestuplica” (recte: quintuplica) del 25 marzo 2019, le parti si sono riconfermate nelle
loro rispettive posizioni.
D. Statuendo con decisione del 21 maggio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 12'000.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 giugno 2019 per ottenerne
la riforma nel senso, in via principale, della reiezione dell’istanza e, in via
subordinata, del suo accoglimento parziale limitatamente all’importo posto in
esecuzione oltre agli interessi del 5% (anziché del 10%), in ogni caso protestate
tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
F. Il
17 giugno 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione.
G. Nelle
sue osservazioni del 1° luglio 2019, la CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo, in via sia principale che subordinata, protestate tasse, spese e
ripetibili. Mediante replica (spontanea) del 25 luglio 2019 e duplica (pure
spontanea) del 31 luglio 2019 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e
contrastanti posizioni.
H. Su
richiesta congiunta delle parti, che sembravano di aver trovato un accordo
sulla risoluzione in via bonaria della controversia, con decisione dell’8
ottobre 2019 il Presidente della Camera ha sospeso la trattazione della causa dal
giorno stesso fino a richiesta di riattivazione della parte più diligente.
Fatti
I. Il
7 maggio 2021 RE 1 ha informato la Camera che le parti avevano raggiunto un
accordo e ch’egli aveva pagato alla CO 1 USD 310'000.–. Ha dichiarato di
mantenere il reclamo “per l’importo
superiore a questo importo oltre che per gli interessi del 10% indebitamente
decisi nella decisione qui impugnata”, allegando alla lettera il predetto accordo (“agreement”) e altri documenti
con le sue osservazioni. Il Presidente della Camera ha riattivato la causa il
12 maggio 2021 e fissato a RE 1 un termine, poi prorogato al 7 giugno 2021 su
richiesta di quest’ultimo, per produrre una traduzione del noto accordo e per
precisare le (nuove) conclusioni del reclamo. Egli ha prodotto quanto richiesto, oltre ad altri documenti, il 7 giugno 2021,
precisando di mantenere inalterato il petitum del reclamo. Con osservazioni del 9
giugno 2021, la CO 1 ha confermato la propria opposizione al reclamo, affermando
segnatamente di ritenere l’agreement ininfluente per il credito posto in esecuzione. Con replica
(spontanea) del 2 luglio 2021 RE 1 ha ribadito le proprie conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 29 maggio 2019, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 8 giugno, per cui la scadenza è stata riportata
a martedì 11 giugno, poiché il 10 era festivo (lunedì di Pentecoste, art. 1
della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino
[RL 843.200], art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Di
conseguenza, tutti i documenti prodotti dalle parti per la prima volta in sede
di reclamo e le relative allegazioni di fatto sono nova inammissibili,
di cui non si terrà conto ai fini del giudizio odierno. Ciò
vale in particolare per i pagamenti di fr. 302'650.65 complessivi
effettuati durante la sospensione della procedura di reclamo (sopra ad I e
scritto 7 giugno 2021 del reclamante). Fatta salva l’ipotesi prevista all’art.
99.
LTF, che non trova applicazione nella fattispecie, il divieto dei nova si applica in
effetti anche ai fatti verificatisi dopo lo scambio di allegati o l’udienza
(sentenza della CEF 14.2020.82 del 4 gennaio 2021 consid. 1.3.1), fermo
restando che al debitore resta la possibilità di proporre le azioni di diritto
materiale specificatamente previste dalla LEF per far annullare l’esecuzione
(art. 85 o 85a) od ottenere la ripetizione dell’indebito (art. 86).
