14.2019.132
Istanza di sequestro. Lodo arbitrale internazionale. Richiesta di exequatur "in via incidentale". Lodo prodotto in copia. Spese e ripetibili
16 agosto 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.132
Lugano
16 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (sequestro) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza inoltrata l’11
giugno 2019 dalla
RE 1
(patrocinata dalla PA 1,
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 27 giugno 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 14 giugno 2019 dal Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Il
6 settembre 2013 la RE 1 (società della Repubblica delle Seychelles), da una
parte, e CO 1 (cittadino ucraino residente a __________) dall’altra hanno
concluso un contratto di servizio giuridico, steso in lingua russa, col quale
la prima s’impegnava a rappresentare gli interessi del secondo nell’ambito di
una vertenza pendente davanti alla Corte di arbitrato internazionale di Londra
e derivante da un contratto di compravendita di azioni di diverse società. Al
punto 6 del medesimo le parti hanno in particolare convenuto che il diritto
applicabile ai loro rapporti giuridici sarebbe stato quello inglese e che tutte
le controversie derivanti dal contratto – compresa la sua interpretazione,
esecuzione, violazione, risoluzione o invalidità – sarebbero state risolte da
un arbitro unico, di lingua russa, del Tribunale arbitrale internazionale di
commercio (in seguito: “TAIC”) presso la Camera arbitrale europea di
Bruxelles (Belgio).
Fatti
B. A
seguito di una disputa sorta tra le parti in relazione al rapporto contrattuale
sopra indicato, la RE 1 si è rivolta al “TAIC
convenendo in causa, oltre a CO 1, anche __________ e la società __________.
Con lodo emesso il 24 aprile 2019 (n. __________) l’arbitro unico ha, tra le
altre cose, condannato i convenuti – in solido – a corrispondere all’attore USD
6'874'283.17 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018 e alle spese
processuali della procedura di arbitrato.
C. L’11
giugno 2019, invocando quale titolo di credito il suddetto lodo arbitrale, la
società RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di dichiarare
“in via incidentale” l’esecutorietà del medesimo, nonché di decretare
in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione), il sequestro “di tutti i beni, in contanti o sotto forma di titoli,
monete, metalli preziosi, interessi, diritti, crediti, garanzie o qualsiasi
altro valore, proprietà o diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in
conti, depositi, casseforti o detenuti in qualsiasi altra qualità e di
proprietà o relativi al sig. CO 1 come titolare, proprietario, creditore,
avente economicamente diritto, ultimo beneficiario o committente” presso diversi istituti, tra cui la __________
di Zurigo (ora __________, __________), la __________ (__________), la __________
(Lussemburgo), la __________ (Marshall Islands), la __________ (Lussemburgo), la __________ (Ajeltake
Island), la __________ (Marshall
Islands), la __________ (Lugano), la __________ (Lugano) e la __________ (Lugano),
fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18, oltre agli interessi del 5% dal 1°
maggio 2018 su fr. 6'819'423.09 e dal 24 aprile 2019 su fr. 89'710.09.
D. Statuendo
con decisione del 14 giugno 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 2'000.–.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2019 per ottenerne in via principale l’annullamento
e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza – senza l’obbligo di
prestare una garanzia ai sensi dell’art. 273 LEF – e in via subordinata il
rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio. Per preservare l’effetto
sorpresa, il reclamo non è
stato notificato alla controparte.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – nella misura in cui respinge l’istanza di sequestro (art.
272.
LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo
(art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30
agosto 2011, consid. 1). La via dell’opposizione
al sequestro (art. 278 LEF),
infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata
effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).
L’istante
ha inoltre chiesto al Pretore di dichiarare “in via incidentale” l’esecutorietà del lodo arbitrale. Pare così
intendere che il primo giudice avrebbe dovuto esaminare la questione dell’esecutività
del lodo arbitrale in Svizzera in via solo pregiudiziale, ossia in base a un
esame sommario del diritto fondato su fatti resi semplicemente verosimili, in
esito al quale egli pronuncia una decisione provvisoria, per definizione priva
di regiudicata (DTF 139 III 141 consid. 4.5.2). Sennonché, proprio perché è
pregiudiziale, la decisione sull’exequatur non dev’essere oggetto di un dispositivo
specifico (ma si deduce solo implicitamente dal dispositivo relativo al
sequestro), e pertanto neppure la domanda deve contenere una conclusione volta
alla dichiarazione dell’esecutività della decisione o del lodo esteri in
Svizzera. Ne segue che la domanda dell’istante era ambigua. Vi ha del resto
rinunciato in sede di reclamo. Ad ogni modo, anche se l’istante avesse inteso
ottenere (anche) l’exequatur del lodo in via principale (come pare
evincersi dal reclamo, in particolare ad n. 17), la decisione impugnata di
reiezione dell’istanza andrebbe confermata, per i motivi che verranno esposti
in seguito (sotto consid. 5.3).
