14.2019.133
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti.Pagamento dopo la pronuncia del fallimento del credito dell'istante e di tutte le esecuzioni pendenti
11 luglio 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.133
Lugano
11 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.453 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 22 maggio
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 5 luglio 2019 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 2 luglio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 22
maggio 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1,
facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei
suoi confronti per crediti di complessivi fr. 4'478.55.
B. All’udienza
di discussione del 12 giugno 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 2 luglio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal
3 luglio 2019 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere versato all’Ufficio d’esecuzione di
Locarno fr. 11'620.10 a saldo di tutte le sue esecuzioni pendenti o
sfociate in un attestato di carenza di beni. L’8 luglio 2019 il presidente
della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi
crediti.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 5 luglio 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 il giorno
precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure lo
scritto integrativo del 9 luglio, con cui la reclamante comunica di avere
pagato anche l’ultimo precetto esecutivo a suo carico (non ancora emesso al
momento dell’inoltro del reclamo).
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF
(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,
e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
2. In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF, applicabile al fallimento senza preventiva esecuzione
in virtù del rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF, l’autorità giudiziaria
superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,
impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo
di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è
stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità
giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è
esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri
oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un conteggio relativo alle esecuzioni
pendenti nei suoi confronti al 3 luglio 2019, per complessivi fr. 11'620.10
(doc. CC), e un’attestazione di bonifico bancario, del 5 luglio 2019, che
dimostra come essa abbia versato sul conto dell’ufficio d’esecuzione l’importo
appena citato (doc. DD), che, come appurato d’ufficio dalla Camera, è giunto a
destinazione e ha consentito di estinguere tutte le esecuzioni e gli attestati
di carenza di beni diretti contro la reclamante, comprese tre riguardanti
crediti vantati dall’istante, tranne una (n. __________), promossa dalla CO 1, in
cui il precetto esecutivo non era ancora stato emesso al momento del rilascio
dell’estratto. La reclamante ne ha poi tempestivamente (sopra consid. 1.1)
dimostrato il pagamento (doc. II accluso allo scritto 9 luglio 2019). Risulta
così integralmente estinto il credito vantato dall’istante (composto appunto delle
pretese fatte valere nelle quattro esecuzioni appena menzionate), sicché il
primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) è da ritenersi adempiuto.
2.3 Essendo
Fatti
i pagamenti del credito dell’istante successivi alla dichiarazione del
fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità,
(seconda) condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF). Nella fattispecie, la reclamante ha
dimostrato di avere estinto tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti,
compresa l’ultima ancora pendente al momento dell’inoltro del reclamo (doc.
II). Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
Considerandi
più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 2 luglio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è
versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui
al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).