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Decisione

14.2019.125

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano immediatamente esecutivo. Titolo.

20 novembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 gennaio 2019 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 10'292.–

oltre agli interessi del 5% dal 12 gennaio 2019 e di fr. 1'096.11, indicando

quali titoli di credito il “decreto

ingiuntivo n. __________ – Tribunale di __________ + spese legali liquidate nel

decreto ingiuntivo”, rispettivamente gli “interessi maturati dal 10.10.2016 al

11.01.2019”.

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 febbraio

2019 la CO 1 ne ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il

rigetto definitivo, con esame unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo

della decisione estera invocata. All’udienza di

discussione tenutasi il 2 maggio 2019, l’istante ha confermato la sua domanda,

mentre la convenuta vi si è opposta, producendo un allegato di risposta scritta

che è stato integrato nel verbale.

D. Statuendo con decisione del 31 maggio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 750.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 21 giugno 2019 per ottenerne l’annul­­lamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 6 agosto 2019, la CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 21 giugno 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 l’11 giugno,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico, la nuova documentazione prodotta dall’RE 1 in sede di reclamo

(doc. 2.1) è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna

pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi

in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di

denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto

definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività

della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”;

Staehelin, op. cit., n.

59.

e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla

Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0275.12).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il decreto ingiuntivo emesso

dal Tribunale di __________ l’8 maggio 2017 costituisce un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione, l’esecutività nel paese d’origine essendo

stata debitamente comprovata dall’istante.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 si oppone alla decisione pretorile sostanzialmente con un

argomento: siccome il Tribunale di Piacenza non aveva la competenza per

emettere il decreto ingiuntivo, a suo parere l’istanza andava respinta.

Infatti, a mente della reclamante, una sentenza estera emanata da un giudice

senza competenza per decidere non può in ogni caso essere riconosciuta in

Svizzera. La reclamante evidenzia

inoltre di aver sollevato questa censura in sede d’udienza, tuttavia invano,

siccome il Pretore non ne ha tenuto conto nella sua decisione.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1

).

5.1

Secondo la giurisprudenza, il decreto

ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con

la sua emanazione senza previo contraddittorio

(secondo l’art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell’art.

32.

CLug che possa essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera, né quindi un

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF (DTF 139 III 233 e segg. consid. 2, confermata nella

sentenza del Tribunale federale 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, RtiD 2016 I 755,

consid. 2.4.5; sentenze della CEF 14.2018.11 del 26 ottobre 2018, consid. 5.1, 14.2016.247 del 4 settembre 2017, consid. 5.3/a

e 14.2016.74 del 14 settembre 2016, consid. 6.2), a meno che sia

successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso

di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto in particolare nel

senso dell’art. 647 CPCit., purché tale dichiarazione sia stata comunicata al

convenuto prima della presentazione dell’istanza

di exequatur (sentenza della CEF 14.2018. 111 già citata, consid.

5.1

con rinvii).

a) La motivazione alla base di questa giurisprudenza risiede nella

necessità, perché un decreto ingiuntivo italiano possa essere riconosciuto in

Svizzera, dell’attivazione del contraddittorio prima dell’esecutorietà

della pronuncia, o almeno dell’istituzione di una procedura che dia la

possibilità di esercitare preventivamente il diritto al contraddittorio (già

citate DTF 139 III 234 consid. 2.3 e sentenza 5A_752/2014, consid. 2.4.1;

sentenza del Tribunale federale 4A_145/2010 del 7 aprile 2010, consid. 4.2). Se

la procedura inziale è stata unilaterale, la decisione emanata nello Stato d’origine

dev’essere stata, o suscettibile di essere oggetto di un’istruttoria

contraddittoria nello Stato di origine prima che ne sia richiesto il

riconoscimento o l’esecuzione nello Stato richiesto (sentenza del Tribunale

federale 5A_711/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 6.3.1).

b) Tale requisito non è adempiuto per il decreto ingiuntivo dichiarato

provvisoriamente esecutivo sulla base dell’art. 642 CPCit. (v. sopra consid. 6.1),

siccome, in questa particolare

forma, il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo già con la sua emanazio­ne,

dunque prima che il debitore sia stato sentito e abbia avuto la possibilità di

opporsi (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e DTF 139 III 234 consid. 2.1 e

2.

