14.2019.14
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari. Transazione giudiziale. Carente indicazione dei contributi posti in esecuzione. Verifica dell’identità con il titolo di rigetto
18 giugno 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.14
Lugano
18 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 23 ottobre 2018 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 gennaio 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con un primo precetto esecutivo n. __________
emesso il 17 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, PINT1 1 ha
escusso il marito RE 1 per l’incasso dei sette contributi alimentari maturati
dal maggio al novembre del 2017, ognuno di fr. 4'300.–, oltre agli
interessi del 5% dal 6° giorno di ogni rispettivo mese, indicando quale titolo
di credito il “verbale udienza
22.2.16 della Pretura di Locarno-Città”.
B. Con
un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2018 sempre
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso il marito per l’incasso
di fr. 52'900.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2017, indicando
quale titolo di credito il “contributo
alimentare dicembre 2017 (verbale udienza 22.2.2016 Pretura di
Locarno-Città)”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con un’unica
istanza del 23 ottobre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, precisando che il secondo
precetto esecutivo verte sugli alimenti per lei (fr. 4'300.– mensili) e la
figlia __________ (fr. 1'100.– mensili) dal dicembre del 2017 al settembre
del 2018 (10 mesi), dedotto l’unico versamento del padre per la figlia, di fr. 1'100.–.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 novembre 2018.
D. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2019, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta al primo precetto esecutivo limitatamente a fr. 29'500.–,
oltre agli interessi del 5% dal 6 maggio 2017 su fr. 3'700.– e su ogni
singolo contributo di fr. 4'300.– da giugno a novembre 2017 dal 6 del rispettivo mese, mentre per quanto attiene al
secondo precetto esecutivo ha limitato il rigetto a fr. 47'500.–, oltre
agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2017. Le spese processuali di complessivi fr. 550.–
sono state poste a carico dell’istante
in ragione di 1/10 e per i rimanenti 9/10 a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1'600.– a
titolo di ripetibili parziali.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2019 per ottenerne –
previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione
dell’istanza. Con decreto dell’11 febbraio 2019 il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 25
febbraio 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 gennaio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 l’11 gennaio, in concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno utile, è
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto considerato che l’accordo
“provvisorio” concluso tra le parti in occasione dell’udienza del 22 febbraio 2016
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione – ciò che
peraltro era già stato appurato in una precedente procedura esecutiva avviata dall’istante nel maggio 2017 – osservando
come l’escusso, nonostante ne contestasse la validità, non
ha dimostrato che il medesimo sia stato nel frattempo soppresso o modificato da
una nuova decisione. In merito all’asserita assenza d’identità tra l’istante e
la creditrice indicata sul secondo precetto esecutivo, il primo giudice ha
rilevato che RE 1 non poteva avere avuto alcun dubbio sull’identità dell’escutente
e istante. Del resto egli non
ha mai dimostrato né tantomeno affermato che vi fosse un’altra persona con il medesimo nome di sua moglie che avrebbe potuto agire
contro di lui per la medesima pretesa.
Il
Pretore aggiunto ha poi ritenuto evidente che, nonostante la mancata
indicazione delle mensilità pretese col secondo precetto esecutivo, CO 1 non intendesse escutere l’ex marito per il solo mese di dicembre 2017, circostanza peraltro debitamente
precisata con l’istanza, sulla quale l’escusso ha potuto prendere posizione. Il
primo giudice ha poi corretto un errore dell’istante, deducendo i fr. 1'400.– (anziché fr. 1'100.–)
già corrisposti da RE 1, e tolto i contributi per la
figlia __________, di complessivi fr. 5'100.–, poiché solo l’Ufficio del
sostegno sociale è legittimato a procederne all’incasso. Per questo motivo, la
pretesa di fr. 52'900.−
richiesta col secondo precetto esecutivo è stata limitata a fr. 47'500.−. Il Pretore aggiunto ha infine accolto l’eccezione
di compensazione sollevata dall’escusso per fr. 600.– con una sua pretesa
per ripetibili stabilita in una precedente procedura di stralcio, sicché ha
limitato il rigetto dell’opposizione al primo precetto esecutivo a fr. 29'500.− (anziché fr. 30'100.−).
