14.2019.125
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano immediatamente esecutivo. Titolo.
20 novembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.125
Lugano
20 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 7 febbraio 2019 dalla
CO 1 IT-
(patrocinata dallPA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 giugno 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 31 maggio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. La CO 1, azienda italiana attiva nel settore della lavorazione del
vetro, ha emesso il 21 luglio 2016 la fattura n. __________ di € 7'950.– nei
confronti dell’RE 1, società svizzera che opera nel campo della progettazione e
della vendita di serramenti in genere. Non avendo la cliente pagato la fattura,
il 31 marzo 2017 la CO 1 ha inoltrato ricorso per decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo al Tribunale di __________, il quale ha ingiunto all’RE
1 con decreto ingiuntivo telematico n. __________ dell’8 maggio 2017,
dichiarato provvisoriamente e immediatamente esecutivo, di pagare alla CO 1 € 7'950.–
oltre agli interessi e spese. La debitrice ingiunta è stata inoltre informata
del suo diritto d’inoltrare opposizione contro il decreto nel termine di 40
giorni dalla notifica, in difetto di che lo stesso sarebbe divenuto definitivo.
Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 23 giugno 2017. A seguito
della notifica del decreto avvenuta il 17 agosto 2017, l’RE 1 vi si è opposta
con atto di citazione in opposizione del 18 settembre 2017, chiedendo, per
altro, di sospenderne la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 del
Codice di procedura civile italiano (CPCit.). Con decisione del 3 gennaio 2018
il Tribunale di __________ ha respinto la richiesta di sospensione della
provvisoria esecutività, fissando nel contempo un’udienza per il 9 gennaio
2018.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 gennaio 2019 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 10'292.–
oltre agli interessi del 5% dal 12 gennaio 2019 e di fr. 1'096.11, indicando
quali titoli di credito il “decreto
ingiuntivo n. __________ – Tribunale di __________ + spese legali liquidate nel
decreto ingiuntivo”, rispettivamente gli “interessi maturati dal 10.10.2016 al
11.01.2019”.
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 febbraio
2019 la CO 1 ne ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il
rigetto definitivo, con esame unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo
della decisione estera invocata. All’udienza di
discussione tenutasi il 2 maggio 2019, l’istante ha confermato la sua domanda,
mentre la convenuta vi si è opposta, producendo un allegato di risposta scritta
che è stato integrato nel verbale.
D. Statuendo con decisione del 31 maggio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 750.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 21 giugno 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 6 agosto 2019, la CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 giugno 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 l’11 giugno,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico, la nuova documentazione prodotta dall’RE 1 in sede di reclamo
(doc. 2.1) è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna
pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi
in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di
denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto
definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività
della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”;
Staehelin, op. cit., n.
59.
e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla
Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il decreto ingiuntivo emesso
dal Tribunale di __________ l’8 maggio 2017 costituisce un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione, l’esecutività nel paese d’origine essendo
stata debitamente comprovata dall’istante.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 si oppone alla decisione pretorile sostanzialmente con un
argomento: siccome il Tribunale di Piacenza non aveva la competenza per
emettere il decreto ingiuntivo, a suo parere l’istanza andava respinta.
Infatti, a mente della reclamante, una sentenza estera emanata da un giudice
senza competenza per decidere non può in ogni caso essere riconosciuta in
Svizzera. La reclamante evidenzia
inoltre di aver sollevato questa censura in sede d’udienza, tuttavia invano,
siccome il Pretore non ne ha tenuto conto nella sua decisione.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1
).
5.1
Secondo la giurisprudenza, il decreto
ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con
la sua emanazione senza previo contraddittorio
(secondo l’art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell’art.
32.
CLug che possa essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera, né quindi un
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF (DTF 139 III 233 e segg. consid. 2, confermata nella
sentenza del Tribunale federale 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, RtiD 2016 I 755,
consid. 2.4.5; sentenze della CEF 14.2018.11 del 26 ottobre 2018, consid. 5.1, 14.2016.247 del 4 settembre 2017, consid. 5.3/a
e 14.2016.74 del 14 settembre 2016, consid. 6.2), a meno che sia
successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso
di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto in particolare nel
senso dell’art. 647 CPCit., purché tale dichiarazione sia stata comunicata al
convenuto prima della presentazione dell’istanza
di exequatur (sentenza della CEF 14.2018. 111 già citata, consid.
