14.2019.149
Reclamo contro la reiezione di un’istanza di sequestro. Verosimiglianza del domicilio del debitore all’estero e dell’esistenza di un riconoscimento di debito
26 settembre 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.149
Lugano
26 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (sequestro) della Giudicatura di pace del Circolo
di Mendrisio promossa con istanza 12 luglio 2019 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 luglio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in
fatto: A. Con
istanza del 12 luglio 2019 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio di decretare in virtù dell’art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro di dieci
quote del valore di fr. 1'000.– ciascuna dell’PINT1 1 di __________ e del
salario mensile percepito dal debitore in veste di procuratore indipendente
presso la medesima, fino a concorrenza di fr. 3'159.70 “oltre agli interessi del 5% e agli accessori”. Quale titolo del credito, l’istante ha indicato l’“atto di riconoscimento
di debito del 30.05.2018”.
Fatti
B. Statuendo
con decisione del 17 luglio 2019 il Giudice di pace ha respinto l’istanza, senza
prelevare spese processuali.
C. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23
luglio 2019 per ottenerne l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento
dell’istanza. Per preservare l’effetto sorpresa, il reclamo non è stato notificato alla
controparte.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011,
consid. 1). La via dell’opposizione
al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché
presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488
consid. 2a/aa).
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 luglio 2019 contro la
sentenza notificata ad RE 1 il 19 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase
ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa
caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004,
consid. 1.3/e, riassunto in RtiD
I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui
il reclamo non è stato notificato al convenuto.
1.3
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore
renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro
(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili
quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti
(art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne
ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover
escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro
modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi,
che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è
esigibile. Per
quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un
esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una
decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza di sequestro dopo
aver constatato che RE 1 non aveva reso verosimile né il luogo in cui sono
depositate le quote azionarie ch’egli intende sequestrare né il domicilio all’estero
del debitore, precisando che quest’ultima prova sarebbe potuta essere addotta
con la produzione della dichiarazione dell’Ufficio federale della migrazione di
Berna-Wabern.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che il capitale di una Sagl (nel caso concreto la società
__________ Sagl) è rappresentato dalle quote sottoscritte dai soci iscritti a
registro di commercio – dal quale risulta che CO 1 ne è socio in ragione del
50% del capitale sociale – e che il giudice di prime cure ha confuso le quote
di una simile società con le azioni di una società anonima (SA), le quali per
loro natura sono rappresentate da titoli azionari. Gli rimprovera inoltre di
non aver considerato i documenti da lui prodotti con l’istanza, in particolare
le comunicazioni e i richiami di pagamento trasmessi al debitore, che a suo
dire dimostrerebbero l’adempimento dei presupposti per la concessione del
sequestro. Per quanto concerne il presupposto del domicilio del debitore all’estero,
egli non si è espresso, limitandosi ad allegare all’inizio del reclamo che CO 1
dispone di un permesso per frontalieri (G) con “rientro giornaliero”.
5.
Delle
tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra,
consid. 2), il Giudice di pace ne ha esplicitamente ritenute due mancanti, respingendo
l’istanza sia per l’assenza d’indicazione del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare,
sia per la mancata prova – intesa a livello di verosimiglianza – dell’effettivo
domicilio del debitore all’estero.
5.1
Orbene, RE 1
non ha reso verosimile la causa di sequestro invocata, ovvero che CO 1 sia
domiciliato all’estero e che il credito vantato nei suoi confronti si fondi
su un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv.
1.
n. 4 LEF). A sostegno della sua
allegazione secondo cui CO 1 disporrebbe di un permesso per frontalieri (G) con
“rientro giornaliero” non ha invocato alcun indizio oggettivo, cioè
non l’ha resa
verosimile (sopra consid. 2).
Ne deriva d’altronde anche un’incertezza sulla localizzazione dei beni da sequestrare,
e quindi sul foro del sequestro (giusta l’art. 271 cpv. 1 LEF). Non è infatti
dato di sapere se il foro è al domicilio di CO 1, ove esso si trovi in
Svizzera, oppure alla sede dell’PINT1 1, ove egli sia domiciliato all’estero (DTF
128.
III 474 consid. 3.1, 137 III 627 consid. 3.1, 140 III 515 consid. 3.2).
5.2
Anche
l’esistenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF non
può considerarsi verosimile. Il documento su cui RE 1 fonda il proprio credito
di fr. 3'159.70 (doc. A) non indica chi è la sua controparte, non precisa chi
sia il debitore e chi sia il creditore delle somme segnate e invero non riporta
in modo leggibile cosa sarebbe stato da fare entro il 31 luglio 2018 circa il
premio LAINF e l’indennità malattia menzionati.
Di
riflesso anche il credito vantato dall’istante non si può dire verosimile.
5.3
Ne
segue che il reclamo dev’essere respinto. Il pronunciato non priva comunque RE
1.
del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro accludendovi tutti i
documenti idonei a rendere verosimile la propria pretesa e la causa del
sequestro.
6.
Per garantire l’effetto sorpresa, la decisione odierna
non viene notificata ad CO 1 (sopra consid. 1.2).
7.
Le spese processuali
(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, stante il
carattere unilaterale della procedura.
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'159.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione ad RE 1, .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).