, con rinvii anche alla dottrina italiana).

Non è sufficiente che il debitore ingiunto abbia

potuto – a posteriori, quando il decreto già era esecutivo – interporre opposizione, seppur con richiesta di sospensione

della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell’art.

649.

CPCit., perché il rimedio

offerto da questa disposizione è accordato solo in presenza di gravi motivi, unicamente

con effetti ex nunc ed è inoltre sprovvisto di effetto devolutivo o

sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell’art. 642 CPCit. (già citate 5A_752/2014,

consid. 2.4.5 e 14.2016.74 consid. 6.2), di modo che al debitore non è garantito un

pieno diritto di essere sentito prima dell’esecuzione del decreto, se la

richiesta di sospensione è respinta.

c) Ciò posto, il

decreto ingiuntivo inizialmente dichiarato provvisoriamente esecutivo non solo permette al creditore di porre

immediatamente in esecuzione la propria pretesa in Italia facendo capo a beni del debitore ivi situati (già citata

5A_752/2014, consid. 2.4.3.3), ma anche negli altri Stati parte della

Convenzione di Lugano, purché il giudice italiano abbia successivamente munito

il decreto ingiuntivo della dichiarazione di definitiva esecutività in caso di

mancata opposizione o di mancata attività del convenuto (art. 647 CPCit.; DTF

135.

III 623 consid. 2.1) oppure abbia rigettato o parzialmente accolto l’opposizione (art. 653 CPCit.; già citata

5A_752/2014, consid. 2.4.1); ove la provvisoria esecuzione era stata

sospesa, il decreto ingiuntivo può essere eseguito solo dopo che il giudice che

ha pronunciato l’ingiunzione ne abbia dichiarata la (definitiva) esecutorietà

con un decreto scritto in calce all’originale del decreto ingiuntivo (art. 654

CPCit.). In questi casi, in effetti, il debitore ha avuto modo di difendersi

liberamente nella procedura di opposizione. Resa in contraddittorio, la nuova

decisione (di rigetto del­l’opposizione) deve avere gli stessi effetti di

quella, simmetrica, con cui il giudice dichiara la provvisoria

esecutività del decreto ingiuntivo ordinario in pendenza di opposizione (art.

648.

CPCit.; già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e 14.2016.247, consid. 5.3/a).

Può quindi essere posta in esecuzione a condizione di essere stata notificata

al debitore prima dell’avvio della procedura di exequatur.

5.2

Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo n. __________

dichiarato prov­visoriamente esecutivo l’8 maggio 2017 (doc. A pagg.

5-6) non costituisce pertanto in sé una decisione riconoscibile ed eseguibile

in Svizzera ai sensi dell’art. 32 CLug, neppure dopo che il debitore vi ha interposto

opposizione il 18 settembre 2017 (doc. E) e che il Tribunale di __________, con

decisione del 3 gennaio 2018 (doc. F), ha respinto la richiesta di sospensione

della provvisoria esecutività (v. sopra consid. 5.1/b). D’altronde, non si evince

dagli atti che l’opposizione dell’RE 1 sia stata rigettata, ciò che avrebbe

reso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo (sopra consid. 5.1/c). Il

reclamo merita quindi accoglimento, seppur per un altro motivo rispetto a quello

invocato dal reclamante.

6.

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 11'388.11, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza, la

decisione del 31 maggio 2019 del Pretore del distretto di Lugano è riformata

come segue:

“1. L’istanza è

respinta.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico dell’istante, che

rifonderà alla controparte fr. 750.– per ripetibili.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla RE 1 fr. 650.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).