5.1
con rinvii).
a) La motivazione alla base di questa giurisprudenza risiede nella
necessità, perché un decreto ingiuntivo italiano possa essere riconosciuto in
Svizzera, dell’attivazione del contraddittorio prima dell’esecutorietà
della pronuncia, o almeno dell’istituzione di una procedura che dia la
possibilità di esercitare preventivamente il diritto al contraddittorio (già
citate DTF 139 III 234 consid. 2.3 e sentenza 5A_752/2014, consid. 2.4.1;
sentenza del Tribunale federale 4A_145/2010 del 7 aprile 2010, consid. 4.2). Se
la procedura inziale è stata unilaterale, la decisione emanata nello Stato d’origine
dev’essere stata, o suscettibile di essere oggetto di un’istruttoria
contraddittoria nello Stato di origine prima che ne sia richiesto il
riconoscimento o l’esecuzione nello Stato richiesto (sentenza del Tribunale
federale 5A_711/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 6.3.1).
b) Tale requisito non è adempiuto per il decreto ingiuntivo dichiarato
provvisoriamente esecutivo sulla base dell’art. 642 CPCit. (v. sopra consid. 6.1),
siccome, in questa particolare
forma, il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo già con la sua emanazione,
dunque prima che il debitore sia stato sentito e abbia avuto la possibilità di
opporsi (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e DTF 139 III 234 consid. 2.1 e
2.
, con rinvii anche alla dottrina italiana).
Non è sufficiente che il debitore ingiunto abbia
potuto – a posteriori, quando il decreto già era esecutivo – interporre opposizione, seppur con richiesta di sospensione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell’art.
649.
CPCit., perché il rimedio
offerto da questa disposizione è accordato solo in presenza di gravi motivi, unicamente
con effetti ex nunc ed è inoltre sprovvisto di effetto devolutivo o
sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell’art. 642 CPCit. (già citate 5A_752/2014,
consid. 2.4.5 e 14.2016.74 consid. 6.2), di modo che al debitore non è garantito un
pieno diritto di essere sentito prima dell’esecuzione del decreto, se la
richiesta di sospensione è respinta.
c) Ciò posto, il
decreto ingiuntivo inizialmente dichiarato provvisoriamente esecutivo non solo permette al creditore di porre
immediatamente in esecuzione la propria pretesa in Italia facendo capo a beni del debitore ivi situati (già citata
5A_752/2014, consid. 2.4.3.3), ma anche negli altri Stati parte della
Convenzione di Lugano, purché il giudice italiano abbia successivamente munito
il decreto ingiuntivo della dichiarazione di definitiva esecutività in caso di
mancata opposizione o di mancata attività del convenuto (art. 647 CPCit.; DTF
135.
III 623 consid. 2.1) oppure abbia rigettato o parzialmente accolto l’opposizione (art. 653 CPCit.; già citata
5A_752/2014, consid. 2.4.1); ove la provvisoria esecuzione era stata
sospesa, il decreto ingiuntivo può essere eseguito solo dopo che il giudice che
ha pronunciato l’ingiunzione ne abbia dichiarata la (definitiva) esecutorietà
con un decreto scritto in calce all’originale del decreto ingiuntivo (art. 654
CPCit.). In questi casi, in effetti, il debitore ha avuto modo di difendersi
liberamente nella procedura di opposizione. Resa in contraddittorio, la nuova
decisione (di rigetto dell’opposizione) deve avere gli stessi effetti di
quella, simmetrica, con cui il giudice dichiara la provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo ordinario in pendenza di opposizione (art.
648.
CPCit.; già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e 14.2016.247, consid. 5.3/a).
Può quindi essere posta in esecuzione a condizione di essere stata notificata
al debitore prima dell’avvio della procedura di exequatur.
5.2
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo n. __________
dichiarato provvisoriamente esecutivo l’8 maggio 2017 (doc. A pagg.
5-6) non costituisce pertanto in sé una decisione riconoscibile ed eseguibile
in Svizzera ai sensi dell’art. 32 CLug, neppure dopo che il debitore vi ha interposto
opposizione il 18 settembre 2017 (doc. E) e che il Tribunale di __________, con
decisione del 3 gennaio 2018 (doc. F), ha respinto la richiesta di sospensione
della provvisoria esecutività (v. sopra consid. 5.1/b). D’altronde, non si evince
dagli atti che l’opposizione dell’RE 1 sia stata rigettata, ciò che avrebbe
reso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo (sopra consid. 5.1/c). Il
reclamo merita quindi accoglimento, seppur per un altro motivo rispetto a quello
invocato dal reclamante.
6.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 11'388.11, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza, la
decisione del 31 maggio 2019 del Pretore del distretto di Lugano è riformata
come segue:
“1. L’istanza è
respinta.
2. Le spese
processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico dell’istante, che
rifonderà alla controparte fr. 750.– per ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla RE 1 fr. 650.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).