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Decisione

14.2019.149

Reclamo contro la reiezione di un’istanza di sequestro. Verosimiglianza del domicilio del debitore all’estero e dell’esistenza di un riconoscimento di debito

26 settembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo

con decisione del 17 luglio 2019 il Giudice di pace ha respinto l’istanza, senza

prelevare spese processuali.

C. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23

luglio 2019 per ottenerne l’an­­nullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento

dell’istanza. Per preservare l’effetto sorpresa, il reclamo non è stato notificato alla

controparte.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011,

consid. 1). La via dell’opposizione

al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché

presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488

consid. 2a/aa).

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a

CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 luglio 2019 contro la

sentenza notificata ad RE 1 il 19 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Allo

stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase

ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa

caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004,

consid. 1.3/e, riassunto in RtiD

I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui

il reclamo non è stato notificato al convenuto.

1.3

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore

renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro

(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili

quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti

(art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne

ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover

escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro

modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi,

che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è

esigibile. Per

quanto attiene al fondamento giuridico dell’i­­stanza, il giudice procede a un

esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una

decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza di sequestro dopo

aver constatato che RE 1 non aveva reso verosimile né il luogo in cui sono

depositate le quote azionarie ch’egli intende sequestrare né il domicilio all’estero

del debitore, precisando che quest’ultima prova sarebbe potuta essere addotta

con la produzione della dichiarazione dell’Ufficio federale della migrazione di

Berna-Wabern.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che il capitale di una Sagl (nel caso concreto la società

__________ Sagl) è rappresentato dalle quote sottoscritte dai soci iscritti a

registro di commercio – dal quale risulta che CO 1 ne è socio in ragione del

50% del capitale sociale – e che il giudice di prime cure ha confuso le quote

di una simile società con le azioni di una società anonima (SA), le quali per

loro natura sono rappresentate da titoli azionari. Gli rimprovera inoltre di

non aver considerato i documenti da lui prodotti con l’istanza, in particolare

le comunicazioni e i richiami di pagamento trasmessi al debitore, che a suo

dire dimostrerebbero l’adempimento dei presupposti per la concessione del

sequestro. Per quanto concerne il presupposto del domicilio del debitore al­l’estero,

egli non si è espresso, limitandosi ad allegare all’inizio del reclamo che CO 1

dispone di un permesso per frontalieri (G) con “rientro giornaliero”.

5.

Delle

tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra,

consid. 2), il Giudice di pace ne ha esplicitamente ritenute due mancanti, respingendo

l’istanza sia per l’assenza d’in­­dicazione del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare,

sia per la mancata prova – intesa a livello di verosimiglianza – dell’effet­­tivo

domicilio del debitore all’estero.

5.1

Orbene, RE 1

non ha reso verosimile la causa di sequestro invocata, ovvero che CO 1 sia

domiciliato al­l’e­stero e che il credito vantato nei suoi confronti si fondi

su un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv.

1.

n. 4 LEF). A sostegno della sua

allegazione secondo cui CO 1 disporrebbe di un permesso per frontalieri (G) con

“rientro giornaliero” non ha invocato alcun indizio oggettivo, cioè

non l’ha resa

verosimile (sopra consid. 2).

Ne deriva d’altronde anche un’incertezza sulla localizzazione dei beni da sequestrare,

e quindi sul foro del sequestro (giusta l’art. 271 cpv. 1 LEF). Non è infatti

dato di sapere se il foro è al domicilio di CO 1, ove esso si trovi in

Svizzera, oppure alla sede del­l’PINT1 1, ove egli sia domiciliato all’estero (DTF

128.

III 474 consid. 3.1, 137 III 627 consid. 3.1, 140 III 515 consid. 3.2).

5.2

Anche

l’esistenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF non

può considerarsi verosimile. Il documento su cui RE 1 fonda il proprio credito

di fr. 3'159.70 (doc. A) non indica chi è la sua controparte, non precisa chi

sia il debitore e chi sia il creditore delle somme segnate e invero non riporta

in modo leggibile cosa sarebbe stato da fare entro il 31 luglio 2018 circa il

premio LAINF e l’indennità malattia menzionati.

Di

riflesso anche il credito vantato dall’istante non si può dire verosimile.

5.3

Ne

segue che il reclamo dev’essere respinto. Il pronunciato non priva comunque RE

1.

del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro accludendovi tutti i

documenti idonei a rendere verosimile la propria pretesa e la causa del

sequestro.

6.

Per garantire l’effetto sorpresa, la decisione odierna

non viene notificata ad CO 1 (sopra consid. 1.2).

7.

Le spese processuali

(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, stante il

carattere unilaterale della procedura.

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'159.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione ad RE 1, .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).