14.2019.123
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
9 luglio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.123
Lugano
9 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.319 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 5 aprile 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 giugno 2019 presentato dalla società RE 1
contro la decisione emessa il 14 giugno 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, il 5 aprile 2019
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'076.–
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 23 maggio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 14 giugno 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dal 17 giugno 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con
un reclamo del 19 giugno 2019 per
ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del
fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 27
giugno 2019 il vicepresidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 giugno 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1
quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento del 19 giugno
2019.
di fr. 2'000.– a favore dell’istante, insufficiente a estinguere il
suo credito.
La
Camera ha però accertato d’ufficio che entro il termine di reclamo, o meglio il
25.
e il 26 giugno 2019, la reclamante ha versato il saldo all’UE di Locarno,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto
delle esecuzioni, pure trasmesso d’ufficio dall’UE, si
evince che nei confronti della reclamante sono pendenti attualmente solo tre
esecuzioni (per complessivi meno di fr. 13'000.–) tutte ancora allo stadio
preliminare, sicché non si può ancora ritenere che la sua sopravvivenza
economica sia minacciata a breve (né durevolmente), specie perché non sono
registrati attestati di carenza di beni a suo carico.
Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 14 giugno 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).