1.2.2
I
pagamenti in questione non hanno d’altronde posto fine alla procedura di
reclamo, poiché il reclamante non ha effettuato tutti i versamenti pattuiti nei
punti 3 e 5 dell’accordo del 25 settembre 2019 (doc. B accluso al suo scritto
del 7 maggio 2019, la cui traduzione in italiano figura nel doc. E), sicché la
sospensione è terminata (punti 4 e 6 a
contrario) senz’annullamento né della causa né delle pretese dell’escutente
(punti 2 e a contrario 7), e
neppure dell’accordo transattivo invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione
(punto 1). L’istante non ha poi aderito alle immutate conclusioni del
reclamante (v. osservazioni del 9 giugno 2021). Occorre pertanto entrare nel
merito dell’impugnazione senza tenere conto dei fatti successivi alla sua
presentazione.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto respinto l’eccezione con cui il
convenuto aveva contestato la capacità di rappresentanza del patrocinatore dell’istante.
Ha d’altronde considerato che l’accordo
transattivo (“settlement agreement”) firmato dall’escusso rappresenta un chiaro e
valido riconoscimento di debito, evincendosi in modo inequivocabile dal testo
dell’accordo che le parti sono esclusivamente RE 1 e la CO 1, di modo che la
tesi del convenuto, secondo cui del debito risponderebbero in modo non solidale
anche altre persone fisiche o giuridiche (come la PI 1), sicché sussisterebbe
per lei il rischio di doverlo pagare una seconda volta, è priva di riscontro documentale. L’esigibilità del debito
(intero) risulta poi dallo scritto del 9 luglio 2018, con cui l’istante
ha chiesto al convenuto di pagare la somma integrale entro trenta giorni, che a
mente del primo giudice corrisponde al “written reminder” previsto
al punto 2 del “settlement
agreement”.
Il
Pretore ha d’altronde respinto l’eccezione d’impossibilità dell’adempimento
del debito (art. 119 CO) e di mora del creditore sollevata dal convenuto,
reputando “prettamente
soggettivo e mal circostanziato” il suo timore che l’ex
moglie di certo PI 2, presunto avente diritto economico della CO 1, società che
avrebbe funto da schermo per proteggere i suoi fondi dalle pretese dell’ex
moglie nel quadro del divorzio, potesse “intraprendere iniziative”
contro il convenuto in Svizzera o negli Stati Uniti. Il primo giudice ha
rilevato al riguardo che PI 2 non era parte all’accordo transattivo e che il
richiamo del principio di trasparenza (“Durchgriff”) era del tutto inconferente in
ambito di rigetto dell’opposizione.
4.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di
reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147
III 178 consid. 4.2.1).
4.1
Ricordata
l’esigenza d’“identità tra
creditore e debitore”, RE 1 ribadisce
che oltre alle parti dell’accordo transattivo (“settlement agreement”), che ammette essere “unicamente
il signor RE 1 e la CO 1”, sono coinvolte altre parti,
tra cui l’avente diritto economico della CO 1, PI 2, tramite la quale egli ha
prestato fondi sia alla PI 1 che allo stesso reclamante.
Accanto a sé stesso, allega quest’ultimo, la PI 1 continuerebbe a
rispondere del debito siccome non è mai stata liberata dal proprio obbligo di
pagamento. Egli rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto di tale aspetto,
che “crea incertezza” e che in quanto è stato reso verosimile avrebbe dovuto portarlo a
respingere l’istanza.
La
reclamante misconosce quale sia il reale significato dell’esigenza delle tre
identità, in particolare quella tra debitore ed escusso. Impone solo al
giudice di verificare che il debitore menzionato nel titolo di rigetto sia la
stessa persona che l’escusso ha indicato sul precetto esecutivo (sopra consid.
4). Nella fattispecie è indubbio che RE 1 sia menzionato sia nell’accordo
transattivo come unico debitore (doc. D) sia nel precetto esecutivo quale unico
escusso (doc. F). Non vi è al riguardo alcuna incertezza. Il Pretore doveva
verificare solo che l’accordo in questione configurasse un titolo di rigetto e
non anche se sul piano del diritto materiale del debito dovesse rispondere
eventualmente pure un’altra persona (v. sopra consid. 2). La censura del
reclamante relativa alla pretesa incertezza risultante dall’esistenza di due
debitori dev’essere esaminata come eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF
(sotto, consid. 5.1).
