14.2019.146
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Sequestro penale degli averi bancari dell’escusso. Spese di diffida. Eccezioni ammissibili
12 dicembre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.146
Lugano
12 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.2414 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 maggio 2019
dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 luglio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di 1) fr. 49'403.20 oltre agli interessi del 2.5% dal 13 febbraio 2019, 2) fr. 2'892.15 e 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito: 1) “Imposta cantonale
2016+interessi 2.5% dal 01.06.2016 risp. dal 01.07.2018, Imposta cantonale
2016”, 2) “Interessi aggiornati sino al 12.02.2019” e 3)
“Tassa di diffida
(30.09.2018)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 maggio
2019, lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 27 maggio 2019.
C. Statuendo con decisione del 5 luglio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2019 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, che vede lo Stato del Canton Ticino soccombere solo per i fr. 50.–
relativi alla tassa di diffida (v. consid. 5.2/a), il reclamo non gli è stato notificato
per osservazioni, essendogli in ogni caso precluso – in virtù del divieto dei nova (v. sotto consid.
1.2) – produrre in questa sede nuova documentazione a sostegno della sua
pretesa.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 luglio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 luglio
2019, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dal convenuto sulla base della decisione di tassazione inerente all’imposta
cantonale del 2016 e del connesso conteggio d’interessi e spese. Ha d’altronde
ritenuto che l’eccezione di RE 1, secondo cui il sequestro penale degli averi
bancari della sua famiglia gl’impedirebbe di far fronte al pagamento dovuto, esula
dal potere cognitivo del giudice del rigetto, il quale può esaminare unicamente
le eccezioni dell’art. 81 cpv. 1 LEF, o meglio l’estinzione del debito, la
concessione di una dilazione o l’intervenuta prescrizione, che nel caso
concreto non sono state sollevate.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver considerato la sua impossibilità
a pagare il debito posto in esecuzione. Egli spiega inoltre che il processo
penale si è concluso e non appena la sentenza della Corte delle assise
criminali di Lugano emessa nel febbraio 2019 sarà passata in giudicato avrà
luogo il dissequestro del conto bancario che gli consentirà di pagare l’imposta
cantonale. Per quanto concerne invece interessi e spese il reclamante afferma che
dovrà discuterne con lo Stato del Canton Ticino al fine di trovare un accordo,
siccome il mancato pagamento dell’imposta non è dipeso da lui.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le de-cisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecuti-ve. Di norma, come per le
sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di
tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).
5.2
Nel
caso specifico lo Stato del Canton Ticino fonda le proprie pretese sia sulla
decisione di tassazione del 2016 passata in giudicato (doc. B) – che configura
un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2
LEF (v. sopra consid. 5.1) – sia sul relativo conteggio degli interessi e delle
spese (doc. C).
a) Sennonché,
a sostegno della pretesa inerente alla tassa di diffida di fr. 50.– del 30
settembre 2018 indicata nel precetto esecutivo non figura alcuna decisione agli
atti che ne stabilisce l’esistenza e l’importo. Di conseguenza – contrariamente
a quanto rilevato dal Pretore – manca per questo importo un valido titolo di
rigetto definitivo, sicché il reclamo merita accoglimento su questo punto.
b) Per
quanto concerne gli interessi di mora – dovuti indipendentemente dalla colpa
del debitore (Thévenoz in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 10 ad
art. 102 CO, n. 2 e 4 ad art. 104 CO) contrariamente a quanto sembra
sostenere il reclamante (v. sopra consid. 4 infine)
– giova rilevare che di principio le
decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto
definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato
sebbene non lo specifichino esplicitamente. Decorrenza e tasso d’interesse sono
definiti, laddove esista, dalla legislazione
speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.144 del 25 novembre
2019.
consid. 6.1 e i rinvii, in particolare alla RtiD 2016
II 649 n. 37c).
Nel
caso concreto, lo Stato del Canton Ticino ha posto in esecuzione gli interessi
aggiornati al 12 febbraio 2019 di fr. 2'892.15, oltre agli interessi
correnti del 2.5% dal 13 febbraio 2019 su fr. 49'403.20. Il tasso d’interesse
è quello stabilito dal Consiglio di Stato (v. tabella riassuntiva
nel Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle
imposte cantonali valevole per il 2019, RL. 640.320),
mentre il calcolo degli interessi di ritardo arretrati, decorsi dal trentesimo
giorno dopo le singole scadenze fissate dal Consiglio di Stato per il
versamento delle rate d’acconto (31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2016: art.
240.
cpv. 1, 242 cpv. 1 LT, 1 cpv. 3 e 6 cpv. 1 del Decreto esecutivo; sentenza
della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, consid. 5.3/a), risulta dal
conteggio accluso alle tassazioni (doc. C). La decisione impugnata merita su
questo punto conferma (v. nello stesso senso sentenza della CEF 14.2018.198/199/200
del 3 maggio 2019, consid. 5.3/a).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nel
caso specifico, il reclamante non si avvale tuttavia di nessuna delle
menzionate eccezioni. Piuttosto, come già avvenuto davanti al primo giudice,
egli si limita a ribadire che il sequestro penale gl’impedisce di far fronte al
proprio debito. Ora, non si tratta di un mezzo di difesa ricevibile nella
procedura di rigetto dell’opposizione, poiché non riguarda il titolo di
rigetto in sé (nel senso dell’art. 80 LEF), né un’eccezione di merito giusta l’art.
81.
LEF e neppure un’altra censura da
prendere in considerazione a questo stadio della procedura (come l’eccezione di dilazione del mutuatario escusso
in rimborso del mutuo prima che il mutuante abbia realizzato la cartella
ipotecaria cedutagli fiduciariamente in garanzia: DTF 140 III 190 consid. 5.2.1
e 5.2.3). Il giudice del rigetto non è d’altronde autorizzato
dalla legge a concedere dilazioni (sentenza della CEF 14.2018.19 del 12 giugno
2018, consid. 1.4) né a sospendere la causa in ragione di pretese difficoltà economiche dell’escusso (sentenze della CEF 14.2018.100 del 6 giugno 2018 e 14.2014.229
del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c),
siano esse anche dovute a un sequestro penale dei suoi beni. Semmai, egli potrà
far valere tale censura davanti al competente ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento, chiedendo di limitarlo a quanto eccede il
proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni
pignorati, postulando la concessione di un differimento
della realizzazione nel senso dell’art. 123 LEF. Al riguardo
il reclamo va pertanto respinto.
7.
In
ambedue le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza pressoché totale del
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). L’indennità di prima sede di fr. 100.–
non è contestata né nel suo principio né nel suo ammontare, mentre in seconda
sede il problema non si pone siccome l’istante non è incorso in spese, il reclamo non essendogli stato
notificato per osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 52'345.35, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato come
segue:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 49'403.20, oltre
agli interessi di mora del 2.5% dal 13 febbraio 2019, e a fr. 2'892.15.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).