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Decisione

14.2019.134

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

11 dicembre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 22 maggio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 24 giugno 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5

luglio 2019 il presidente della Camera ha concesso all'impugnazione effetto

sospensivo parziale. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 4 luglio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 in

via edittale il 25 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri

oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano il 3 luglio 2019 relativa al versamento di fr. 2'047.85 a saldo

dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante si è limitata a produrre la

prova del pagamento di un’altra esecuzione (n. __________) giunta allo stadio

della comminatoria di fallimento e ad allegare, sulla scorta di due offerte del

26.

e 28 giugno 2019, di essere in grado di estinguere nel giro di una settimana

gli attestati di carenza rilasciati nei suoi confronti nel 2018 (cinque per fr.

5'287.55 complessivi). La reclamante ha inoltre affermato di poter incassare

velocemente fr. 55'000.– circa grazie a un contratto firmato, che tuttavia non

ha accluso al recla­mo. Malgrado ulteriori promesse di pagamento del 12 luglio

(fondate su un contratto di subappalto e un’istanza di conciliazione, che non

forniscono informazioni sulla solvibilità delle controparti) e del 23 settembre

2019.

– in ogni caso tardive (DTF 136 III 295 consid. 3.2) –, non solo la RE 1

non ha estinto alcuno dei cinque attestati di carenza di beni, ma ha visto la

sua situazione esecutiva peggiorare. La Camera ha infatti appurato d’ufficio che dopo la concessione dell’effetto

sospensivo il 5 luglio 2019 le sono stati notificati

quattro nuovi precetti esecutivi, cui essa non ha interposto opposizione, che sommati

a quello già in essere superano fr. 16'000.– complessivi. Inoltre, a due altre

esecuzioni già in fase di pignoramento il 5 luglio, se ne sono aggiunte due nuove

sempre per imposte per un totale di oltre fr. 6'000.–.

2.4

Ciò

porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante continua a

degradarsi (era già fallita il 4 luglio 2018 ed è riuscita a far revocare il

fallimento solo perché il 4 giugno 2018, pochi giorni prima del fallimento e

diversi mesi dopo l’inoltro del­l’istanza del 13 febbraio 2018, era

riuscita a pagare il credito del­l’istante, v. sentenza della CEF 14.2018.115 del 22 agosto 2018). Non risulta avere la liquidità sufficiente per far fronte ai suoi

impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali e assicurativi. In

queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo sta­to reso verosimile, il reclamo va respinto. Essendovi stato conces­so effetto sospensivo, il fallimento della RE 1

dev’essere nuovamente pronunciato e pubblicato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il

fallimento della RE 1 da venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 09:00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE

1.

3. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).