4.2
Il
reclamante reputa la messa in mora nulla, ripetendo di avere il diritto di
rifiutare la propria prestazione in considerazione del rischio di danni “reputazionali e finanziari” cui sarebbe esposto a causa del rifiuto dell’istante di discutere
della questione di sapere a chi vada pagato il presunto debito (reclamo, pagg.
6.
e 8).
4.2.1
Egli
non contesta però – a ragione – che lo scritto del 9 luglio 2018, con cui l’istante
gli ha chiesto di pagare la somma integrale entro trenta giorni (doc. E),
corrisponda al “written
reminder” previsto al punto 2 del “settlement agreement” (doc. D), e abbia di conseguenza reso esigibile l’intera somma posta
in esecuzione, come appurato dal Pretore. L’esigibilità risulta di conseguenza
dimostrata.
4.2.2
Che
il reclamante possa – a suo dire – essere esposto al rischio di un doppio
pagamento o a “iniziative” dell’ex moglie di PI 2 non ha alcuna rilevanza per quanto attiene all’esigibilità
del debito, la quale riguarda la questione del tempo dell’adempimento dell’obbligo
da parte del debitore (art. 75-83 CO, applicabili nella fattispecie in virtù
dell’accordo transattivo, n. 7, doc. D pag. 2). La mora del creditore, in
particolare nel caso di un dubbio non colposo del debitore sulla persona del
creditore (art. 96 e – in caso di cessione del credito – 168 CO), costituisce
invece un’eccezione del debitore, che questi, nella procedura ordinaria, deve
dimostrare (art. 8 CC e ad esempio Loertscher in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 11 ad
art. 96 CO; Bernet in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 6 ad art. 96 CO) e, in quella di rigetto dell’opposizione, soltanto rendere verosimile
(art. 82 cpv. 2 LEF). La questione va pertanto esaminata sotto il profilo di
quest’ultima norma (sotto consid. 5.3).
5.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23
consid. 4.1.2).
5.1
Il
reclamante eccepisce anzitutto che il settlement
agreement
dipende logicamente da un altro contratto, di mutuo (o meglio “Loan Agreement”, v.
doc. D pag. 1 lett. b e c), stipulato da una parte dalla PI 1 e da lui in
qualità di mutuatari, e dall’altra dalla CO 1, quale mutuante agente da
tramite per il suo avente diritto economico PI 2. Ora, la PI 1 non sarebbe mai
stata liberata dal suo obbligo di pagamento, e segnatamente non mediante il settlement
agreement, cui non è parte, sicché del credito rispondono sempre due
debitori, ciò che a detta del reclamante crea incertezza e pertanto avrebbe
dovuto indurre il Pretore a respingere l’istanza.
Ora,
nel Loan Agreement
(doc. 3 accluso alle osservazioni all’istanza)
cui si riferisce il settlement agreement (doc. D, pag. 1 lett. b e c), i
mutanti sono effettivamente due, la PI 1 e lo stesso reclamante. Con il settlement
agreement, RE 1 si è però successivamente riconosciuto, con ogni chiarezza,
debitore dell’intero mutuo. Non sussiste quindi alcuna incertezza sulla sua
qualità di debitore. Che la PI 1 possa rispondere anche di tutto o parte del debito
accanto a lui non rimette in discussione l’impegno ch’egli ha assunto nel
titolo di rigetto. A ragione, pertanto, il Pretore ha respinto l’eccezione.
5.2
RE
1.
ripete che la messa in mora è nulla, rimproverando
al Pretore di avere ritenuto senza rilievo il fatto che PI 2 sia l’avente diritto
economico dell’istante e inconferente la teoria del Durchgriff. A suo dire, “la rilevanza dell’avente diritto economico è
data proprio dal fatto che quest’ultimo ha usato la sua società per erogare un
prestito, per poi essere arrestato negli Stati Uniti nell’ambito di una
procedura di divorzio”. Ne deduce che i fondi della CO
1.
