14.2019.141
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di noleggio di veicolo. Opposizione parziale. Riconoscimento di colpa per un danno non quantificato
14 novembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.141
Lugano
14 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Rovana promossa con istanza 20 maggio
2019 da
CO 1
(titolare della ditta individuale CO 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 luglio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Cevio, CO 1, titolare della ditta individuale CO 1, ha escusso
RE 1 per l’incasso di fr. 1'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2018,
indicando quale motivo di credito un “danno a furgone di noleggio”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo per fr. 500.–,
con istanza del 20 maggio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio per fr. 1'000.–
alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 27 maggio 2017. Con replica del 7
giugno 2019 la parte istante ha riconfermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 5 luglio 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta per fr. 1'000.–,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 luglio 2019 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 2 agosto 2019, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo. Con replica dell’8 agosto 2019 il reclamante ha
confermato la propria domanda, mentre nella duplica del 15 agosto 2019 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista, poi ulteriormente contestato dal
reclamante con scritto del 21 agosto 2019.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 luglio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 luglio,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza di rigetto dopo
aver constatato che RE 1 ha firmato il contratto di noleggio del 31 dicembre
2018, accettando le condizioni generali secondo cui in caso di danneggiamento
egli si prende a carico i primi fr. 1'000.– a titolo di franchigia. Il primo giudice ha inoltre evidenziato che secondo la perizia della
PI 1 prodotta da CO 1 il costo della riparazione ammonta a fr. 1'523.75 e che RE 1 ha ammesso di aver causato
un danno al veicolo noleggiato apponendo sullo stesso contratto di noleggio, al
momento della restituzione del veicolo avvenuta lo stesso 31 dicembre 2018, una
seconda firma sotto la frase manoscritta seguente: “danno veicolo fiancata destra come da fotografie
31.12.2018, firma cliente per riconoscimento colpa”.
4. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non aver tenuto conto nella
decisione della controperizia da lui fornita in sede d’osservazioni all’istanza,
per altro allestita dallo stesso esperto della PI 1 a cui si è rivolto l’istante, secondo cui l’ammontare del danno sarebbe
in realtà di soli fr. 596.35, che a suo dire – contrariamente a quello
precedentemente indicato in fr. 1'523.75 – corrisponde al costo di
riparazione dei danni da lui provocati ad esclusione di quelli già presenti al
momento della consegna del veicolo.
5. Anzitutto
va ricordato che CO 1 ha escusso RE 1
per fr. 1'000.– e quest’ultimo
ha interposto opposizione parziale al precetto esecutivo
per fr. 500.–. Ne consegue che per i fr. 500.– non colpiti dall’opposizione
l’escutente poteva già proseguire l’esecuzione (art. 78 cpv. 2 LEF) ai sensi
dell’art. 88 cpv. 1 LEF – ancorché senza effetto di diritto materiale, l’opposizione
parziale non potendosi assimilare a un riconoscimento di debito (DTF 122 III
129, consid. 2/d; sentenza del Tribunale federale 5P.328/2006 del 1° febbraio
2006, consid. 2.3) – mentre solo per i restanti fr. 500.–
egli poteva chiedere il rigetto dell’opposizione. Nondimeno il rigetto è
però stato chiesto e accordato per fr. 1'000.–, ossia almeno per la metà a
torto, poiché l’istanza è senza oggetto per la metà del credito per cui l’escusso
non ha fatto opposizione. Pertanto, già solo per questo motivo, il reclamo
merita almeno parziale accoglimento. Rimane da stabilire se l’istanza poteva
essere accolta per la metà del credito sulla quale verte l’opposizione.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,
firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà
di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o
facilmente determinabile, ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia
facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento
della sottoscrizione del riconoscimento (già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1,
sentenze della CEF 14.2018.178 del 26 marzo 2019, consid. 5.2 e
segg. e 14.2017.215 dell’8 maggio 2018, consid. 5.4, Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82, Veuillet
in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 48 ad art. 82
LEF).
6.2 Nell’istanza in discussione CO 1 ha indicato
come titolo di credito il “contratto
di noleggio con firma sui danni causati”, riferendosi alla
seconda firma apposta sul contratto di noleggio (doc. A4), con la quale l’affittuario,
al momento della riconsegna del veicolo, ha ammesso di aver provocato un danno
al furgone noleggiato. A complemento di questo documento l’istante ha prodotto
segnatamente le condizioni generali annesse al contratto (doc. A4 pag. 2) e la
perizia (doc. A5) da lui richiesta dalla PI 1 (v. sopra consid. 3).
6.3 Ora, contrariamente a
quanto rilevato dal Giudice di pace, nessuno dei documenti forniti dall’istante
costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione. La
seconda firma di RE 1 sotto la nota frase manoscritta
(“danno
veicolo fiancata destra come da fotografie 31.12.2018, firma cliente per riconoscimento colpa”) non basta. Egli, così facendo, ha
semplicemente riconosciuto la propria colpa per un danno a quel momento non
ancora quantificato – perlomeno secondo i documenti agli atti – e quindi non ha
espresso la volontà di pagare
(o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o
facilmente determinabile già
al momento della sottoscrizione del riconoscimento (v. sopra consid.
6.1). In effetti, nel contratto di noleggio manca qualsiasi indicazione
relativa alla quantificazione del danno, essendo per altro tale questione tutt’ora
litigiosa tra le parti (v. sopra consid. 4).
6.4 In mancanza di un
riconoscimento di debito nel senso tecnico dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il reclamo
va quindi accolto seppur per un altro motivo di quello invocato dal reclamante.
Rimane comunque salva la possibilità per l’istante di chiedere – nel rispetto
del termine di perenzione stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF – la continuazione
dell’esecuzione per i fr. 500.– che non sono stati oggetto d’opposizione
(v. sopra consid. 5) e l’azione dell’art. 79 LEF per i rimanenti fr. 500.–
(sopra consid. 2 in fine).
7. In
entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quelle fissate
in fr. 180.– in prima sede vanno ridotte all’importo massimo di fr. 150.–
previsto dall’art. 48 OTLEF per cause con
un valore litigioso fino a fr. 1'000.–. Non si pone invece problema
di ripetibili, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo
nelle sue osservazioni all’istanza (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC),
mentre nel reclamo egli allude sì a spese (pari a 5 ore a fr. 120.–/ora
oltre alle trasferte al costo di fr. 0.80 /km), ma senza specificare a
cosa si riferiscono e senza fornire alcuna motivazione, sicché la richiesta si
rivela inammissibile.
8. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza, la
decisione impugnata è riformata come segue:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell’istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).