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Decisione

14.2019.126

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché insufficientemente motivato

5 luglio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di Acquarossa, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di

attestati di carenza di beni del 20 novembre 2018 e del 1° marzo 2019 per fr. 88.55

(imposta federale diretta [IFD] del 2011), fr. 244.30 (IFD del 2013) e fr. 223.45

(IFD del 2014);

che con precetti esecutivi n. __________,

__________ e __________ emes­si, il primo, il 23 gennaio e

gli altri due il 20 marzo 2019 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, anche

lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di attestati di

carenza di beni del 20 novembre 2018 e del 1° marzo 2019 per fr. 188.–

(imposta cantonale [IC] del 2011), fr. 1'059.20 (IC del 2013) e fr. 706.40

(IC del 2014);

che

avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e sei i precetti esecutivi, con istanze

del 23 aprile 2019 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne

hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di

Acquarossa;

che statuendo con sei decisioni separate del 14 giugno 2019, il Giudice

di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.–

nelle tre procedure avviate dalla Confederazione Svizzera e nella prima

promossa dallo Stato del Canton Ticino, e di fr. 80.– nelle altre due;

che

il Giudice di pace non ha assegnato indennità agli escutenti;

che

contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo unico del 24 giugno 2019 per ottenere che sia fatto divieto all’Ufficio di esazione e condoni di

procedere esecutivamente nei suoi confronti fino all’emanazione della sentenza,

di richiamare gli atti dalla Giudicatura di pace, di sospendere i pignoramenti

previsti e di condonare “tutte

le spese giudiziarie”;

che

il ricorrente si duole in sostanza del modo di procedere del­l’Ufficio esazione

e condoni, “unilaterale e

parziale”, il cui unico scopo sarebbe di rovinargli il

resto dell’esistenza, sfruttando le sue conoscenze imperfette della lingua

italiana e soprattutto della sua situazione finanziaria;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC) – nella fattispecie debitamente trasmessi dalla Giudicatura di

pace –, limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4):

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta

nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio

del primo giudice (sentenza del Tribunale federale

4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i

cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio

2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

Considerandi

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nel caso specifico RE 1 non menziona i motivi per cui le decisioni impugnate

sarebbero errate, anzi egli scrive di non metterne assolutamente in dubbio la

motivazione, ancorché non capisca tutte le norme citate;

che

le sue critiche riguardano in realtà il modo di procedere del­l’Ufficio

esazione e condoni;

che,

tuttavia, né il Giudice di pace né la Camera sono abilitati a sindacare l’operato

di tale ufficio;

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice è tenuto a pronunciare il rigetto

definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su

una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato (in particolare una

decisione amministrativa o fiscale), a meno che l’escusso provi con documenti

che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per

il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo;

che

il giudice del rigetto deve limitarsi a verificare la forza probatoria del

titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e conferirvi forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che

nel caso in esame l’Ufficio esazione e condoni ha prodotto per ogni esecuzione

la decisione di tassazione che fissa la singola imposta posta in esecuzione con

la relativa attestazione di passaggio in giudicato (doc. A);

che

RE 1 non contesta tali decisioni né dimostra che nel frattempo il debito si

sarebbe estinto, il termine per il pagamento sarebbe stato prorogato o sarebbe

intervenuta la prescrizione;

che

in queste circostanze il Giudice di pace non poteva fare altro che accogliere

le istanze e rigettare le opposizioni in via definitiva;

che

sebbene si possa, dal profilo pragmatico, dubitare dell’op­portunità per l’autorità

fiscale di promuovere immediatamente nuove esecuzioni sulla scorta di attestati

di carenza di beni rilasciati in esecuzioni in cui – per quattro di esse – il

dividendo ricevuto non copriva neppure le spese esecutive, la legge non

conferisce né al Giudice di pace né alla Camera la competenza di riesaminare

tale questione;

che

non compete neppure loro di vietare all’Ufficio esazione e condoni di procedere

in via esecutiva nei confronti del ricorrente o di sospendere esecuzioni (all’infuori

del conferimento al reclamo dell’effetto sospensivo [art. 325 cpv. 2 CPC)], che

nella fattispecie non si giustifica visto l’esito del giudizio odierno);

che

per quanto riguarda la domanda di condono di “tutte le spese giudiziarie”, RE 1 non specifica di quali spese si tratta né il motivo per cui

dovrebbero essere condonate, sicché anche su questo punto il reclamo è

irricevibile;

che

ad ogni modo, ancorché la

tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante stante la

sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), si prescinde –

eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro

in oneri d’in­casso infruttuosi per l’ente pubblico, dal momento che nei

confronti suoi sono stati emessi 66 attestati di carenza di beni per oltre fr. 140'000.–

complessivi e che il pignoramento in corso del suo reddito, cui partecipano 14

esecuzioni per quasi fr. 10'000.–, verte solo su fr. 301.– mensili;

che

RE 1 è però invitato ad astenersi dall’inoltro di opposizioni, ricorsi e

reclami inutili, facendosi se del caso spiegare da persone cognite di diritto

le decisioni che gli pervengono, prima d’impugnarle;

che

non si pone invece problema di ripetibili, le controparti non avendo presentato

osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sia i singoli valori litigiosi sia

quello di fr. 2'509.90 complessivi, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO 07/19 (14.2019.126) è irricevibile.

2. Il

reclamo nella causa SO 08/19 (14.2019.127) è irricevibile.

3. Il

reclamo nella causa SO 09/19 (14.2019.128) è irricevibile.

4. Il

reclamo nella causa SO 10/19 (14.2019.129) è irricevibile.

5. Il

reclamo nella causa SO 11/19 (14.2019.130) è irricevibile.

6. Il

reclamo nella causa SO 12/19 (14.2019.131) è irricevibile.

7. Non

si riscuotono spese processuali.

8. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).