erano nascosti. Afferma di aver saputo dai giornali dell’arresto di PI 2 su
richiesta dell’ex moglie, la quale pretende il pagamento di 18 milioni in base
alla sentenza di divorzio, e di aver ricevuto dagli avvocati dell’ex moglie “una lettera di minaccia”. Motivo per cui ha chiesto all’istante chiarimenti, che non gli sono
mai giunti. In queste circostanze, il reclamante ritiene di correre
concretamente il rischio di essere tacciato di complice di PI 2, per quanto
concerne sia eventuali fondi nascosti nella procedura di divorzio, sia una
mancata dichiarazione fiscale, tenuto conto che la CO 1 è una società panamense
con conti in Liechtenstein. Considera così di aver reso verosimile le proprie
ragioni di temere “eventuali
danni o possibilità di doppio versamento”. In
conclusione, RE 1 pretende di avere il diritto di rifiutare di pagare il debito
fino a chiarimento “di quello
che per lui poteva comportare un danno sia reputazion[al]e che pecuniario”, a maggior ragione se si pone mente al fatto ch’egli ha interessi
negli Stati Uniti, dove si reca “usualmente”.
5.2.1
Il
reclamante non specifica il fondamento di legge in base al quale egli potrebbe
sospendere il pagamento del debito fino al chiarimento della questione sui
rischi di danno alla propria reputazione e al proprio patrimonio. In prima
sede, egli si era fondato sull’art. 119 CO, secondo cui l’obbligazione si
ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l’adempimento per circostanze
non imputabili al debitore (cpv. 1). Il Pretore ha respinto
l’eccezione reputando “prettamente
soggettivo e mal circostanziato” il suo timore che l’ex
moglie di PI 2 potesse “intraprendere
iniziative” contro di lui in Svizzera o negli Stati
Uniti. La reclamante non si confronta direttamente con tale motivazione,
limitandosi a sostenere di aver reso “verosimile il rischio
incorso e di essere nll’0iumpossibilità di versare l’importo senza esporti a danni reputazionali e
finanziari”, senza spiegare
perché tale rischio dovrebbe considerarsi oggettivo. Sprovvisto di
sufficiente motivazione, su questo punto il reclamo è irricevibile.
5.2.2
Pur
volendo entrare nel merito della censura, si dovrebbe
considerare che le prestazioni di genere, come quelle
pecuniarie, non diventano mai impossibili giusta l’art. 119 CO. L’impossibilità
contemplata dall’art. 119 CO è infatti un’impossibilità oggettiva, comune a
qualunque debitore in una data situazione, non un’impossibilità soggettiva,
che riguarda solo il debitore che se ne prevale (sentenza della CEF 14.2011.145
del 24 ottobre 2011, consid. 4.3, e i relativi rinvii). Pagare un credito
pecuniario non è mai oggettivamente impossibile, quantunque lo specifico
debitore non disponga dei mezzi necessari per l’esecuzione o possa esporsi a
particolari difficoltà tacitando il debito.
Il
rinvio alla sentenza della seconda Camera
civile del Tribunale d’appello del 12 febbraio 2015 (inc. 12.2014.206) –
e a quella del Tribunale federale del 28 ottobre 2015 (inc. 4A_168/2015) che l’ha
confermata – non viene in soccorso del reclamante, da una parte perché riguarda
una banca, ossia un ente che contrariamente a RE 1 è soggetto a particolari
obblighi di diligenza, e dall’altro poiché l’impugnazione è stata dichiarata
irricevibile nella misura in cui la banca non aveva spiegato adeguatamente
perché il versamento di denaro a un cliente italiano l’avrebbe resa punibile
per il reato di riciclaggio di denaro secondo la legge penale italiana. Se un’analogia
può essere tratta con la fattispecie in esame è proprio il rimprovero del
Pretore al convenuto di non aver specificato “su quali basi l’ex moglie potrebbe pretendere dal
reclamante una seconda volta il pagamento” (pag. 5
prima della metà). Ne segue che la decisione impugnata resisterebbe alla
critica anche da questo profilo.