4. Nel
reclamo RE 1 solleva nuovamente l’assenza d’identità tra la persona
indicata nel verbale di udienza prodotto quale titolo di rigetto (PINT1 1, __________)
e l’escutente indicato sul secondo precetto esecutivo e sull’istanza (CO 1, __________),
sostenendo che incombeva a quest’ultima dimostrare di essere la medesima
persona. Oltre a ciò, egli ritiene poi inammissibile che nonostante il chiaro
tenore del secondo precetto esecutivo – che indicava quale titolo di credito il
contributo alimentare per il mese di dicembre 2017 – l’istante abbia
successivamente esteso la sua richiesta fino al settembre del 2018. Al
proposito il reclamante, avvalendosi anche della giurisprudenza del Tribunale
federale e di questa Camera, ricorda che in caso di prestazioni periodiche come
quelle della presente fattispecie, è necessario che l’escutente menzioni con
esattezza il periodo per il quale intende incassare la propria pretesa. Per
questo motivo, siccome l’unico contributo alimentare indicato dalla controparte
è quello del dicembre del 2017 – circostanza peraltro confortata dal fatto che
gli interessi sono stati richiesti sull’intero importo da tale mese e non su
ogni singolo contributo – per il reclamante l’opposizione al secondo precetto
esecutivo doveva essere mantenuta quantomeno per tutte le mensilità non
menzionate sul medesimo.
In
via subordinata, egli ritiene scorretto che gli interessi di mora decorrano per
l’intera somma richiesta dal mese di dicembre 2017.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 si duole che il reclamante insista nel
fingere di non conoscere l’identità di chi l’ha escusso, in una procedura –
quella a tutela dell’unione coniugale – in cui le uniche due parti sono moglie
e marito, peraltro già confrontatesi davanti alla Camera sulla base del
medesimo titolo esecutivo. In merito alla mancata indicazione, sul secondo precetto,
dei singoli importi dovuti da dicembre 2017 a settembre 2018 l’istante – che al
momento della domanda di esecuzione non era patrocinata – ritiene che tale
circostanza non possa essere invocata da controparte in urto col principio
della buona fede. D’altronde, con le sue osservazioni all’istanza l’escusso ha
dimostrato di aver compreso che l’importo indicato sul precetto non poteva
corrispondere alla sola mensilità di dicembre 2017, sicché le sue censure,
meramente dilatorie, non possono ch’essere respinte.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente
perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di
esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di
vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella
fattispecie non è più contestato in questa sede – ed è pacifico (v. sentenza
della CEF 14.2017.139 dell’11 gennaio 2018, consid. 4.1) – che l’intesa
raggiunta dalle parti all’udienza del 22 febbraio 2016, debitamente
verbalizzata dal Pretore, soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e
va quindi parificata a una decisione esecutiva, costituendo quindi un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le mensilità di fr. 4'300.–
per la moglie e di fr. 1'110.– per la figlia convenute a titolo di
contributo alimentare (doc. B, dispositivi n. 7 e 7).
6.2 In
merito alla pretesa assenza d’identità tra sua moglie, come indicata sul noto
verbale d’udienza del 2016 (PINT1 1), e l’istante nella presente procedura di
rigetto (CO 1), il reclamante si limita a ribadire, su un piano puramente
formale, che spettava a lei dimostrare l’identità in questione, siccome non era
evincibile dagli atti. Sul piano sostanziale egli non si spinge però fino a
sostenere di avere dubbi sulla persona dell’istante. Né in prima né in seconda
istanza. Come rilevato dal primo giudice, la sua censura è pertanto contraria
al principio della buona fede, che vieta un’applicazione meramente formalistica
del diritto (art. 2 cpv. 2 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_34/2016 del
30 maggio 2016 consid. 3.3). È del resto noto a questa Camera che CO 1 è il
cognome da nubile di PINT1 1, come risulta dalla banca
dati relativa al movimento della popolazione (MovPop), sotto la voce “genitori” della
scheda relativa alla figlia comune __________.
