14.2019.139
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Motivazione del reclamo. Nozione di riconoscimento di debito
21 novembre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2019.139
14.2019.197
Lugano
21 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promosse con istanze 11
giugno 2019 e 26 agosto 2019 da
RE 1
contro
CO 1 Sagl,
CO 2, __________
giudicando sui reclami dell’11 luglio e del 16 ottobre 2019 presentati
da RE 1 contro le decisioni emesse il 3 luglio e il 7 ottobre 2019 dal Giudice
di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con due precetti esecutivi (n. __________ e n. __________) emessi rispettivamente
il 21 marzo 2019 e l’8 agosto 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE
1 ha escusso per l’incasso di fr. 3'159.70 oltre agli interessi del 5%
dal 31 luglio 2018 sia l’CO 1 Sagl sia il socio della stessa, CO 2, indicando quale titolo di credito rispettivamente
l’“atto
di riconoscimento di debito: Atto di pagamento sottoscritto a __________ il
23.07.2018” e il riconoscimento di pagamento
sottoscritto a __________ il 30.05.2018”. Il socio è
stato escusso inoltre per l’incasso di “spese esecuzioni” di
fr. 250.– e di “spese
amministrative” di fr. 300.–.
B. Avendo l’CO 1 Sagl e CO 2 interposto opposizione ai precetti
esecutivi, con istanze dell’11 giugno 2019 e del 26 agosto 2019 RE 1 ne ha
chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Mendrisio. All’udienza di discussione del 27 giugno 2019 nella causa contro l’CO 1 Sagl l’istante ha confermato la sua
domanda, mentre la convenuta vi si è opposta. Invece, nella causa contro CO 2 è
stato impartito a quest’ultimo un termine per presentare osservazioni scritte.
Egli si è quindi tempestivamente opposto all’istanza con un allegato del 12
settembre 2019, cui l’istante ha spontaneamente replicato con scritto del 26 settembre
2019.
C. Statuendo con decisioni del 3 luglio 2019 nella prima causa e del 7
ottobre 2019 nella seconda, il Giudice di pace ha respinto le istanze e posto a
carico dell’escutente, in entrambe le cause, la tassa di giustizia di fr. 225.–.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami dell’11 luglio 2019 e del 16 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze. Stante l’esito
del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alle controparti per
osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di
procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
l’uno l’11 luglio e l’altro il 17 ottobre 2019 contro le sentenze notificate ad
RE 1 rispettivamente il 4 luglio e l’8 ottobre 2019, in concreto i reclami sono
tempestivi.
1.3 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (v. sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1° settembre 2014, consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi
valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015, consid. 2).
Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
a) Ora, nel secondo reclamo relativo
alla causa contro CO 2, RE 1 non si è minimamente confrontato con l’argomentazione
del Giudice di pace, limitandosi ad allegare che la firma apposta al documento su
cui egli fonda il proprio credito di fr. 3'159.70 sia quella di CO 2, come
risulterebbe dall’indirizzo e-mail “__________” figurante accanto alla sua firma.
Non spende invece una parola sugli appunti del primo giudice secondo cui tale
documento non costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82
cpv. 1 LEF siccome non indica chi è la controparte, non precisa chi sia il
debitore e chi sia il creditore delle somme segnate e invero non riporta cosa
sarebbe stato da fare entro il 31 luglio 2018 circa il premio LAINF e l’indennità
malattia menzionati (motivazione ricalcata dalla sentenza della CEF 14.2019.149
del 26 settembre 2019 [consid. 5.2] relativa alla causa di sequestro tra le
stesse parti e per il medesimo credito). In assenza di sufficiente motivazione,
il reclamo si palesa dunque irricevibile.
b) Per abbondanza va del
resto rilevato che il reclamante neppure tenta di contrastare l’obiezione
sollevata dal convenuto in sede d’osservazioni all’istanza di rigetto, per cui
la frase manoscritta “da
vedere entro il 31/7/18” contenuta in quel documento e
riferita a fr. 3'159.70 indica semplicemente che una discussione a quel
proposito sarebbe dovuta avvenire in un secondo tempo, e non equivale – come
invece pretende il reclamante – a un impegno da parte sua a pagare l’importo in
questione. Per tacere del fatto che nel primo reclamo contro la società (ad 7) RE
1 sostiene che la sua debitrice è la società e non il socio personalmente. Nel
merito il secondo reclamo sarebbe quindi da respingere.
1.4 La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
prima decisione del 3 luglio 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza di
rigetto dell’opposizione diretta contro l’CO 1 Sagl ritenendo che, sebbene lo
scritto firmato da CO 2 il 30 maggio e il 23 luglio 2018 costituisce “solitamente” un
valido titolo di rigetto dell’opposizione, dagli altri atti presentati dall’istante
– ovvero vari solleciti di pagamento e la risposta per e-mail ai solleciti – “non risulta di facile soluzione trovare le
giuste relazioni tra la parte istante, il credito vantato e la parte convenuta”. Il Giudice di pace ha poi rilevato che della documentazione prodotta
non si evince che la controparte, ovvero la CO 1 Sagl, abbia riconosciuto il
debito posto in esecuzione, evidenziando che da nessuna parte figura la sua
firma.
4. Nel
primo reclamo contro la società RE 1 sostiene che sebbene il preteso
riconoscimento di debito sia stato firmato da CO 2, è stata in realtà l’CO 1
Sagl a riconoscere di dovergli fr. 3'159.70 entro il 31 luglio 2018,
avendo CO 2 – in qualità di socio al 50%, procuratore e dipendente a tempo
pieno – firmato per conto della società. Non a caso, a mente del reclamante, CO
2 ha indicato nel precetto esecutivo nella voce “visto di notificazione” il proprio
nominativo seguito dal termine “procuratore”.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giu-dice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447, consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2 Nella
fattispecie, contrariamente a quanto accennato dal Giudice di pace, lo scritto firmato
da CO 2 il 30 maggio e il 23 luglio 2018 (doc. A) non adempie i requisiti dell’art.
82 cpv. 1 LEF (v. sopra consid. 5.1). In effetti, la sua firma figura sotto la
frase manoscritta – relativa all’importo di fr. 3'159.70 pure scritto a mano
– “da vedere entro il
31.07.18”, da cui non risulta alcuna volontà di pagare
né tanto meno di riconoscere all’escutente – per altro nemmeno menzionato nel
documento – tale somma di denaro senza riserve né condizioni. In assenza di un valido riconoscimento di debito, il destino del primo
reclamo è segnato. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva il reclamante
del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di
far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 79 LEF e sopra consid. 2).
6. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per
osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.
7. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, pari a fr. 3'159.70 nella prima causa e a fr. 3'709.70
nella seconda, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ contro l’CO
1 Sagl (inc. 14.2019.139) è respinto.
2. Il
reclamo nella causa __________ contro CO 2 (inc. 14.2019.197) è irricevibile.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
– ;
– __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).