14.2019.134
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
11 dicembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.134
Lugano
11 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.679 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 febbraio
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 luglio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 24 giugno 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 4 febbraio 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'568.50 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 22 maggio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 24 giugno 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5
luglio 2019 il presidente della Camera ha concesso all'impugnazione effetto
sospensivo parziale. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 4 luglio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 in
via edittale il 25 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri
oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano il 3 luglio 2019 relativa al versamento di fr. 2'047.85 a saldo
dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante si è limitata a produrre la
prova del pagamento di un’altra esecuzione (n. __________) giunta allo stadio
della comminatoria di fallimento e ad allegare, sulla scorta di due offerte del
26.
e 28 giugno 2019, di essere in grado di estinguere nel giro di una settimana
gli attestati di carenza rilasciati nei suoi confronti nel 2018 (cinque per fr.
5'287.55 complessivi). La reclamante ha inoltre affermato di poter incassare
velocemente fr. 55'000.– circa grazie a un contratto firmato, che tuttavia non
ha accluso al reclamo. Malgrado ulteriori promesse di pagamento del 12 luglio
(fondate su un contratto di subappalto e un’istanza di conciliazione, che non
forniscono informazioni sulla solvibilità delle controparti) e del 23 settembre
2019.
– in ogni caso tardive (DTF 136 III 295 consid. 3.2) –, non solo la RE 1
non ha estinto alcuno dei cinque attestati di carenza di beni, ma ha visto la
sua situazione esecutiva peggiorare. La Camera ha infatti appurato d’ufficio che dopo la concessione dell’effetto
sospensivo il 5 luglio 2019 le sono stati notificati
quattro nuovi precetti esecutivi, cui essa non ha interposto opposizione, che sommati
a quello già in essere superano fr. 16'000.– complessivi. Inoltre, a due altre
esecuzioni già in fase di pignoramento il 5 luglio, se ne sono aggiunte due nuove
sempre per imposte per un totale di oltre fr. 6'000.–.
2.4
Ciò
porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante continua a
degradarsi (era già fallita il 4 luglio 2018 ed è riuscita a far revocare il
fallimento solo perché il 4 giugno 2018, pochi giorni prima del fallimento e
diversi mesi dopo l’inoltro dell’istanza del 13 febbraio 2018, era
riuscita a pagare il credito dell’istante, v. sentenza della CEF 14.2018.115 del 22 agosto 2018). Non risulta avere la liquidità sufficiente per far fronte ai suoi
impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali e assicurativi. In
queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della
solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto. Essendovi stato concesso effetto sospensivo, il fallimento della RE 1
dev’essere nuovamente pronunciato e pubblicato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il
fallimento della RE 1 da venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 09:00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE
1.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).