14.2019.137
Fallimento. Prospettata vendita di un fondo che avrebbe permesso di tacitare l’istante. Solvibilità
9 settembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.137
Lugano
9 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 7 marzo 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 1° luglio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 7 marzo 2019 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 104'889.95 più
interessi e spese.
Fatti
B. Entro
il termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni
scritte all’istanza e nessuna parte ha chiesto la convocazione di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 1° luglio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 2 luglio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2019
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di essere in procinto di vendere un
suo fondo, il cui ricavato permetterebbe di estinguere il credito dell’istante.
L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda acclusa al
reclamo intesa alla concessione dell’effetto sospensivo.
Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato l’11 luglio 2019 contro la sentenza notificata al
patrocinatore della RE 1 il 2 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento
che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri
oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante non ha invocato alcun motivo di annullamento nel
senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. Anzi, dalle sue stesse allegazioni, relative
alla pretesa imminente vendita della particella n. __________ RFD __________ e
al fatto che il prezzo di alienazione copra l’intero debito ipotecario,
compresa la pretesa fatta valere dall’istante in questa sede, si evince che
tale pretesa non fosse ancora stata estinta al momento della presentazione del
reclamo né che il suo importo fosse stato depositato presso la Camera, per
tacere del fatto che tali allegazioni non sono dimostrate.
D’altronde,
il richiamo al notaio rogante, avv. __________, inteso alla conferma di quanto
allegato dalla reclamante è inammissibile in sede di reclamo, ricordato che non
spetta all’autorità giudiziaria cantonale superiore assumere d’ufficio le prove
suscettibili di giustificare l’annullamento del fallimento, bensì al reclamante
produrle entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid.
3.
). Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto.
2.3
Nulla
cambia al riguardo la circostanza – evidenziata dalla reclamante – che sull’estratto esecutivo da lei prodotto
l’esecuzione promossa dall’istante risulta estinta, poiché
ciò è dovuto al fatto che la stessa è giunta alla pronuncia del fallimento e
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 124 III 123), in caso
di sospensione del fallimento per mancanza di attivi essa non potrebbe più
rinascere, contrariamente alle altre esecuzioni (art. 230 cpv. 4 LEF). Per
contro, qualora il fallimento venisse sospeso o revocato (come chiesto
dalla reclamante), l’esecuzione dell’istante
risorgerebbe, sicché non può essere considerata estinta nel senso dell’art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF.
2.4
Per
abbondanza, va infine osservato come la reclamante non fornisca indicazioni
sulle altre esecuzioni pendenti, in particolare quelle (35 per complessivi fr. 177'847.45)
sfociate in attestati di carenza di beni, che ne attestano ufficialmente l’insolvibilità.
Anche il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (verosimile solvibilità
del debitore) pare così tutto fuorché adempiuto, ciò che costituisce un ulteriore
motivo per respingere il reclamo.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).