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Decisione

14.2019.132

Istanza di sequestro. Lodo arbitrale internazionale. Richiesta di exequatur "in via incidentale". Lodo prodotto in copia. Spese e ripetibili

16 agosto 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. A

seguito di una disputa sorta tra le parti in relazione al rapporto contrattuale

sopra indicato, la RE 1 si è rivolta al “TAIC

convenendo in causa, oltre a CO 1, anche __________ e la società __________.

Con lodo emesso il 24 aprile 2019 (n. __________) l’arbitro unico ha, tra le

altre cose, condannato i convenuti – in solido – a corrispondere all’attore USD

6'874'283.17 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018 e alle spese

processuali della procedura di arbitrato.

C. L’11

giugno 2019, invocando quale titolo di credito il suddetto lodo arbitrale, la

società RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di dichiarare

“in via incidentale” l’esecutorietà del medesimo, nonché di decretare

in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione), il sequestro “di tutti i beni, in contanti o sotto forma di titoli,

monete, metalli preziosi, interessi, diritti, crediti, garanzie o qualsiasi

altro valore, proprietà o diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in

conti, depositi, casseforti o detenuti in qualsiasi altra qualità e di

proprietà o relativi al sig. CO 1 come titolare, proprietario, creditore,

avente economicamente diritto, ultimo beneficiario o committente” presso diver­si istituti, tra cui la __________

di Zurigo (ora __________, __________), la __________ (__________), la __________

(Lussemburgo), la __________ (Marshall Islands), la __________ (Lussemburgo), la __________ (Ajeltake

Island), la __________ (Marshall

Islands), la __________ (Lugano), la __________ (Lugano) e la __________ (Lugano),

fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18, oltre agli interessi del 5% dal 1°

maggio 2018 su fr. 6'819'423.09 e dal 24 aprile 2019 su fr. 89'710.09.

D. Statuendo

con decisione del 14 giugno 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 2'000.–.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2019 per ottenerne in via principale l’annullamento

e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza – senza l’obbligo di

prestare una garanzia ai sensi del­l’art. 273 LEF – e in via subordinata il

rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio. Per preservare l’effetto

sorpresa, il reclamo non è

stato notificato alla controparte.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – nella misura in cui respinge l’istanza di sequestro (art.

272.

LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309

lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo

(art. 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30

agosto 2011, consid. 1). La via dell’opposizione

al sequestro (art. 278 LEF),

infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata

effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

L’istante

ha inoltre chiesto al Pretore di dichiarare “in via incidentale” l’esecutorietà del lodo arbitrale. Pare così

intendere che il primo giudice avrebbe dovuto esaminare la questione dell’esecu­­tività

del lodo arbitrale in Svizzera in via solo pregiudiziale, ossia in base a un

esame sommario del diritto fondato su fatti resi semplicemente verosimili, in

esito al quale egli pronuncia una decisione provvisoria, per definizione priva

di regiudicata (DTF 139 III 141 consid. 4.5.2). Sennonché, proprio perché è

pregiudiziale, la decisione sull’exequatur non dev’essere oggetto di un dispositivo

specifico (ma si deduce solo implicitamente dal dispositivo relativo al

sequestro), e pertanto neppure la domanda deve contenere una conclusione volta

alla dichiarazione dell’esecutività della decisio­ne o del lodo esteri in

Svizzera. Ne segue che la domanda dell’i­­stante era ambigua. Vi ha del resto

rinunciato in sede di reclamo. Ad ogni modo, anche se l’istante avesse inteso

ottenere (anche) l’exequatur del lodo in via principale (come pare

evincersi dal reclamo, in particolare ad n. 17), la decisione impugnata di

reiezione dell’istanza andrebbe confermata, per i motivi che verranno esposti

in seguito (sotto consid. 5.3).

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a

CPC per il sequestro; art. 335 cpv. 3 e 339 cpv. 2 CPC per l’exequatur),

la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 giugno 2019 contro la sentenza

notificata alla RE 1 il 17 giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo

giorno del termine, è tempestivo.

1.2

Allo

stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase

ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa

caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004,

consid. 1.3/e, riassunto in RtiD

I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui

il reclamo non è stato notificato al convenuto.