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC per il sequestro; art. 335 cpv. 3 e 339 cpv. 2 CPC per l’exequatur),
la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 giugno 2019 contro la sentenza
notificata alla RE 1 il 17 giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo
giorno del termine, è tempestivo.
1.2
Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase
ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa
caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004,
consid. 1.3/e, riassunto in RtiD
I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui
il reclamo non è stato notificato al convenuto.
La
procedura d’exequatur, per contro, se non è disciplinata dalla Convenzione
di Lugano (che in prima sede è unilaterale: art. 41 CLug), è contraddittoria
(art. 341 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la reclamante non ha riproposto la
domanda di exequatur “in via
incidentale”, la quale sarebbe ad
ogni modo dovuta essere respinta, sicché una preventiva notifica dell’istanza e
del reclamo non si avvera necessaria (cfr. art. 253 CPC per analogia).
1.3
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore
renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro
(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili
quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti
(art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne
ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover
escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro
modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi,
che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è
esigibile. Per
quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un
esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una
decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver constatato che la
documentazione acclusa alla stessa – in particolare il lodo arbitrale e la
relativa clausola – non rispettava le condizioni previste dall’art. IV cifra 1
della Convenzione di New York nella misura in cui non erano stati prodotti gli
originali dei medesimi, ma unicamente delle semplici copie. A mente del primo
giudice, il lodo non può pertanto essere considerato un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione tale da costituire una causa di sequestro
ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.
4.
Nel
reclamo la RE 1 taccia il Pretore di eccessivo formalismo, sostenendo che non risulta né dalla legge, né dalla
dottrina né tantomeno dalla prassi che con l’istanza di sequestro debbano
essere prodotti i documenti originali o copie autenticate degli stessi,
giacché per provare la plausibilità del fatto addotto sono – a suo parere –
sufficienti semplici copie dei medesimi. Rileva inoltre che nella lettera
accompagnatoria alla sua istanza aveva preannunciato che avrebbe prodotto i
documenti originali in una fase successiva della procedura. Ritiene infine che
il Pretore avrebbe quantomeno potuto respingere la sua istanza di exequatur senza tuttavia pregiudicare quella di sequestro oppure
invitarla a fornire gli originali.
5.
Ai sensi dell’art. 194 LDIP, il riconoscimento e l’esecuzione
di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno
1958.
concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere
(CNY, RS 0277.12), entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965.
5.1
L’art.
IV n. 1 CNY espone in maniera esaustiva le condizioni formali di riconoscimento
e di esecuzione di lodi stranieri (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 95 ad art. 80 LEF; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 69 ad art. 81 LEF). In
particolare, per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo arbitrale
in via principale, la parte che li richiede deve fornire, “nel tempo stesso della domanda”, l’originale della sentenza
debitamente autenticato e l’originale della convenzione di arbitrato (ossia una “clausola
compromissoria” o un “compromesso” ai sensi dell’art. II
n. 2 CNY), oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste
per l’autenticità. Una semplice fotocopia non è sufficiente, a meno che la sua
autenticità non sia contestata (Patocchi/Jermini
in: Basler Kommentar zum IPR, 3a ed.
2013, n. 48 ad art. 194 LDIP; Bucher
in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 11 ad
art. 194 LDIP).
5.2
Nel
caso in esame, già si è detto che la reclamante ha rinunciato alla domanda di exequatur del lodo arbitrale (ove fosse davvero da intendere
espressa in via principale malgrado la sua formulazione, sopra consid. 1).
E poiché l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri non è disciplinata dalla Convenzione di Lugano (art.
1.
cpv. 2 lett. d CLug), il Pretore non era tenuto a pronunciarsi in via
principale anche sull’esecutività del lodo invocato dall’istante (art. 271 cpv.
3.
a contrario e già citata DTF 139 III 141 consid. 4.5.2).
5.3
Per
abbondanza, va precisato che la domanda di exequatur sarebbe comunque dovuta essere
respinta, perché l’istante, “nel tempo
stesso della domanda”, non ha
prodotto l’originale, debitamente
autenticato, del lodo arbitrale emesso dall’arbitro unico, dott. __________,
il 24 aprile 2019 a Bruxelles (doc. A e A1 accluso all’istanza), né l’originale
del contratto di servizio legale concluso tra le parti il 6 settembre 2013, col
quale esse hanno attribuito la competenza di dirimere le controversie derivanti
dal loro rapporto contrattuale a un arbitro del TAIC di Bruxelles (doc. E, ad
6), e neppure una copia di tali atti che
soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità, ma soltanto copie
semplici. La RE 1 non ha quindi adempiuto le condizioni di riconoscimento ed
esecuzione stabilite dall’art. IV n. 1 CNY.
