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Decisione

14.2019.15

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite in troppo

8 febbraio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del

23 marzo 2015 consid. 5.2);

che

il Giudice di pace ha dunque correttamente ritenuto di non essere abilitato a “stabilire i fatti e le

responsabilità singole”,

di com­petenza esclusiva dell’autorità amministrativa;

che

il reclamo va di conseguenza respinto, ferma restando la facoltà per RE 1, per

il tramite della sua attuale curatrice, di chiedere alla precedente curatrice

la rifusione di quanto egli è tenuto a restituire alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/ AI/IPG;

che

Considerandi

con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto;

che

le spese processuali del presente giudizio andrebbero poste a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il

reclamante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il

quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico;

che

non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'490.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).