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Decisione

14.2019.137

Fallimento. Prospettata vendita di un fondo che avrebbe permesso di tacitare l’istante. Solvibilità

9 settembre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Entro

il termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni

scritte all’istanza e nessuna parte ha chiesto la convocazione di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 1° luglio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 2 luglio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2019

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimen­to, asserendo di essere in procinto di vendere un

suo fondo, il cui ricavato permetterebbe di estinguere il credito dell’istante.

L’indo­­mani il presidente della Camera ha respinto la domanda acclusa al

reclamo intesa alla concessione dell’effetto sospensivo.

Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato l’11 luglio 2019 contro la sentenza notificata al

patrocinatore della RE 1 il 2 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento

che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri

oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante non ha invocato alcun motivo di annullamento nel

senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. Anzi, dalle sue stesse allegazioni, relative

alla pretesa imminente vendita della particella n. __________ RFD __________ e

al fatto che il prezzo di alienazione copra l’intero debito ipotecario,

compresa la pretesa fatta valere dall’istante in questa sede, si evince che

tale pretesa non fosse ancora stata estinta al momento della presentazione del

reclamo né che il suo importo fosse stato depositato presso la Camera, per

tacere del fatto che tali allegazioni non sono dimostrate.

D’altronde,

il richiamo al notaio rogante, avv. __________, inteso alla conferma di quanto

allegato dalla reclamante è inammissibile in sede di reclamo, ricordato che non

spetta all’autorità giudiziaria cantonale superiore assumere d’ufficio le prove

suscettibili di giustificare l’annullamento del fallimento, bensì al reclamante

produrle entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid.

3.

). Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto.

2.3

Nulla

cambia al riguardo la circostanza – evidenziata dalla reclamante – che sull’estratto esecutivo da lei prodotto

l’esecuzione pro­mossa dall’istante risulta estinta, poiché

ciò è dovuto al fatto che la stessa è giunta alla pronuncia del fallimento e

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 124 III 123), in caso

di sospensione del fallimento per mancanza di attivi essa non potrebbe più

rinascere, contrariamente alle altre esecuzioni (art. 230 cpv. 4 LEF). Per

contro, qualora il fallimento venisse sospeso o revocato (come chiesto

dalla reclamante), l’esecuzione dell’istan­­te

risorgerebbe, sicché non può essere considerata estinta nel senso dell’art. 174

cpv. 2 n. 1 LEF.

2.4

Per

abbondanza, va infine osservato come la reclamante non fornisca indicazioni

sulle altre esecuzioni pendenti, in particolare quelle (35 per complessivi fr. 177'847.45)

sfociate in attestati di carenza di beni, che ne attestano ufficialmente l’insolvibilità.

Anche il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (verosimile solvibilità

del debitore) pare così tutto fuorché adempiuto, ciò che costituisce un ulteriore

motivo per respingere il reclamo.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).