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Decisione

14.2019.144

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa per il consumo dell’acqua potabile, interessi e tassa di diffida

25 novembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i rinvii e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a, massimata

in RtiD 2016 II 649 n. 37c).

a) Orbene,

contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l’art. 64 del Regolamento

azienda acqua potabile indica che il pagamento delle tasse deve avvenire entro

30 giorni dalla notifica del conteggio e che dalla scadenza di questo termine

decorre un interesse di ritardo del 5% annuo. La norma costituisce dunque una

base legale sufficiente per il prelievo degli interessi di mora, ma a

differenza di quanto allega l’istante essi non decorrono dalla scadenza del

termine di pagamento indicato sulla fattura (nella fattispecie il 2 marzo 2018)

bensì “entro 30 giorni dalla

notifica” del conteggio.

b) Ora,

che le fatture siano state notificate all’escusso è indubbio, siccome è pacifico che sono state da lui pagate

il 13 giugno 2018 (data di addebito del pagamento). Tuttavia, non emerge dai

documenti agli atti – come

correttamente rilevato dal reclamante – il momento della

notifica delle decisioni di tassazione. In effetti, l’i­stante, su cui grava l’onere

della prova in qualità d’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; già

Considerandi

citata sentenza della CEF 14.2017.166,

consid. 5.3/a e i rinvii), non ha provato quando le due decisioni – inviate per

lettera semplice – sono pervenute all’escus­so e in

particolare non ha dimostrato che la loro notifica è avvenuta prima del giorno

in cui l’escusso ha pagato (v. nello stesso senso la già citata sentenza della

CEF 14.2016.10, consid. 7.3). A tal proposito, l’attestazione di passaggio in

giudicato rilasciata dalla stessa autorità notificatrice su ciascuna delle due

fatture non basta (già citate DTF 141 I 103 consid. 7.1 e sentenza della CEF

14.2017

, consid. 5.3/a).

6.2

In conclusione, siccome l’istante non ha provato che la notifica

delle note decisioni sia avvenuta anteriormente al pagamento del­l’escusso, le

stesse non possono costituire un valido titolo di rigetto definitivo per la

riscossione degli interessi di mora. Per questi motivi, il reclamo merita

accoglimento anche su questo punto.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo né

nelle sue osservazioni all’istanza, né in sede di reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Come da lui

richiesto con scritto del 18 luglio 2019, la sentenza si

notifica ad RE 1 e non al suo rappresentante.

8.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, pari a fr. 175.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza, la

decisione impugnata è riformata come segue:

“1. L’istanza

è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 55.– sono poste a carico dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del Comune di __________.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).