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Decisione

14.2019.145

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante allo sportello postale 19 minuti prima della pronuncia del fallimento

6 agosto 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 26 giugno 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dell’11 luglio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 12 luglio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 16 luglio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

12.

luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 12 luglio 2019

relativa al versamento di fr. 508.15 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione

di Lugano alle ore 09:41:18, ovvero 19 minuti prima della pronuncia de

fallimento, che secondo la verifica effettuata d’ufficio dalla Camera ha

permesso di estinguere l’ese­­cuzione promossa dall’istante. Di conseguenza,

ricordato che i pagamenti fatti dall’escusso allo sportello della posta a

favore dell’Uf­­ficio d’esecuzione hanno effetto estintivo immediato giusta l’art.

12.

LEF (DTF 124 III 117 consid. 2/a, 119 II 234 consid. 2; sentenza della CEF

14.2016.134

del 26 luglio 2016 consid. 2.2), il presupposto di cui all’art. 172

n. 3 risultava adempiuto già quando il Pretore ha statuito,

sicché il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità

della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata l’11 luglio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).