14.2019.13
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità. Deposito sul conto del patrocinatore di una somma a garanzia delle esecuzion
27 febbraio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.13
Lugano
27 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 9 novembre 2018
dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 gennaio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’8 gennaio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 9
novembre 2018, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo
valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi
confronti per crediti di complessivi fr. 4'133.20.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 7 gennaio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 8 gennaio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 da
quello stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 gennaio 2019
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le pretese
dell’istante. Il 21 gennaio 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione dei suoi crediti, come da lei peraltro confermato con scritto
16 gennaio 2019 al Pretore.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 18 gennaio 2019 contro la sentenza ritirata dalla RE 1 solo
il 21 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Anche
nell’ipotesi di un fallimento senza preventiva esecuzione decretato in ragione
di una sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, si
ammette che il debitore possa ottenere l’annullamento del fallimento sulla
scorta dell’art. 174 cpv. 2 LEF se prova di avere, tra la pronuncia del
fallimento e la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), segnatamente
pagato il credito o i crediti dell’istante. Il debitore reclamante deve inoltre
rendere verosimile la propria solvibilità, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid.
5.
, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi; sentenza della
CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018 consid. 3.3 e i rinvii).
Nel caso specifico, la reclamante ha dimostrato di aver estinto tutte
le pretese dell’istante dopo la pronuncia del fallimento dell’8 gennaio 2019, come risulta dalla
dichiarazione 16 gennaio di quest’ultima (doc. D). Il
primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF è quindi adempiuto.
3.
Essendo
l’estinzione dei crediti dell’istante successiva alla dichiarazione del
fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità,
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata
(art. 174 cpv. 2 LEF).
3.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.2
Dall’estratto
esecutivo del 9 gennaio 2019 accluso al reclamo
(doc. E) si
evince che nei confronti della RE 1 erano pendenti 26 esecuzioni per quasi fr. 65'000.–
complessivi, di cui 11 sfociate in attestati di carenza di beni per oltre fr. 24'000.–
totali. Sennonché essa ha comprovato l’estinzione di un’esecuzione (n. __________)
vertente su fr. 20'000.– (doc. F) e il deposito di fr. 40'000.–, a
garanzia degli altri procedimenti, sul conto clienti del proprio patrocinatore
(doc. G), il quale ha poi confermato di aver estinto tutte le esecuzioni della
cliente ancora in corso, tranne due (di fr. 2'727.80 e 370.10, come si
evince dall’estratto 19 febbraio 2019), sospese da opposizione, per cui si sta
giungendo a una soluzione transattiva in via amichevole.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve
termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata l’8 gennaio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).