La

procedura d’exequatur, per contro, se non è disciplinata dalla Convenzione

di Lugano (che in prima sede è unilaterale: art. 41 CLug), è contraddittoria

(art. 341 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la reclamante non ha riproposto la

domanda di exequatur “in via

incidentale”, la quale sarebbe ad

ogni modo dovuta essere respinta, sicché una preventiva notifica dell’istanza e

del reclamo non si avvera necessaria (cfr. art. 253 CPC per analogia).

1.3

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore

renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro

(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili

quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti

(art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne

ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover

escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro

modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi,

che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è

esigibile. Per

quanto attiene al fondamento giuridico dell’i­­stanza, il giudice procede a un

esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una

decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver constatato che la

documentazione acclusa alla stessa – in particolare il lodo arbitrale e la

relativa clausola – non rispettava le condizioni previste dall’art. IV cifra 1

della Convenzione di New York nella misura in cui non erano stati prodotti gli

originali dei medesimi, ma unicamente delle semplici copie. A mente del primo

giudice, il lodo non può pertanto essere considerato un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione tale da costituire una cau­sa di sequestro

ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.

4.

Nel

reclamo la RE 1 taccia il Pretore di eccessivo formalismo, sostenendo che non risulta né dalla legge, né dalla

dottrina né tantomeno dalla prassi che con l’istanza di sequestro debbano

essere prodotti i documenti originali o copie autenticate degli stes­si,

giacché per provare la plausibilità del fatto addotto sono – a suo parere –

sufficienti semplici copie dei medesimi. Rileva inoltre che nella lettera

accompagnatoria alla sua istanza aveva preannunciato che avrebbe prodotto i

documenti originali in una fase successiva della procedura. Ritiene infine che

il Pretore avrebbe quantomeno potuto respingere la sua istanza di exequatur senza tuttavia pregiudicare quella di sequestro oppure

invitarla a fornire gli originali.

5.

Ai sensi dell’art. 194 LDIP, il riconoscimento e l’esecuzione

di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno

1958.

concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere

(CNY, RS 0277.12), entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965.

5.1

L’art.

IV n. 1 CNY espone in maniera esaustiva le condizioni formali di riconoscimento

e di esecuzione di lodi stranieri (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 95 ad art. 80 LEF; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,

2017, n. 69 ad art. 81 LEF). In

particolare, per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo arbitrale

in via principale, la parte che li richiede deve fornire, “nel tempo stesso della domanda”, l’originale della sentenza

debitamente autenticato e l’originale della convenzione di arbitrato (ossia una “clausola

compromissoria” o un “compromesso” ai sensi dell’art. II

n. 2 CNY), oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste

per l’autenticità. Una semplice fotocopia non è sufficiente, a meno che la sua

autenticità non sia contestata (Patocchi/Jermini

in: Basler Kommentar zum IPR, 3a ed.

2013, n. 48 ad art. 194 LDIP; Bucher

in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 11 ad

art. 194 LDIP).

5.2

Nel

caso in esame, già si è detto che la reclamante ha rinunciato alla domanda di exequatur del lodo arbitrale (ove fosse davvero da intendere

espressa in via principale malgrado la sua formulazione, sopra consid. 1).

E poiché l’esecuzione dei lodi arbitrali stra­nieri non è disciplinata dalla Convenzione di Lugano (art.

1.

cpv. 2 lett. d CLug), il Pretore non era tenuto a pronunciarsi in via

principale anche sull’esecutività del lodo invocato dall’istante (art. 271 cpv.

3.

a contrario e già citata DTF 139 III 141 consid. 4.5.2).

5.3

Per

abbondanza, va precisato che la domanda di exequatur sarebbe comunque dovuta essere

respinta, perché l’istante, “nel tem­po

stesso della domanda”, non ha

prodotto l’originale, debitamente

autenticato, del lodo arbitrale emesso dall’arbitro unico, dott. __________,

il 24 aprile 2019 a Bruxelles (doc. A e A1 accluso all’istanza), né l’originale

del contratto di servizio legale concluso tra le parti il 6 settembre 2013, col

quale esse hanno attribuito la competenza di dirimere le controversie derivanti

dal loro rapporto contrattuale a un arbitro del TAIC di Bruxelles (doc. E, ad

6), e neppure una copia di tali atti che

soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità, ma soltanto copie

semplici. La RE 1 non ha quindi adempiuto le condizioni di riconoscimento ed

esecuzione stabilite dall’art. IV n. 1 CNY.

