14.2019.124
Fallimento. Notifica edittale della citazione (dopo un tentativo affidato alla polizia comunale) e della sentenza di fallimento. Nullità
9 agosto 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.124
Lugano
9 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza presentata il
7 maggio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dal socio e gerente RA 1,
c/o __________, __________)
giudicando sul reclamo del 19 giugno 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 giugno 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 7 maggio 2019 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'024.99 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 12 giugno 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 12 giugno 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 da quel medesimo giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
27 giugno 2019 il vicepresidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del 26 luglio 2019, la
controparte ha chiesto in via “eccezionale” di mantenere l’effetto sospensivo
fino al rientro degli scoperti posti in esecuzione e “subordinatamente” di
revocare il fallimento.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 giugno 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 con
pubblicazione del 14 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Nel
reclamo la RE 1 si duole del fatto che il fallimento sia stato decretato senza
che abbia potuto difendersi, facendo in particolare valere una pretesa
dilazione convenuta con l’istante il 18 aprile 2019. Essa contesta infatti di
essere stata irreperibile, come invece indicato sulla pubblicazione di legge,
ciò che a suo dire è dimostrato dal fatto ch’essa ha ritirato la raccomandata spedita
alla sua sede legale dall’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio il 13 giugno
2019, in cui viene convocata per l’interrogatorio prescritto dall’art. 222 LEF.
La reclamante chiede pertanto che il fallimento sia annullato e che le sia
concessa la possibilità di pagare il credito dell’istante a rate.
3.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima,
della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire
personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia
del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è
stato regolarmente citato o non in tempo (Cometta in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). Una
sanatoria in seconda istanza è esclusa (Nordmann
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 15 ad art.
168.
LEF con riferimenti).
3.1
Nel
caso concreto, risulta dall’incarto pretorile che la RE 1 non ha ritirato la
decisione di assegnazione all’istante di un termine per anticipare le spese
processuali, speditale l’8 maggio 2019, motivo per cui, verosimilmente, il 27
maggio 2019 la Pretura ha chiesto direttamente alla Polizia comunale di __________
(senza apparentemente tentare dapprima una notifica in via postale) d’intimare
alla convenuta la citazione all’udienza del 12 giugno 2019. Il 3 giugno, la
Polizia ha comunicato che, malgrado i suoi tentativi (non specificati), non era riuscita a consegnarla
all’interessata “poiché non è stata trovata”. La Pretura ha
quindi pubblicato la citazione sul Foglio ufficiale cantonale (FUCT) del 7
giugno 2019, indicando la RE 1 come “irreperibile”. Il primo giudice ha infine
notificato la sentenza impugnata alla convenuta subito mediante pubblicazione
sul FUCT del 14 giugno 2019.
3.2
La
notifica delle decisioni giudiziarie emesse in materia di esecuzione e
fallimenti è disciplinata dal Codice di diritto processuale civile
(CPC), ad eccezione di quelle emanate dalle autorità di vigilanza (art. 34 LEF a contrario; Bauer in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 40 ad art. 56 LEF; Baeriswyl/Milani/
Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar
SchKG, 2017, n. 4 ad art. 34 LEF). La notificazione di
citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o
in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC), specie tramite usciere,
polizia o altri terzi come spedizionieri diversi dalla Posta svizzera o un
avvocato (Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138
CPC). Ciò vale quindi per la notifica delle citazioni all’udienza
di fallimento e per i decreti di fallimento.
a) La
notificazione è invece fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale
cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in tre ipotesi,
enumerate esaustivamente all’art. 141 cpv. 1 CPC (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012,
n. 6 ad art. 141 CPC; Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 141): se il luogo di dimora del destinatario è
sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli
ricerche; se una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà
straordinarie; oppure ancora se una parte con domicilio o sede all’estero non
ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice.
