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Decisione

14.2019.14

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari. Transazione giudiziale. Carente indicazione dei contributi posti in esecuzione. Verifica dell’identità con il titolo di rigetto

18 giugno 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i salari o le pigioni, il Tribunale federale esige, sulla scorta degli art. 67

cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF, che la domanda di esecuzione e il precetto

esecutivo indichino l’esatto periodo per il quale la parte escutente intende procedere nei confronti del debitore

(sentenza del Tribunale federale 5A_413/2011 del 22 luglio 2011, consid. 2,

pubblicata in: BlSchK 2013, pag. 19), anche se esse

derivano dalla medesima causale (“Rechtsgrund”), dal momento che si tratta comunque

di crediti distinti tra loro, soggetti ognuno al proprio destino. Lo scopo di

tale esigenza è di permettere all’escusso di capire, unitamente alle altre

indicazioni figuranti sul precetto esecutivo, quale sia il credito posto in

esecuzione, onde permettergli di prendere posizione (DTF 141 III 176 consid.

2.2.2) e decidere se interporre opposizione, se del caso parziale (sentenza del

Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.2). Una

designazione succinta del credito è quindi sufficiente purché il debitore possa,

in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai

rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018

del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara da non

poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti

(sentenza della CEF 15.2013.116 dell’11 febbraio 2014 consid. 2.1, massimata in

RtiD 2014 II 885 n. 49c),

fermo restando che una designazione insufficiente al riguardo non determina la

nullità del precetto esecutivo,

ma unicamente la sua annullabilità (DTF 121 III 19 consid. 2/a; già citata sentenza del Tribunale

federale 5A_861/2013 consid. 2.2).

aa) Secondo la medesima giurisprudenza (DTF 141 III 176 consid. 2.2.2), l’escusso

non dev’essere costretto a interporre opposizione per ottenere, in una

procedura di rigetto successiva o in una causa di riconoscimento di debito,

informazioni sul credito vantato dal­l’escutente. In linea di massima è

mediante ricorso (art. 17 LEF) ch’egli deve far valere che la causa del credito

posto in esecuzione non è riconoscibile, anche tenuto conto dell’intero

contesto (DTF 121 III 18 consid. 2/aa). Fatta salva la nullità del precetto

esecutivo, il debitore non può invocare una simile censura solo nella procedura

di rigetto dell’opposizione (sentenze del

Tribunale federale 5A_169/2009 del 3

novembre 2009 consid. 2.1 e 5A_586/2008 del 22 ottobre 2008 consid. 3).

bb) Secondo parte della

dottrina e della giurisprudenza cantonale, l’i­­stanza di

rigetto dev’essere respinta allorquando il precetto non specifichi il periodo

per il quale sono richiesti i contributi, siccome il giudice non potrebbe verificare

l’identità tra il credito menzionato sul precetto esecutivo e quello risultante

dal titolo di rigetto (Abbet in : Abbet/Veuillet

(ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 91 ad art. 80 LEF ; Hansjörg

Peter in: BlSchK 2013, pagg. 32 e 33, che pare

addirittura considerare nullo il precetto esecutivo contrariamente al Tribunale

federale [consid. 6.3/a];

Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 37 e 40 ad

art. 80 LEF e i rinvii, e in: Ergänzungsband

zur 2. Auflage 2017, n. 40/e ad art. 80 LEF; sentenze dell’Obergericht

turgoviese del 31 gennaio 2011, BlSchK 2013, 30, e del Tribunale cantonale

vodese del 16 marzo 2012, BlSchK 2013, 32).

Per altri tribunali cantonali,

per contro, il mancato ricorso contro il precetto esecutivo sana la carente designazione del periodo esatto per

cui l’escutente intende procedere, che

risulta così senza rilievo per il giudice del rigetto, purché tale periodo

risulti in modo univoco dal materiale processuale tempestivamente prodotto in

sede di rigetto (sentenze dell’Obergericht argoviese del 22 ottobre

2001, in AGVE 2001, pag. 46 consid. 1/a, del Tribunale cantonale grigionese del

21 ottobre 2009, in BlSchK 2013, 31, e della CEF 14.2009.61 del 15 settembre

2009, RtiD 2010 I 791 n. 54c, consid. 3). Oppure, perlomeno, la censura dell’insufficiente

specificazione del credito nel precetto esecutivo può essere presa in

considerazione in sede di rigetto soltanto con un certo ritegno (sentenza del

Kantonsgericht sangallese, GVP 2013 n. 80).