5.3
In
prima sede, RE 1 aveva anche eccepito la mora del creditore, pur senza
specificare precisamente quanto intendesse con ciò. Nel reclamo egli non vi fa
più accenno. Sostiene però nuovamente che sarebbe spettato all’istante di chiarire
la fattispecie e che nel frattempo egli poteva rifiutare la propria
prestazione.
5.3.1
A
parte il fatto che il reclamante non indica quale fossero i chiarimenti
necessari e perché l’istante era tenuta a fornirli, anche se si dovesse
ammettere che l’adempimento della prestazione dovuta non potrebbe aver luogo né
in confronto della creditrice né di un suo rappresentante per un motivo dipendente
dalla persona del creditore o per un’incertezza non colposa sulla persona dello
stesso, in virtù dell’art. 96 CO il debitore potrebbe solo fare il deposito
giudiziale (art. 92 CO) o recedere dal contratto (art. 95 CO) come in caso di
mora del creditore. Ora, il reclamante non ha reso verosimile di aver
depositato la somma mutuata da restituire, ciò che avrebbe potuto impedire il
rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017 del 7 novembre 2017
consid. 6.3-6.5) e verosimilmente l’avrebbe messo al riparo dei presunti rischi
di rivalsa da parte dell’ex moglie di PI 2, per tacere del fatto che le
(presunte) lettere minatorie degli avvocati di lei (doc. 7) in realtà sono, la
prima, l’avviso alla PI 1 (quindi non all’escusso) che il mittente è
autorizzato a ottenere ogni documento in possesso della società concernente PI
2, e, la seconda, una comunicazione che fa il punto sul Loan Agreement e sul
(susseguente) settlement agreement. Un recesso dal contratto di mutuo sarebbe d’altra parte inutile, dal momento che la prestazione già fornita dall’istante
le dovrebbe, comunque sia, essere rimborsata. Nella ridotta misura in cui è
ammissibile, la censura fondata sulla mora del creditore è stata giustamente
ritenuta infondata dal Pretore.
5.3.2
Ciò
posto, cade nel vuoto il rimprovero del reclamante al Pretore di aver accertato
la fattispecie in modo errato (ciò che del resto non giustifica una correzione
della decisione impugnata se l’errore non è manifesto: art. 320 lett. b CPC) e
di aver preteso da lui che provasse i fatti allegati anziché di renderli
verosimili, siccome egli non ha spiegato perché tali fatti fossero pertinenti
dal profilo giuridico. Ciò vale in particolare per la pretesa incertezza
risultante a suo parere dalla richiesta dell’escutente di
rimborsare il mutuo sul conto del proprio patrocinatore invece che su un suo
conto.
Ad
ogni buon conto, il settlement agreement
non menziona alcun conto per il rimborso e la successiva indicazione del
conto clienti del patrocinatore dell’escutente eliminava, se necessario, ogni
incertezza in merito al pagamento ed escludeva il rischio di dover pagare una seconda volta alla società dopo aver
bonificato la somma sul conto del patrocinatore (il cui potere di
rappresentanza non è più contestato in questa sede).
6.
Il
reclamante contesta la decisione impugnata anche perché il rigetto dell’opposizione
è stato concesso per un interesse del 10% in luogo del 5% richiesto dall’escutente
nell’istanza. Nelle osservazioni al reclamo, la CO 1 sostiene di non aver formulato
nell’istanza alcuna domanda volta all’adozione di un tasso inferiore a quello
del 10% indicato nella domanda di esecuzione e in duplica si duole che la
questione sia stata sollevata solo in seconda sede.
6.1
Il
divieto dei nova prescritto dall’art. 326 CPC riguarda solo le conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi. Nuove argomentazioni giuridiche
fondate su fatti già allegati in prima sede non sono vietate (sentenza della
CEF 14.2016.297 del 27 marzo 2017, consid. 1.4, massimato in RtiD 2017 II 875
n. 43c). La violazione del divieto di aggiudicare all’istante più di quanto ha
chiesto (art. 58 CPC) fatto valere dal reclamante non cade pertanto sotto il di-vieto
dei nova.
