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Decisione

14.2019.146

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Sequestro penale degli averi bancari dell’escusso. Spese di diffida. Eccezioni ammissibili

12 dicembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 maggio

2019, lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 27 maggio 2019.

C. Statuendo con decisione del 5 luglio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2019 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, che vede lo Stato del Canton Ticino soccombere solo per i fr. 50.–

relativi alla tassa di diffida (v. consid. 5.2/a), il reclamo non gli è stato notificato

per osservazioni, essendogli in ogni caso precluso – in virtù del divieto dei nova (v. sotto consid.

1.2) – produrre in questa sede nuova documentazione a sostegno della sua

pretesa.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 luglio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 luglio

2019, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta

dal convenuto sulla base della decisione di tassazione inerente all’imposta

cantonale del 2016 e del connesso conteggio d’interessi e spese. Ha d’altronde

ritenuto che l’eccezione di RE 1, secondo cui il sequestro penale degli averi

bancari della sua famiglia gl’impedirebbe di far fronte al pagamento dovuto, esula

dal potere cognitivo del giudice del rigetto, il quale può esaminare unicamente

le eccezioni dell’art. 81 cpv. 1 LEF, o meglio l’estinzione del debito, la

concessione di una dilazione o l’intervenuta prescrizione, che nel caso

concreto non sono state sollevate.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver considerato la sua impossibilità

a pagare il debito posto in esecuzione. Egli spiega inoltre che il processo

penale si è concluso e non appena la sentenza della Corte delle assise

criminali di Lugano emessa nel febbraio 2019 sarà passata in giudicato avrà

luogo il dissequestro del conto bancario che gli consentirà di pagare l’imposta

cantonale. Per quanto concerne invece interessi e spese il reclamante afferma che

dovrà discuterne con lo Stato del Canton Ticino al fine di trovare un accordo,

siccome il mancato pagamento dell’imposta non è dipeso da lui.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le de-cisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecuti-ve. Di norma, come per le

sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di

tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).

5.2

Nel

caso specifico lo Stato del Canton Ticino fonda le proprie pretese sia sulla

decisione di tassazione del 2016 passata in giudicato (doc. B) – che configura

un titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2

LEF (v. sopra consid. 5.1) – sia sul relativo conteggio degli interessi e delle

spese (doc. C).

a) Sennonché,

a sostegno della pretesa inerente alla tassa di diffida di fr. 50.– del 30

settembre 2018 indicata nel precetto esecutivo non figura alcuna decisione agli

atti che ne stabilisce l’esistenza e l’importo. Di conseguenza – contrariamente

a quanto rilevato dal Pretore – manca per questo importo un valido titolo di

rigetto definitivo, sicché il reclamo merita accoglimento su questo punto.

b) Per

quanto concerne gli interessi di mora – dovuti indipendentemente dalla colpa

del debitore (Thévenoz in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 10 ad

art. 102 CO, n. 2 e 4 ad art. 104 CO) contrariamente a quanto sembra

sostenere il reclamante (v. sopra consid. 4 infine)

– giova rilevare che di principio le

decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto

definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato

sebbene non lo specifichino esplicitamente. Decorrenza e tasso d’interesse sono

definiti, laddove esista, dalla legislazione

speciale applicabile alla pretesa posta in ese­cuzione (sentenza della CEF 14.2019.144 del 25 novembre

2019.

consid. 6.1 e i rinvii, in particolare alla RtiD 2016

II 649 n. 37c).

Nel

caso concreto, lo Stato del Canton Ticino ha posto in esecuzione gli interessi

aggiornati al 12 febbraio 2019 di fr. 2'892.15, oltre agli interessi

correnti del 2.5% dal 13 febbraio 2019 su fr. 49'403.20. Il tasso d’interesse

è quello stabilito dal Consiglio di Stato (v. tabella riassuntiva

nel Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle

imposte cantonali valevole per il 2019, RL. 640.320),

mentre il calcolo degli interessi di ritardo arretrati, decorsi dal trentesimo

giorno dopo le singole scadenze fissate dal Consiglio di Stato per il

versamento delle rate d’acconto (31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2016: art.

240.

cpv. 1, 242 cpv. 1 LT, 1 cpv. 3 e 6 cpv. 1 del Decreto esecutivo; sentenza

della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, consid. 5.3/a), risulta dal

conteggio accluso alle tassazioni (doc. C). La decisione impugnata merita su

questo punto conferma (v. nello stesso senso sentenza della CEF 14.2018.198/199/200

del 3 maggio 2019, consid. 5.3/a).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Nel

caso specifico, il reclamante non si avvale tuttavia di nessuna delle

menzionate eccezioni. Piuttosto, come già avvenuto davanti al primo giudice,

egli si limita a ribadire che il sequestro penale gl’impedisce di far fronte al

proprio debito. Ora, non si tratta di un mezzo di difesa ricevibile nella

procedura di rigetto dell’opposizio­­ne, poiché non riguarda il titolo di

rigetto in sé (nel senso dell’art. 80 LEF), né un’eccezione di merito giusta l’art.

81.

LEF e neppure un’altra censura da

prendere in considerazione a questo stadio del­la procedura (come l’eccezione di dilazione del mutuatario escus­so

in rimborso del mutuo prima che il mutuante abbia realizzato la cartella

ipotecaria cedutagli fiduciariamente in garanzia: DTF 140 III 190 consid. 5.2.1

e 5.2.3). Il giudice del rigetto non è d’altronde autorizzato

dalla legge a concedere dilazioni (sentenza della CEF 14.2018.19 del 12 giugno

2018, consid. 1.4) né a sospendere la causa in ragione di pretese difficoltà economiche dell’escusso (sen­tenze della CEF 14.2018.100 del 6 giugno 2018 e 14.2014.229

del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c),

siano esse anche dovute a un sequestro penale dei suoi beni. Semmai, egli potrà

far valere tale censura davanti al competente ufficio d’ese­cuzione in sede di pignoramento, chiedendo di limitarlo a quanto eccede il

proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni

pignorati, postulando la concessione di un differimento

della realizzazione nel senso dell’art. 123 LEF. Al riguardo

il reclamo va pertanto respinto.

7.

In

ambedue le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza pressoché totale del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). L’in­dennità di prima sede di fr. 100.–

non è contestata né nel suo principio né nel suo ammontare, mentre in seconda

sede il problema non si pone siccome l’istante non è incorso in spese, il reclamo non essendogli stato

notificato per osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 52'345.35, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato come

segue:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 49'403.20, oltre

agli interessi di mora del 2.5% dal 13 febbraio 2019, e a fr. 2'892.15.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).