6.3 Per
quanto concerne le pretese dell’istante, contestata in questa sede è unicamente
la somma di fr. 52'900.– richiesta per il “contributo alimentare dicembre 2017” (secondo la dicitura figurante sul secondo precetto esecutivo),
riconosciuta dal Pretore aggiunto limitatamente a fr. 47'500.– dopo aver
dedotto, per fr. 5'100.–, i versamenti effettuati dall’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento a favore della figlia __________ (doc. 4)
e la rimanenza di fr. 300.– risultante dal pagamento di fr. 1'400.– effettuato
dall’escusso a parziale estinzione del suo debito. Col reclamo, RE 1
ribadisce l’inammissibilità dell’estensione del rigetto ai mesi indicati solo
nell’istanza e non sul precetto esecutivo, atto quest’ultimo che deve
menzionare, ove verta su prestazioni periodiche, esattamente il periodo per il
quale si procede.
a) Ove l’esecuzione tenda all’incasso di prestazioni
periodiche, quali ad esempio i contributi di mantenimento,
Fatti
i salari o le pigioni, il Tribunale federale esige, sulla scorta degli art. 67
cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF, che la domanda di esecuzione e il precetto
esecutivo indichino l’esatto periodo per il quale la parte escutente intende procedere nei confronti del debitore
(sentenza del Tribunale federale 5A_413/2011 del 22 luglio 2011, consid. 2,
pubblicata in: BlSchK 2013, pag. 19), anche se esse
derivano dalla medesima causale (“Rechtsgrund”), dal momento che si tratta comunque
di crediti distinti tra loro, soggetti ognuno al proprio destino. Lo scopo di
tale esigenza è di permettere all’escusso di capire, unitamente alle altre
indicazioni figuranti sul precetto esecutivo, quale sia il credito posto in
esecuzione, onde permettergli di prendere posizione (DTF 141 III 176 consid.
2.2.2) e decidere se interporre opposizione, se del caso parziale (sentenza del
Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.2). Una
designazione succinta del credito è quindi sufficiente purché il debitore possa,
in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai
rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018
del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara da non
poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti
(sentenza della CEF 15.2013.116 dell’11 febbraio 2014 consid. 2.1, massimata in
RtiD 2014 II 885 n. 49c),
fermo restando che una designazione insufficiente al riguardo non determina la
nullità del precetto esecutivo,
ma unicamente la sua annullabilità (DTF 121 III 19 consid. 2/a; già citata sentenza del Tribunale
federale 5A_861/2013 consid. 2.2).
aa) Secondo la medesima giurisprudenza (DTF 141 III 176 consid. 2.2.2), l’escusso
non dev’essere costretto a interporre opposizione per ottenere, in una
procedura di rigetto successiva o in una causa di riconoscimento di debito,
informazioni sul credito vantato dall’escutente. In linea di massima è
mediante ricorso (art. 17 LEF) ch’egli deve far valere che la causa del credito
posto in esecuzione non è riconoscibile, anche tenuto conto dell’intero
contesto (DTF 121 III 18 consid. 2/aa). Fatta salva la nullità del precetto
esecutivo, il debitore non può invocare una simile censura solo nella procedura
di rigetto dell’opposizione (sentenze del
Tribunale federale 5A_169/2009 del 3
novembre 2009 consid. 2.1 e 5A_586/2008 del 22 ottobre 2008 consid. 3).
bb) Secondo parte della
dottrina e della giurisprudenza cantonale, l’istanza di
rigetto dev’essere respinta allorquando il precetto non specifichi il periodo
per il quale sono richiesti i contributi, siccome il giudice non potrebbe verificare
l’identità tra il credito menzionato sul precetto esecutivo e quello risultante
dal titolo di rigetto (Abbet in : Abbet/Veuillet
(ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 91 ad art. 80 LEF ; Hansjörg
Peter in: BlSchK 2013, pagg. 32 e 33, che pare
addirittura considerare nullo il precetto esecutivo contrariamente al Tribunale
federale [consid. 6.3/a];
Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 37 e 40 ad
art. 80 LEF e i rinvii, e in: Ergänzungsband
zur 2. Auflage 2017, n. 40/e ad art. 80 LEF; sentenze dell’Obergericht
turgoviese del 31 gennaio 2011, BlSchK 2013, 30, e del Tribunale cantonale
vodese del 16 marzo 2012, BlSchK 2013, 32).
