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Decisione

14.2019.142

Fallimento senza preventiva esecuzione. Deposito di bilancio in seguito all’accertamento di un’eccedenza di debiti. Nuovo bilancio che accerta un’eccedenza di attivi

26 agosto 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo aver chiesto invano all’istante di versare fr. 1'000.– a

garanzia delle spese dell’ufficio dei fallimenti, con

decisione 4 luglio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal 5

luglio 2019 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa

di giustizia di fr. 80.–.

C. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale.

D. Con

osservazioni del 5 agosto 2019, la principale creditrice dell’i­­stante, la PI

1, si è rimessa al giudizio della Camera, ribadito il proprio scritto del 23

luglio 2019, in cui aveva confermato la transazione extragiudiziaria raggiunta

dalle parti il 28 giugno 2019 a

condizione che oltre agli € 155'900.– pattuiti l’RE 1 le avreb­be corrisposto pure l’indennità di fr. 10'350.– per ripetibili

stabilita dal Pretore nella sentenza del 21 giugno 2019.

E. Così

come richiesto dalla Camera, il 21 agosto 2019 la reclamante ha prodotto il suo

bilancio intermedio, verificato da un revisore abilitato, ribadendo la domanda

di annullamento del fallimento siccome adempie di nuovo i presupposti dell’art.

725 cpv. 2 CO.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 15 luglio 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 l’8

luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2

). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF

(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,

e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

1.3

Per

l’art. 192 LEF il fallimento è dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi

previsti dalla legge. Secondo l’art. 725 cpv. 2 CO, se esiste fondato timore

che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio

intermedio soggetto alla verifica dell’ufficio di revisione abilitato. Se da

tale bilancio risulta che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni

secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione,

il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice, salve postergazioni di

crediti pari all’insufficienza di attivo. Egli dichiara il fallimento se non

appare possibile un risanamento (art. 725a CO). Ove alleghi che l’eccedenza

di debiti è cessata dopo la pronuncia del fallimento, la società deve

dimostrarlo producendo un bilancio aggiornato nel senso dell’art. 725 cpv. 2 CO

accompagnato dal relativo rapporto di revisione (sentenza della CEF 14.2007.104

del 16 aprile 2008, consid. 3, massimata in RtiD 2008 II 729 n. 68c).

1.4

Nel

caso specifico, la reclamante ha prodotto un bilancio intermedio aggiornato al

12.

agosto 2019, da cui si evince che l’attivo, di fr. 240'490.96, copre il

passivo, pari a fr. 190'249.75 (compreso il debito di fr. 185'681.75

complessivi nei confronti dell’PI 1), fatto astrazione del capitale sociale di fr. 100'000.– e del

prestito correntista postergato di fr. 109'562.80. Ulteriori

misure di risanamento non appaiono indispensabili nell’immediato poiché il

capitale sociale è coperto per oltre la metà (per l’esattezza a concorrenza di fr. 50'241.21).

In questo senso pare così verosimile la solvibilità della reclamante. L’attendibilità

del bilancio è certificata dalla __________ SA (rapporto del 20 agosto 2019).

Nulla osta, in queste circostanze, all’annullamento del fallimento.

2.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, all’origine dell’istanza di fallimento.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo essa formulato una

richiesta in tal senso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 4 luglio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico dell’RE

1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).