b) È eccessivo il formalismo

fine a sé stesso, avulso dallo scopo sog­giacente all’esigenza di forma

prevista dalla legge. Anche l’in­­vocazione di una violazione formale non

merita protezione se è incompatibile con il principio della buona fede (art. 2

cpv. 2 CC), pure nelle procedure di esecuzione e fallimenti (DTF 105 III 83

consid. 2). Ciò vale anche per i requisiti formali stabiliti dagli art. 67 e 69

LEF per la domanda d’esecuzione e il precetto esecutivo, siano essi riferiti

alla designazione delle parti (v. ad esempio: DTF 120 III 14 consid. 1/c) o

alla descrizione del credito. Sapere se tale designazione, tenuto conto dell’insieme

delle circostanze note all’e­­scusso, è sufficiente e univoca va esaminato caso

per ca­so. Quindi il solo fatto che il periodo per cui sono richieste

prestazioni ricorrenti non sia precisato sul precetto non basta ancora, in sé,

a considerarlo viziato.

aa) Trattandosi di un

requisito formale relativo a un atto esecutivo, compete unicamente all’autorità

di vigilanza di esaminarlo nel quadro di un ricorso (secondo l’art. 17 LEF)

tempestivamente inoltrato contro il precetto esecutivo reputato incompleto o

Considerandi

equivoco. In assenza di ricorso, un eventuale dubbio interpretativo non può

essere sollevato solo in sede di rigetto (già citate sentenze del Tri­bunale federale 5A_740/2018

consid. 6.1.2 e 5A_169/2009, consid. 2.2; sopra consid. 6).

Non può essere seguita l’opinione

contraria di Staehelin (op. cit. [Ergänzungsband], n. 40/e ad

art. 80). Contestare (con opposizione) il credito posto in esecuzione è diverso

dal contestare l’in­­sufficiente sua descrizione sul precetto esecutivo. È

contrario alla buona fede aspettare la fase del rigetto dell’opposizione per

eccepire una violazione formale che non ha avuto alcun pregiudizio per l’escusso,

o perché sapeva, doveva sapere o è reputato sapere (per non essersene doluto

prima) quale credito sia posto in esecuzione, oppure perché tale informazione,

da lui non chiesta in precedenza, risulta dall’istanza di rigetto o dalla

relativa documentazione. Una rettifica delle indicazioni manifestamente errate

o incomplete sul precetto esecutivo è poi possibile, a cura dell’uf­­ficio d’esecuzione

(per la designazione delle parti: DTF 120 III 13 consid. 1/b). Ad ogni modo, è inerente al sistema d’impu­gnazione previsto dalla

LEF che menzioni errate o incomplete del precetto esecutivo, se non sono

tempestivamente contestate, possano poi essere eventualmente riportate sull’attestato

di carenza di beni.

bb) Non incombe dunque al

giudice del rigetto determinarsi su potenziali insufficienze formali della

descrizione del credito sul precetto esecutivo. Egli deve verificare, in

particolare, l’identità tra tale credito e quello risultante dal titolo di

rigetto prodotto dall’escutente, e respingere l’istanza se il credito è dovuto in

virtù di un altro titolo di quello indicato nel precetto esecutivo (nota sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018

consid. 6.1.2). Designazioni

formalmente diverse di

titoli che sono materialmente identici non sono però di rilievo se l’escusso,

cui spetta contestare in modo circostanziato i fatti allegati dall’escutente

(art. 55 CPC), non allega l’esistenza di titoli effettivamente distinti (cfr. stessa

sentenza, consid. 6.2). In altre parole, il giudice del rigetto non può

respingere l’istanza semplicemente perché la designazione del credito sul

precetto è incompleta (v. sentenza della CEF 14.2013.39 del 3 giugno 2013

consid. 3.1, in cui il periodo cui si riferiscono gli alimenti richiesti è

stato dedotto implicitamente dalla menzione sul precetto di due diffide

per mora), errata (v. sentenza della CEF 14.2009.66 già citata,

consid. 2), ambigua o

formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di

rigetto, ma solo se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a sua

disposizione, che quella posta in esecuzione sia (perlomeno in parte) la stessa

pretesa risultante dal titolo.

