14.2019.144
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa per il consumo dell’acqua potabile, interessi e tassa di diffida
25 novembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.144
Lugano
25 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice
unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Est promossa con istanza 30 novembre 2018 dal
CO 1
(rappresentato dall’Azienda __________
e patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
(rappresentato daRA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 luglio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, l’Azienda CO 1 – recte: il Comune di __________
(v. sotto consid. 1.3) – ha escusso RE 1 per
l’incasso di 1) fr. 55.75 e 2) fr. 120.–, indicando quali titoli di credito “1. Fattura n. __________
del 31.12.2017 Acqua
potabile/Consumo 2017 CHF 3'069.15. Fattura n. __________ del 31.12.2017 Acqua
potabile/Consumo 2017 CHF 719.35. ./. pagamenti del 18.06.2018 CHF 3'787.50.
Interessi conteggiati al 18.06.18” e “2. Tassa diffida”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 novembre
2018 l’CO 1 – per conto del Comune – ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, il
convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 31 dicembre 2018, mentre con replica del 24 gennaio 2019 la parte
istante ha riconfermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 2 luglio 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.– e
un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2019 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Il 17 luglio 2019 il presidente della Camera ha
respinto la richiesta d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle
sue osservazioni del 9 agosto 2019, l’CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 luglio 2019 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 4 luglio
2019, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Per motivi di precisione occorre rilevare che la parte istante è il
Comune di __________, poiché l’CO 1 non ha personalità giuridica (art. 192b
cpv. 2 LOC [RL 181.100] e 8 del regolamento Azienda acqua potabile). All’atto
pratico l’incorretta designazione è però senza rilievo.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata,
il Giudice di pace ha accolto integralmente l’istanza dopo aver constatato che
l’acclusa documentazione costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
sia per le tasse comunali per il consumo d’acqua potabile per l’anno 2017, sia
per le tasse di diffida e gli interessi di mora dovuti dall’escusso a causa del
suo pagamento tardivo. In effetti, il giudice di prime cure ha constatato che le
due fatture di complessivi fr. 3'787.50 relative alle tasse sono state
pagate dall’escusso solo il 13 giugno 2018, sebbene entrambe sono state emesse
il 31 dicembre 2017 con scadenza al 2 marzo 2018. Egli ha quindi accordato il
rigetto per le tasse di diffida di fr. 120.– e per gli interessi di mora
di fr. 55.75 calcolati dalla data di scadenza delle fatture fino al 18
giugno 2018, data in cui i fr. 3'787.50 sono stati accreditati sul conto
dell’istante. Il fondamento giuridico che ne permette la riscossione essendo, a
mente del Giudice di pace, il Regolamento azienda acqua potabile del Comune di __________
del 5 aprile 1993, e, per le tasse di diffida, anche il Regolamento della legge
tributaria del 18 ottobre 1994.
4. Nel
reclamo RE 1 rileva anzitutto che le due fatture prodotte dall’istante non
costituiscono validi titoli di rigetto dell’opposizione, siccome sono sprovviste
della comminatoria secondo cui, in caso di mancato pagamento o mancato reclamo,
le stesse sono da parificare a una sentenza giudiziaria definitiva. A mente del
reclamante, la semplice indicazione della facoltà di reclamo entro 15 giorni al
Municipio menzionata nelle due fatture sarebbe insufficiente. Sennonché tale
censura è senza oggetto, siccome le due tasse di complessivi fr. 3'787.50
(doc. B pagg. 1 e 5) sono state da lui pagate (v. consid. 3), ciò che ha
determinato l’estinzione dell’esecuzione a concorrenza dell’importo versato.
5. A
mente del reclamante, poi, neppure per le tasse di diffida di fr. 120.– l’istante
ha prodotto un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Egli considera al
riguardo insufficiente l’indicazione contenuta nelle due diffide del 28 maggio
2018, secondo cui “in caso di
mancato pagamento si darà avvio ad una procedura esecutiva”.
L’istante,
da parte sua, sostiene che il Regolamento della legge tributaria prevede una
tassa per ogni diffida inviata al debitore, ciò che vale anche per le diffide
emesse in virtù del Regolamento comunale. È indubbio, secondo lei, che nel caso
concreto le diffide siano state determinate dalla negligenza dell’utente.
5.1 In
realtà è dubbio che il Comune possa prelevare una tassa per le diffide emesse
in virtù dell’art. 21 del Regolamento della legge tributaria (doc. D accluso
all’istanza) perché le tasse comunali per il consumo d’acqua potabile non
rientrano tra le imposte disciplinate dalla Legge tributaria e il Regolamento
comunale non rinvia all’art. 21 precitato. Fosse del resto applicabile, non
basterebbe ancora a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione, che
presuppone la produzione di una decisione esecutiva (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF)
con cui la tassa è posta a carico dell’escusso (sentenza della CEF 14.2016.10 del 25 aprile 2016
consid. 7.4).
5.2 Ora, le due diffide del 28 maggio 2018 (doc.
B pagg. 4 e 8) non costituiscono valido titolo di rigetto, anzitutto perché non
indicano qual è l’importo della tassa di diffida – elemento indispensabile perché
una decisione di un’autorità amministrativa svizzera ai sensi dell’art. 80 cpv.