Per altri tribunali cantonali,
per contro, il mancato ricorso contro il precetto esecutivo sana la carente designazione del periodo esatto per
cui l’escutente intende procedere, che
risulta così senza rilievo per il giudice del rigetto, purché tale periodo
risulti in modo univoco dal materiale processuale tempestivamente prodotto in
sede di rigetto (sentenze dell’Obergericht argoviese del 22 ottobre
2001, in AGVE 2001, pag. 46 consid. 1/a, del Tribunale cantonale grigionese del
21 ottobre 2009, in BlSchK 2013, 31, e della CEF 14.2009.61 del 15 settembre
2009, RtiD 2010 I 791 n. 54c, consid. 3). Oppure, perlomeno, la censura dell’insufficiente
specificazione del credito nel precetto esecutivo può essere presa in
considerazione in sede di rigetto soltanto con un certo ritegno (sentenza del
Kantonsgericht sangallese, GVP 2013 n. 80).
b) È eccessivo il formalismo
fine a sé stesso, avulso dallo scopo soggiacente all’esigenza di forma
prevista dalla legge. Anche l’invocazione di una violazione formale non
merita protezione se è incompatibile con il principio della buona fede (art. 2
cpv. 2 CC), pure nelle procedure di esecuzione e fallimenti (DTF 105 III 83
consid. 2). Ciò vale anche per i requisiti formali stabiliti dagli art. 67 e 69
LEF per la domanda d’esecuzione e il precetto esecutivo, siano essi riferiti
alla designazione delle parti (v. ad esempio: DTF 120 III 14 consid. 1/c) o
alla descrizione del credito. Sapere se tale designazione, tenuto conto dell’insieme
delle circostanze note all’escusso, è sufficiente e univoca va esaminato caso
per caso. Quindi il solo fatto che il periodo per cui sono richieste
prestazioni ricorrenti non sia precisato sul precetto non basta ancora, in sé,
a considerarlo viziato.
aa) Trattandosi di un
requisito formale relativo a un atto esecutivo, compete unicamente all’autorità
di vigilanza di esaminarlo nel quadro di un ricorso (secondo l’art. 17 LEF)
tempestivamente inoltrato contro il precetto esecutivo reputato incompleto o
Considerandi
equivoco. In assenza di ricorso, un eventuale dubbio interpretativo non può
essere sollevato solo in sede di rigetto (già citate sentenze del Tribunale federale 5A_740/2018
consid. 6.1.2 e 5A_169/2009, consid. 2.2; sopra consid. 6).
Non può essere seguita l’opinione
contraria di Staehelin (op. cit. [Ergänzungsband], n. 40/e ad
art. 80). Contestare (con opposizione) il credito posto in esecuzione è diverso
dal contestare l’insufficiente sua descrizione sul precetto esecutivo. È
contrario alla buona fede aspettare la fase del rigetto dell’opposizione per
eccepire una violazione formale che non ha avuto alcun pregiudizio per l’escusso,
o perché sapeva, doveva sapere o è reputato sapere (per non essersene doluto
prima) quale credito sia posto in esecuzione, oppure perché tale informazione,
da lui non chiesta in precedenza, risulta dall’istanza di rigetto o dalla
relativa documentazione. Una rettifica delle indicazioni manifestamente errate
o incomplete sul precetto esecutivo è poi possibile, a cura dell’ufficio d’esecuzione
(per la designazione delle parti: DTF 120 III 13 consid. 1/b). Ad ogni modo, è inerente al sistema d’impugnazione previsto dalla
LEF che menzioni errate o incomplete del precetto esecutivo, se non sono
tempestivamente contestate, possano poi essere eventualmente riportate sull’attestato
di carenza di beni.
bb) Non incombe dunque al
giudice del rigetto determinarsi su potenziali insufficienze formali della
descrizione del credito sul precetto esecutivo. Egli deve verificare, in
particolare, l’identità tra tale credito e quello risultante dal titolo di
rigetto prodotto dall’escutente, e respingere l’istanza se il credito è dovuto in
virtù di un altro titolo di quello indicato nel precetto esecutivo (nota sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018
consid. 6.1.2). Designazioni
formalmente diverse di
titoli che sono materialmente identici non sono però di rilievo se l’escusso,
cui spetta contestare in modo circostanziato i fatti allegati dall’escutente
(art. 55 CPC), non allega l’esistenza di titoli effettivamente distinti (cfr. stessa
sentenza, consid. 6.2). In altre parole, il giudice del rigetto non può
respingere l’istanza semplicemente perché la designazione del credito sul
precetto è incompleta (v. sentenza della CEF 14.2013.39 del 3 giugno 2013
consid. 3.1, in cui il periodo cui si riferiscono gli alimenti richiesti è
stato dedotto implicitamente dalla menzione sul precetto di due diffide
per mora), errata (v. sentenza della CEF 14.2009.66 già citata,
consid. 2), ambigua o
formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di
rigetto, ma solo se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a sua
disposizione, che quella posta in esecuzione sia (perlomeno in parte) la stessa
pretesa risultante dal titolo.