Respingere la domanda di exequatur in queste condizioni non costituisce di certo un

eccessivo formalismo. La reclamante,

patrocinata da uno studio legale, non poteva ignorare, usando la dovuta

diligenza, quali fossero le esigenze poste dall’art. IV CNY per poter ottenere

il riconoscimento e l’esecu­­zione del lodo arbitrale. E l’istituto

dell’interpello (art. 56 CPC), cui essa pare indirettamente riferirsi, non deve servire a sanare negligenze processuali

delle parti, né consente

al giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – di suggerire

alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento delle

prove da essa già addotte (sentenza del Tribunale federale 4D_57/ 2013 del 22

agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii).

6.

Per quanto riguarda invece l’istanza di

sequestro, il Pretore pare aver perso di vista che il suo accoglimento non è

subordinato alla prova dei requisiti stabiliti dalla Convenzione di New York –

decisivi solo per l’accoglimento dell’istanza di exequatur – bensì al rendere verosimili i tre presupposti dell’art. 272 LEF,

cioè l’esistenza di un credito del sequestrante nei confronti del convenuto, di

una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (sopra consid. 2). Un

exequatur preventivo del lodo, in via principale, non è richiesto

(sopra consid. 5.2). Di conseguenza, nella misura in cui ha respinto l’istanza di sequestro per il solo motivo che i

documenti prodotti dall’istante non le avrebbero permesso di “ottenere l’ese­cu­zione del lodo arbitrale

estero”, la decisione

impugnata è giuridicamente errata e va annullata. La vera questione da

risolvere è quel­la di sapere se si possa ritenere l’esecutorietà del noto lodo

arbitrale in Svizzera più o meno verosimile che la sua ineseguibilità. Al

riguardo, va ricordato che un documento può in linea di massima essere prodotto

in copia, a meno che il giudice abbia motivo di dubitare della sua autenticità

oppure la controparte ne contesti l’au­tenticità in modo sufficientemente

motivato ed esiga la produzione dell’originale (art. 180 cpv. 1 e 178 CPC; cfr. sentenza

della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 6.1, in

merito a un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione fondata su una

decisione italiana). Nel caso in esame, il Pretore non ha menzionato alcun

motivo di dubbio, pur accennando a una memoria difensiva di CO 1, in cui egli avrebbe

sollevato, “fra l’altro,

diverse perplessità in merito alla regolarità del lodo” (sentenza impugnata, pag. 1 in fondo).

Siccome questa memoria non è nota né alla reclamante né alla Camera, la causa non può considerarsi matura per il giudizio e

va quindi rinviata al primo giudice

in virtù dell’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC perché riesamini l’istanza di sequestro

alla luce dei precedenti considerandi ed emani una nuova decisione debitamente

motivata, fermo restando che se dovesse ritenere il lodo verosimilmente

eseguibile in Svizzera – e pertanto adempiuti i presupposti del credito e della

causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) – egli esaminerà anche il terzo

presupposto (la verosimile appartenenza al debitore dei beni di cui è chiesto

il sequestro). Il reclamo va così accolto nella sua conclusione subordinata. Per garantire l’effetto sorpresa, la decisione odierna

non viene notificata a CO 1 (sopra consid. 1.2).

7.

Le spese processuali dell’odierno

giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno poste a carico dello Stato, non potendo essere

assunte né dall’istante, che risulta vincente, né dal presunto debitore in

ragione del carattere unilaterale della

procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC).

Sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, CO

1.

non può essere costretto a rifondere ripetibili alla reclamante, ma neppure il

Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della

CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107). Contrariamente a quanto

si evince dall’art. 319 lett. c CPC in caso di reclamo per ritardata giustizia

(DTF 139 III 475 consid. 3.3) o dall’art. 121 CPC in caso di reclamo contro il

rifiuto o la revoca totale o parziale del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507

consid. 4), lo Stato non può essere considerato parte al (normale) reclamo contro la

reiezione dell’istan­­za di sequestro. Quanto alle spese di prima sede, il Pretore le

stabilirà un’altra volta con il nuovo giudizio.

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'909'133.18,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto limitatamente alla

conclusione formulata in via alternativa. Di conseguenza la decisione impugnata

è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso

dei considerandi.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, rimangono a carico dello Stato.

Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo è restituito alla reclamante.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione alla PA 1, .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).