2 n. 2 LEF possa essere qualificata come titolo di rigetto definitivo (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 133 ad art. 80 LEF) – e perché manca qualsiasi indicazione
sulla natura decisionale di quelle diffide, in particolare la menzione dei
rimedi giuridici a disposizione del destinatario.
5.3 Nemmeno le due lettere del
20 agosto 2018 prodotte dall’istante (doc. C, pagg. 1 e 2), intitolate “ultima diffida di
pagamento”, costituiscono
validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. In effetti, anche se
queste – contrariamente alle due diffide del 28 maggio 2018 – indicano l’importo
da pagare (di fr. 120.–), non sono qualificabili come decisioni, perché
non sono designate come tali e nemmeno indicano il rimedio giuridico a
disposizione del destinatario. Per tacere del fatto che queste due lettere sono
posteriori al pagamento dell’escusso delle due fatture di fr. 3'787.50
(doc. B pagg. 1 e 5), avvenuto a giugno 2018.
6. Per
quanto concerne gli interessi di mora di fr. 55.75 rivendicati dall’istante
e riconosciuti dal Giudice di pace, il reclamante sostiene che il Regolamento
azienda acqua potabile del Comune di __________ del 5 aprile 1993 non
costituisce una base legale che ne permetta la riscossione e che, ad ogni modo,
manca la prova della messa in mora del debitore, la data di notifica delle note
fatture non essendo stata chiarita dal Giudice di pace.
Per
l’istante, invece, le decisioni esecutive relative alle tasse valgono titolo di
rigetto anche per gli interessi di mora e nel caso in rassegna il debitore è
stato costituito in mora per il solo decorso del termine di pagamento stabilito
nelle decisioni, sicché sono dovuti gli interessi di mora dal 2 marzo 2018 alla
data di accredito del pagamento, il 18 giugno 2018.
6.1 Sta
di fatto che, di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, comprese le
decisioni amministrative – e di conseguenza, nel caso specifico, le due decisioni
di tassazione non impugnate nel termine da esse indicato (doc. B pagg. 1 e 5) –
valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati da
quando esse sono diventate esecutive (o dal loro passaggio in giudicato se così
prevede il diritto amministrativo), sebbene non lo specifichino esplicitamente. Decorrenza e tasso d’interesse
sono definiti, laddove esista, dalla legislazione
speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2017.166 dell’11
gennaio 2018 consid. 5.2, 14.2017.123 del 29 novembre 2017 consid. 5.3, con
Fatti
i rinvii e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a, massimata
in RtiD 2016 II 649 n. 37c).
a) Orbene,
contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l’art. 64 del Regolamento
azienda acqua potabile indica che il pagamento delle tasse deve avvenire entro
30 giorni dalla notifica del conteggio e che dalla scadenza di questo termine
decorre un interesse di ritardo del 5% annuo. La norma costituisce dunque una
base legale sufficiente per il prelievo degli interessi di mora, ma a
differenza di quanto allega l’istante essi non decorrono dalla scadenza del
termine di pagamento indicato sulla fattura (nella fattispecie il 2 marzo 2018)
bensì “entro 30 giorni dalla
notifica” del conteggio.
b) Ora,
che le fatture siano state notificate all’escusso è indubbio, siccome è pacifico che sono state da lui pagate
il 13 giugno 2018 (data di addebito del pagamento). Tuttavia, non emerge dai
documenti agli atti – come
correttamente rilevato dal reclamante – il momento della
notifica delle decisioni di tassazione. In effetti, l’istante, su cui grava l’onere
della prova in qualità d’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; già
Considerandi
citata sentenza della CEF 14.2017.166,
consid. 5.3/a e i rinvii), non ha provato quando le due decisioni – inviate per
lettera semplice – sono pervenute all’escusso e in
particolare non ha dimostrato che la loro notifica è avvenuta prima del giorno
in cui l’escusso ha pagato (v. nello stesso senso la già citata sentenza della
CEF 14.2016.10, consid. 7.3). A tal proposito, l’attestazione di passaggio in
giudicato rilasciata dalla stessa autorità notificatrice su ciascuna delle due
fatture non basta (già citate DTF 141 I 103 consid. 7.1 e sentenza della CEF
14.2017
, consid. 5.3/a).
6.2
In conclusione, siccome l’istante non ha provato che la notifica
delle note decisioni sia avvenuta anteriormente al pagamento dell’escusso, le
stesse non possono costituire un valido titolo di rigetto definitivo per la
riscossione degli interessi di mora. Per questi motivi, il reclamo merita
accoglimento anche su questo punto.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo né
nelle sue osservazioni all’istanza, né in sede di reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Come da lui
richiesto con scritto del 18 luglio 2019, la sentenza si
notifica ad RE 1 e non al suo rappresentante.
8.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, pari a fr. 175.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza, la
decisione impugnata è riformata come segue:
“1. L’istanza
è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 55.– sono poste a carico dell’istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del Comune di __________.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).