14.2019.126
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché insufficientemente motivato
5 luglio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
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Lugano
5 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO 07-08-09-10-11-12/19 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promosse con istanze 23
aprile 2019 dalla
Confederazione Svizzera, Berna (per la prima, terza e sesta causa)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le altre cause)
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 giugno 2019 presentato da RE 1 contro
tutte e sei le decisioni emesse il 14 giugno 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________
emessi, il primo, il 23 gennaio e gli altri due il 20 marzo 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Acquarossa, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di
attestati di carenza di beni del 20 novembre 2018 e del 1° marzo 2019 per fr. 88.55
(imposta federale diretta [IFD] del 2011), fr. 244.30 (IFD del 2013) e fr. 223.45
(IFD del 2014);
che con precetti esecutivi n. __________,
__________ e __________ emessi, il primo, il 23 gennaio e
gli altri due il 20 marzo 2019 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, anche
lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di attestati di
carenza di beni del 20 novembre 2018 e del 1° marzo 2019 per fr. 188.–
(imposta cantonale [IC] del 2011), fr. 1'059.20 (IC del 2013) e fr. 706.40
(IC del 2014);
che
avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e sei i precetti esecutivi, con istanze
del 23 aprile 2019 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne
hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Acquarossa;
che statuendo con sei decisioni separate del 14 giugno 2019, il Giudice
di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.–
nelle tre procedure avviate dalla Confederazione Svizzera e nella prima
promossa dallo Stato del Canton Ticino, e di fr. 80.– nelle altre due;
che
il Giudice di pace non ha assegnato indennità agli escutenti;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo unico del 24 giugno 2019 per ottenere che sia fatto divieto all’Ufficio di esazione e condoni di
procedere esecutivamente nei suoi confronti fino all’emanazione della sentenza,
di richiamare gli atti dalla Giudicatura di pace, di sospendere i pignoramenti
previsti e di condonare “tutte
le spese giudiziarie”;
che
il ricorrente si duole in sostanza del modo di procedere dell’Ufficio esazione
e condoni, “unilaterale e
parziale”, il cui unico scopo sarebbe di rovinargli il
resto dell’esistenza, sfruttando le sue conoscenze imperfette della lingua
italiana e soprattutto della sua situazione finanziaria;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC) – nella fattispecie debitamente trasmessi dalla Giudicatura di
pace –, limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4):
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta
nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio
del primo giudice (sentenza del Tribunale federale
4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i
cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio
2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
Considerandi
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nel caso specifico RE 1 non menziona i motivi per cui le decisioni impugnate
sarebbero errate, anzi egli scrive di non metterne assolutamente in dubbio la
motivazione, ancorché non capisca tutte le norme citate;
che
le sue critiche riguardano in realtà il modo di procedere dell’Ufficio
esazione e condoni;
che,
tuttavia, né il Giudice di pace né la Camera sono abilitati a sindacare l’operato
di tale ufficio;
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice è tenuto a pronunciare il rigetto
definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su
una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato (in particolare una
decisione amministrativa o fiscale), a meno che l’escusso provi con documenti
che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per
il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo;
che
il giudice del rigetto deve limitarsi a verificare la forza probatoria del
titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e conferirvi forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che
nel caso in esame l’Ufficio esazione e condoni ha prodotto per ogni esecuzione
la decisione di tassazione che fissa la singola imposta posta in esecuzione con
la relativa attestazione di passaggio in giudicato (doc. A);
che
RE 1 non contesta tali decisioni né dimostra che nel frattempo il debito si
sarebbe estinto, il termine per il pagamento sarebbe stato prorogato o sarebbe
intervenuta la prescrizione;
che
in queste circostanze il Giudice di pace non poteva fare altro che accogliere
le istanze e rigettare le opposizioni in via definitiva;
che
sebbene si possa, dal profilo pragmatico, dubitare dell’opportunità per l’autorità
fiscale di promuovere immediatamente nuove esecuzioni sulla scorta di attestati
di carenza di beni rilasciati in esecuzioni in cui – per quattro di esse – il
dividendo ricevuto non copriva neppure le spese esecutive, la legge non
conferisce né al Giudice di pace né alla Camera la competenza di riesaminare
tale questione;
che
non compete neppure loro di vietare all’Ufficio esazione e condoni di procedere
in via esecutiva nei confronti del ricorrente o di sospendere esecuzioni (all’infuori
del conferimento al reclamo dell’effetto sospensivo [art. 325 cpv. 2 CPC)], che
nella fattispecie non si giustifica visto l’esito del giudizio odierno);
che
per quanto riguarda la domanda di condono di “tutte le spese giudiziarie”, RE 1 non specifica di quali spese si tratta né il motivo per cui
dovrebbero essere condonate, sicché anche su questo punto il reclamo è
irricevibile;
che
ad ogni modo, ancorché la
tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante stante la
sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), si prescinde –
eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro
in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico, dal momento che nei
confronti suoi sono stati emessi 66 attestati di carenza di beni per oltre fr. 140'000.–
complessivi e che il pignoramento in corso del suo reddito, cui partecipano 14
esecuzioni per quasi fr. 10'000.–, verte solo su fr. 301.– mensili;
che
RE 1 è però invitato ad astenersi dall’inoltro di opposizioni, ricorsi e
reclami inutili, facendosi se del caso spiegare da persone cognite di diritto
le decisioni che gli pervengono, prima d’impugnarle;
che
non si pone invece problema di ripetibili, le controparti non avendo presentato
osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sia i singoli valori litigiosi sia
quello di fr. 2'509.90 complessivi, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO 07/19 (14.2019.126) è irricevibile.
2. Il
reclamo nella causa SO 08/19 (14.2019.127) è irricevibile.
3. Il
reclamo nella causa SO 09/19 (14.2019.128) è irricevibile.
4. Il
reclamo nella causa SO 10/19 (14.2019.129) è irricevibile.
5. Il
reclamo nella causa SO 11/19 (14.2019.130) è irricevibile.
6. Il
reclamo nella causa SO 12/19 (14.2019.131) è irricevibile.
7. Non
si riscuotono spese processuali.
8. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).