Del
resto, fatti nuovi sono ammissibili in seconda istanza se
ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 LTF; DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2020.82 del 4 gennaio 2021, consid. 1.3). Anche come allegazione di fatto, l’inavvertenza del Pretore, che ha rigettato
(integralmente) l’opposizione senz’avvedersi che l’escutente aveva
limitato l’istanza agli interessi di mora al tasso del 5%, risulterebbe
ammissibile nella misura in cui si è manifestata solo nella decisione
avversata.
6.2
Nel
merito, l’escutente, contrariamente a quanto allega, ha indicato nell’istanza
come domanda il rigetto dell’opposizione per il credito posto in esecuzione “+ interessi 5% dal 01.07.2018” (pag. 1 cui rinvia il § 3 “DOMANDA” a pag. 5) e nella motivazione ha
precisato che “al credito dell’istante
vanno applicati gli usuali interessi di mora ex art. 104 cpv. 1 CO del 5% a
decorrere dal momento in cui la prima rata era esigibile” (pag. 5). Ne consegue che, omettendo di limitare il rigetto agli
interessi del 5%, il Pretore ha disatteso il divieto di accordare all’attore o
all’istante più di quanto egli abbia chiesto (art. 58 cpv. 1 CPC; sentenza
della CEF 14.2018.125 del 12 dicembre 2018, consid. 6.1). La decisione
impugnata deve dunque essere riformata nel senso che l’opposizione va rigettata
in via provvisoria limitatamente a fr. 628'940.– oltre agli interessi del
5% dal 1° luglio 2018.
7.
RE
1.
rimprovera infine al Pretore di aver
stabilito ripetibili troppo elevate, sostenendo che la procedura di rigetto avrebbe potuto essere evitata se l’escutente
avesse “fatto maggiore chiarezza”, ciò di cui il Pretore avrebbe dovuto tenere
conto nella fissazione delle ripetibili.
7.1
Ebbene, da quanto precede emerge che il
reclamante non ha indicato quale fossero i chiarimenti necessari né
perché l’istante sarebbe stata tenuta a fornirli, e che ad ogni modo la loro
mancata fornitura non gli dava il diritto di rifiutare il rimborso di quanto
dovuto (sopra consid. 5.3.1). Non si tratta
pertanto di una circostanza da
considerare nella determinazione delle ripetibili. La causa avrebbe
potuto essere evitata solo se il reclamante avesse pagato l’intera somma posta
in esecuzione prima del suo inoltro.
7.2
Il
reclamante non motiva né quantifica la propria domanda secondo cui le
ripetibili sono troppo elevate. Essa è pertanto inam-missibile. Vale comunque
la pena di notare che il Pretore ha stabilito un importo, di fr. 12'000.–,
che si situa nella fascia inferiore della tariffa, che per una causa sommaria
prescritta dalla LEF con un valore litigioso compreso tra fr. 500'000.– e fr. 1'000'000.–,
prevede ripetibili varianti dallo 0.8 al 4.2% del valore medesimo (art. 11 cpv.
1.
e 2 lett. b RTar), ovvero da un minimo di fr. 5'030.– a un massimo di fr. 26'420.–
(media: fr. 15'720.–) per un valore litigioso di fr. 628'940.–.
7.3
In
punto alle spese e ripetibili, la decisione impugnata va quindi confermata
malgrado la riforma del tasso degli interessi di mora, giacché all’istante
viene attribuito quanto da essa richiesto, sicché essa risulta integralmente
vincente giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC.
7.4
La
tassa per il presente giudizio stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono invece la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), l’istante essendosi opposta alla
rettifica del tasso d’interesse.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 628'940.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione
impugnata è così riformato:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata
in via provvisoria limitatamente a fr. 628'940.– oltre agli interessi del
5% dal 1° luglio 2018.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 7⁄8 e per il restante 1⁄8 a carico della CO 1, cui il
reclamante rifonderà fr. 6'500.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).