Un autore considera che sia impossibile la notifica nel senso dell’art. 141
cpv. 1 lett. b CPC laddove la parte si sottrae alla notificazione perché non
ritira la raccomandata e non si fa trovare a casa (Huber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori),
Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 19 ad art. 141
CPC). Nello stesso senso andava l’avamprogetto, che prevedeva
esplicitamente la pubblicazione degli atti alla cui notifica ordinaria il
destinatario si era persistentemente sottratto, ma la proposta è stata abbandonata
in ragione delle difficoltà interpretative e della possibilità di far capo alle
finzioni di consegna contemplate all’art. 138 cpv. 3 CPC (Frei, op. cit., n. 13 ad art. 141). E difatti
il destinatario può considerarsi latitante solo se si aspettava o doveva
aspettarsi una notificazione (cui si sottrae non ritirando le raccomandate o
rifiutando la consegna), ipotesi in cui, appunto, la notifica è presunta
avvenuta in modo irrefragabile in virtù dell’art. 138 cpv. 3 CPC.
b) È priva di effetti la notifica edittale che non
adempie i requisiti stabiliti dall’art. 141 CPC (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 10 ad art. 141 CPC; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 141).
3.3
Nel
caso specifico, la reclamante non ha ritirato la raccomandata dell’8 maggio
2019, che del resto non riguardava la citazione. Ad ogni modo, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il debitore escusso non è presunto
aspettarsi la notifica di una domanda di fallimento per il solo fatto di avere
ricevuto la comminatoria di fallimento, sicché non si può richiamare la
finzione di consegna dell’atto a norma dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (DTF 138 III 230 consid. 3.3 e rimandi). D’altronde non è dato di
sapere quali e quanti tentativi di notifica sono stati effettuati dalla Polizia comunale di __________, né i luoghi e orari dei tentativi,
siccome il rapporto del 3 giugno 2019 si limita a indicare che la “persona interessata […] non è stata trovata”. S’ignora altresì se la polizia ha tentato di raggiungere il socio e
gerente, se del caso anche al suo domicilio (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_268/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.4.2; Huber, op. cit., n. 18 ad art. 141; Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014,
n. 2 ad art. 141 CPC).
3.4
In
queste circostanze la Pretura non poteva considerare la reclamante “irreperibile”,
tanto meno che la polizia era riuscita in precedenza a notificarle il precetto
esecutivo e la comminatoria di fallimento e, come risulta dall’istanza, la
reclamante ha pagato un acconto di fr. 1'000.– ancora in data 21 dicembre
2018.
D’altronde, anche la convocazione dell’Ufficio dei fallimenti e la
domanda di anticipo delle spese processuali emanata da questa Camera sono
giunte a destinazione. Non vi sono poi agli atti indizi per cui la RE 1 si
sarebbe dovuta aspettare la notifica della domanda di fallimento e vi si sarebbe sottratta. L’istante neppure allega
al riguardo di aver informato la convenuta sulla “tempistica per la domanda di fallimento”, come indicato nella email del 18 aprile 2019 (doc. C accluso al
reclamo). Ne segue che la notifica della citazione in via edittale si rivela irregolare, in assenza di un’impossibilità avverata di consegnarla alla reclamante.
Venendo
a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF), tesa
a garantire all’escusso il diritto di essere sentito e in particolare di
addurre fatti propri a determinare la reiezione della domanda di fallimento
(art. 172 LEF), la decisione impugnata è nulla (v. sentenza della CEF 14.2015.19 del 3 marzo 2015 consid. 3.2).
Gli atti vanno pertanto retrocessi al primo giudice per nuovo giudizio sull’istanza, previa citazione
delle parti a una nuova udienza (art. 327 cpv. 3 lett. a
CPC). Va tuttavia da sé che la reclamante deve ora aspettarsi tale citazione,
che potrà essere presunta avvenuta qualora essa non dovesse ritirarla (art.
138.
cpv. 3 lett. a CPC).
4.
Dato
che la necessità del reclamo non può essere ritenuta causata da una delle
parti, per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, non avendo la reclamante formulato alcuna
richiesta motivata al riguardo. Quanto alle spese di prima sede, verranno
rideterminate con il nuovo giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato
dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il 12 giugno 2019 è
annullato e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa
reiterata citazione delle parti.
2. Non
si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili. L’importo di fr. 450.–
anticipato dalla reclamante le è restituito.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).