Respingere la domanda di exequatur in queste condizioni non costituisce di certo un
eccessivo formalismo. La reclamante,
patrocinata da uno studio legale, non poteva ignorare, usando la dovuta
diligenza, quali fossero le esigenze poste dall’art. IV CNY per poter ottenere
il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale. E l’istituto
dell’interpello (art. 56 CPC), cui essa pare indirettamente riferirsi, non deve servire a sanare negligenze processuali
delle parti, né consente
al giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – di suggerire
alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento delle
prove da essa già addotte (sentenza del Tribunale federale 4D_57/ 2013 del 22
agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii).
6.
Per quanto riguarda invece l’istanza di
sequestro, il Pretore pare aver perso di vista che il suo accoglimento non è
subordinato alla prova dei requisiti stabiliti dalla Convenzione di New York –
decisivi solo per l’accoglimento dell’istanza di exequatur – bensì al rendere verosimili i tre presupposti dell’art. 272 LEF,
cioè l’esistenza di un credito del sequestrante nei confronti del convenuto, di
una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (sopra consid. 2). Un
exequatur preventivo del lodo, in via principale, non è richiesto
(sopra consid. 5.2). Di conseguenza, nella misura in cui ha respinto l’istanza di sequestro per il solo motivo che i
documenti prodotti dall’istante non le avrebbero permesso di “ottenere l’esecuzione del lodo arbitrale
estero”, la decisione
impugnata è giuridicamente errata e va annullata. La vera questione da
risolvere è quella di sapere se si possa ritenere l’esecutorietà del noto lodo
arbitrale in Svizzera più o meno verosimile che la sua ineseguibilità. Al
riguardo, va ricordato che un documento può in linea di massima essere prodotto
in copia, a meno che il giudice abbia motivo di dubitare della sua autenticità
oppure la controparte ne contesti l’autenticità in modo sufficientemente
motivato ed esiga la produzione dell’originale (art. 180 cpv. 1 e 178 CPC; cfr. sentenza
della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 6.1, in
merito a un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione fondata su una
decisione italiana). Nel caso in esame, il Pretore non ha menzionato alcun
motivo di dubbio, pur accennando a una memoria difensiva di CO 1, in cui egli avrebbe
sollevato, “fra l’altro,
diverse perplessità in merito alla regolarità del lodo” (sentenza impugnata, pag. 1 in fondo).
Siccome questa memoria non è nota né alla reclamante né alla Camera, la causa non può considerarsi matura per il giudizio e
va quindi rinviata al primo giudice
in virtù dell’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC perché riesamini l’istanza di sequestro
alla luce dei precedenti considerandi ed emani una nuova decisione debitamente
motivata, fermo restando che se dovesse ritenere il lodo verosimilmente
eseguibile in Svizzera – e pertanto adempiuti i presupposti del credito e della
causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) – egli esaminerà anche il terzo
presupposto (la verosimile appartenenza al debitore dei beni di cui è chiesto
il sequestro). Il reclamo va così accolto nella sua conclusione subordinata. Per garantire l’effetto sorpresa, la decisione odierna
non viene notificata a CO 1 (sopra consid. 1.2).
7.
Le spese processuali dell’odierno
giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno poste a carico dello Stato, non potendo essere
assunte né dall’istante, che risulta vincente, né dal presunto debitore in
ragione del carattere unilaterale della
procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC).
Sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, CO
1.
non può essere costretto a rifondere ripetibili alla reclamante, ma neppure il
Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della
CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107). Contrariamente a quanto
si evince dall’art. 319 lett. c CPC in caso di reclamo per ritardata giustizia
(DTF 139 III 475 consid. 3.3) o dall’art. 121 CPC in caso di reclamo contro il
rifiuto o la revoca totale o parziale del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507
consid. 4), lo Stato non può essere considerato parte al (normale) reclamo contro la
reiezione dell’istanza di sequestro. Quanto alle spese di prima sede, il Pretore le
stabilirà un’altra volta con il nuovo giudizio.
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'909'133.18,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto limitatamente alla
conclusione formulata in via alternativa. Di conseguenza la decisione impugnata
è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, rimangono a carico dello Stato.
Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo è restituito alla reclamante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione alla PA 1, .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).