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Decisione

14.2019.13

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità. Deposito sul conto del patrocinatore di una somma a garanzia delle esecuzion

27 febbraio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 7 gennaio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 8 gennaio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 da

quello stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 gennaio 2019

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le pretese

dell’istante. Il 21 gennaio 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estin­­zione dei suoi crediti, come da lei peraltro confermato con scritto

16 gennaio 2019 al Pretore.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 18 gennaio 2019 contro la sentenza ritirata dalla RE 1 solo

il 21 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Anche

nell’ipotesi di un fallimento senza preventiva esecuzione decretato in ragione

di una sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, si

ammette che il debitore possa ottenere l’annullamento del fallimento sulla

scorta dell’art. 174 cpv. 2 LEF se prova di avere, tra la pronuncia del

fallimento e la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), segnatamente

pagato il credito o i crediti dell’istante. Il debitore reclamante deve inoltre

rendere verosimile la propria solvibilità, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid.

5.

, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi; sentenza della

CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018 consid. 3.3 e i rin­vii).

Nel caso specifico, la reclamante ha dimostrato di aver estinto tutte

le pretese dell’istante dopo la pronuncia del fallimento dell’8 gennaio 2019, come risulta dalla

dichiarazione 16 gennaio di que­st’ultima (doc. D). Il

primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF è quindi adempiuto.

3.

Essendo

l’estinzione dei crediti dell’istante successiva alla dichiarazione del

fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità,

condizione indispensabile per ottenere l’annulla­­mento della decisione impugnata

(art. 174 cpv. 2 LEF).

3.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale fe­derale 5A_328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

3.2

Dall’estratto

esecutivo del 9 gennaio 2019 accluso al reclamo

(doc. E) si

evince che nei confronti della RE 1 erano pendenti 26 esecuzioni per quasi fr. 65'000.–

complessivi, di cui 11 sfociate in attestati di carenza di beni per oltre fr. 24'000.–

totali. Sennonché essa ha comprovato l’estinzione di un’esecu­­zione (n. __________)

vertente su fr. 20'000.– (doc. F) e il deposito di fr. 40'000.–, a

garanzia degli altri procedimenti, sul conto clienti del proprio patrocinatore

(doc. G), il quale ha poi confermato di aver estinto tutte le esecuzioni della

cliente ancora in corso, tranne due (di fr. 2'727.80 e 370.10, come si

evince dall’estratto 19 febbraio 2019), sospese da opposizione, per cui si sta

giungendo a una soluzione transattiva in via amichevole.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve

termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata l’8 gennaio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).