14.2019.147
Fallimento. Reclamo tardivo
22 luglio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.147
Lugano
22 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 4 febbraio 2019 dalla
CO 1
(rappresentata da: __________,__________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo datato 2 luglio 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 18 giugno 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Roveredo (GR), il 4 febbraio 2019 la CO 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della
RE 1 per il mancato pagamento di fr. 37'916.30 più interessi e spese;
che statuendo con decisione del 18 giugno 2019 il Pretore
ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 19 giugno 2019 alle ore 10:00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo datato 2 luglio
2019, ma spedito solo il successivo 17 luglio, per
ottenere l’annullamento del fallimento e la concessione dell’effetto sospensivo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Fatti
48 lett. e n. 1 LOG);
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla
raccomandata n. __________, la RE 1 non ha ritirato la sentenza speditale in
via postale;
che
siccome essa non ha ritirato neppure la citazione all’udienza di discussione
dell’istanza, non può esserle opposta la finzione della notifica alla scadenza del termine di giacenza postale di
sette giorni previsto dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;
che la
Considerandi
reclamante è però venuta a conoscenza della sentenza al più tardi alla data
indicata sul reclamo, ossia il 2 luglio 2019;
che iniziato
a decorrere il giorno successivo, il termine è venuto a scadere il 12 luglio
2019.
(art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
consegnato alla posta solo il 17 luglio 2019 (come risulta dal timbro postale
sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che
con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa
senza oggetto;
che
per esigenza di semplificazione e celerità processuale, eccezionalmente non si
riscuotono spese processuali;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).