6.4
Nel
caso specifico è evidente – e nemmeno il reclamante lo contesta – che l’importo
di fr. 52'900.– preteso col secondo precetto esecutivo non poteva
riferirsi alla sola mensilità di dicembre 2017 (di fr. 4'300.– per la
moglie e di fr. 1'100.– mensili per la figlia __________) come indicato
sul medesimo (“contributo
alimentare dicembre 2017 (verbale udienza 22.2.2016 Pretura di Locarno-Città)”. Quale fosse la volontà dell’escutente risulta però chiaramente dall’istanza,
con cui ha precisato trattarsi degli alimenti per lei e la figlia (fr. 5'400.–
mensili complessivi) dal dicembre del 2017 al settembre del 2018 (10 mesi),
dedotto l’unico versamento del padre per __________, asseritamente di fr. 1'100.–.
Non sussistono quindi dubbi sull’identità tra credito posto in esecuzione e
titolo indicato sul precetto e prodotto con l’istanza.
Il
problema è semmai che, al momento della notifica del precetto esecutivo, in
assenza di precisazioni sul calcolo dell’importo posto in esecuzione (specie per
quanto riguarda le beneficiarie, madre e/o figlia), contrariamente all’opinione
del Pretore aggiunto l’escusso non poteva determinare esattamente i crediti
posti in esecuzione. Sta però di fatto ch’egli non ha interposto ricorso. Che l’indicazione
del credito fosse corretta “dal
punto di vista formale” (reclamo, pag. 6 a metà) nulla
muta, perché l’errore (o incompletezza) era ovvio, di modo che RE 1 avrebbe
dovuto contestare la regolarità del precetto esecutivo qualora non avesse
capito precisamente quali crediti erano dedotti in esecuzione e qualora ciò
fosse stato di rilievo per la sua decisione se interporre opposizione. Eccepire
tale irregolarità formale solo con la risposta all’istanza di rigetto non solo
è tardivo, ma è manifestamente abusivo perché a quel momento era chiaro per l’escusso,
sulla scorta dell’istanza, quali crediti vantasse la moglie e quindi aveva
tutti gli elementi per difendere efficacemente i propri diritti. Limitarsi, in queste circostanze, a
censurare la violazione del presupposto formale dell’art.
67.
cpv. 1 n. 4 LEF senza poter lamentare alcun pregiudizio concreto è
manifestamente abusivo, perché ciò equivale a esercitare un diritto in
contrasto con lo scopo che la norma richiamata intende proteggere (cfr. DTF
131.
III 539 consid. 4.2 e 131 I 177 consid. 6.1; Chappuis in: Commentaire romand, Code civil I,
2010, n. 32 ad art. 2 CC) – nel caso concreto la
corretta informazione dell’escusso. La decisione impugnata resiste di
conseguenza alla critica.
6.5
Il
reclamante rileva invece a ragione che il Pretore aggiunto, contrariamente a
quanto fatto per la prima esecuzione, nella seconda ha erratamente fatto
decorrere gli interessi di mora tutti dal 6 dicembre 2017, anziché da ogni
singola scadenza mensile “anticipata” (doc. B, dispositivo n. 7 e 8), ossia per prassi dal sesto giorno del
relativo mese. Occorre inoltre dedurre per ogni mensilità gli acconti versati
dal reclamante (doc. 2) e gli anticipi dell’ente pubblico (doc. 4). Su questo
punto il reclamo è fondato e la decisione impugnato va in definitiva riformata
limitatamente alla questione degli interessi.
7.
La
tassa per il presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza pressoché
totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in questa sede
limitato a fr. 47'500.–, supera la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 47'500.– oltre
agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2017 su fr. 5'400.–, dal 6 gennaio
2018 su fr. 5'300.–, dal 6 febbraio 2018 su fr. 5'200.–, dal 6 marzo
2018 su fr. 5'200.–, dal 6 aprile 2018 su fr. 4'900.–, dal 6 maggio
2018 su fr. 4'300.–, dal 6 giugno 2018 su fr. 4'300.–, dal 6 luglio
2018 su fr. 4'300.–, dal 6 agosto 2018 su fr. 4'300.– e dal 6
settembre 2018 su fr. 4'300.–.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla
controparte fr. 1'200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. , , ;
– avv. , , .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).