6.4

Nel

caso specifico è evidente – e nemmeno il reclamante lo contesta – che l’importo

di fr. 52'900.– preteso col secondo precetto esecutivo non poteva

riferirsi alla sola mensilità di dicembre 2017 (di fr. 4'300.– per la

moglie e di fr. 1'100.– mensili per la figlia __________) come indicato

sul medesimo (“contributo

alimentare dicembre 2017 (verbale udienza 22.2.2016 Pretura di Locarno-Cit­tà)”. Quale fosse la volontà dell’escutente risulta però chiaramente dall’istanza,

con cui ha precisato trattarsi degli alimenti per lei e la figlia (fr. 5'400.–

mensili complessivi) dal dicembre del 2017 al settembre del 2018 (10 mesi),

dedotto l’unico versamento del padre per __________, asseritamente di fr. 1'100.–.

Non sussistono quindi dubbi sull’identità tra credito posto in esecuzione e

titolo indicato sul precetto e prodotto con l’istanza.

Il

problema è semmai che, al momento della notifica del precetto esecutivo, in

assenza di precisazioni sul calcolo dell’importo posto in esecuzione (specie per

quanto riguarda le beneficiarie, madre e/o figlia), contrariamente all’opinione

del Pretore aggiunto l’escusso non poteva determinare esattamente i crediti

posti in esecuzione. Sta però di fatto ch’egli non ha interposto ricorso. Che l’indicazione

del credito fosse corretta “dal

punto di vista formale” (reclamo, pag. 6 a metà) nulla

muta, perché l’errore (o incompletezza) era ovvio, di modo che RE 1 avrebbe

dovuto contestare la regolarità del precetto esecutivo qualora non avesse

capito precisamente quali crediti erano dedotti in esecuzione e qualora ciò

fosse stato di rilievo per la sua decisione se interporre opposizione. Eccepire

tale irregolarità formale solo con la risposta all’istanza di rigetto non solo

è tardivo, ma è manifestamente abusivo perché a quel momento era chiaro per l’e­­scusso,

sulla scorta dell’istanza, quali crediti vantasse la moglie e quindi aveva

tutti gli elementi per difendere efficacemente i propri diritti. Limitarsi, in queste circostanze, a

censurare la violazione del pre­supposto formale dell’art.

67.

cpv. 1 n. 4 LEF senza poter lamentare alcun pregiudizio concreto è

manifestamente abusivo, perché ciò equivale a esercitare un diritto in

contrasto con lo scopo che la norma richiamata intende proteggere (cfr. DTF

131.

III 539 consid. 4.2 e 131 I 177 consid. 6.1; Chappuis in: Commentaire romand, Code civil I,

2010, n. 32 ad art. 2 CC) – nel caso concreto la

corretta informazione dell’e­­scusso. La decisione impugnata resiste di

conseguenza alla critica.

6.5

Il

reclamante rileva invece a ragione che il Pretore aggiunto, contrariamente a

quanto fatto per la prima esecuzione, nella seconda ha erratamente fatto

decorrere gli interessi di mora tutti dal 6 dicembre 2017, anziché da ogni

singola scadenza mensile “anticipata” (doc. B, dispositivo n. 7 e 8), ossia per prassi dal sesto giorno del

relativo mese. Occorre inoltre dedurre per ogni mensilità gli acconti versati

dal reclamante (doc. 2) e gli anticipi del­l’ente pubblico (doc. 4). Su questo

punto il reclamo è fondato e la decisione impugnato va in definitiva riformata

limitatamente alla questione degli interessi.

7.

La

tassa per il presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza pressoché

totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in questa sede

limitato a fr. 47'500.–, supera la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzio­ne di

Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 47'500.– oltre

agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2017 su fr. 5'400.–, dal 6 gennaio

2018 su fr. 5'300.–, dal 6 febbraio 2018 su fr. 5'200.–, dal 6 marzo

2018 su fr. 5'200.–, dal 6 aprile 2018 su fr. 4'900.–, dal 6 maggio

2018 su fr. 4'300.–, dal 6 giugno 2018 su fr. 4'300.–, dal 6 luglio

2018 su fr. 4'300.–, dal 6 agosto 2018 su fr. 4'300.– e dal 6

settembre 2018 su fr. 4'300.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla

controparte fr. 1'200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. , , ;

– avv. , , .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).