14.2019.15
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite in troppo
8 febbraio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.15
Lugano
8 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 316/C/18/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 26
novembre 2018 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(rappresentato dalla curatrice RA 1, )
giudicando sul reclamo del 17 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 gennaio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2018
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'490.–, indicando quale
titolo di credito: “decisione
di restituzione del 10.08.2017 quale prestazione complementare. Decisione di dilazione
del 12.10.2017 non rispettata”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 26 novembre 2018 la
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che statuendo con decisione dell’8 gennaio 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 155.– e un’indennità di fr. 80.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata, a nome di RE 1 la sua curatrice è insorta a questa Camera con una domanda di concessione
dell’effetto sospensivo dell’esecuzione del 17 gennaio 2019;
che
ribadendo quanto scritto nelle osservazioni all’istanza presentate il 17
dicembre 2018, la curatrice ritiene che il debito posto in esecuzione non sia
dovuto a una negligenza del proprio pupillo, bensì a una mancanza della sua
curatrice amministrativa precedente, la quale non avrebbe informato per tempo l’Istituto
delle assicurazioni sociali (IAS) del cambio del canone d’affitto del pupillo,
a contare da dicembre del 2016, sicché l’Istituto ne sarebbe venuto a
conoscenza solo nel luglio del 2017;
che
a suo parere l’obbligo di restituire le prestazioni complementari percepite in
troppo per quasi 9 mesi non è addebitabile al pupillo, bensì alla sua curatrice
precedente, motivo per cui chiede di sospendere l’esecuzione “al fine di chiarire quanto successo e volgere
le responsabilità a chi ha commesso l’errore”;
che
in linea di massima un’esecuzione può essere sospesa solo dal giudice
specialmente designato dagli art. 85 o 85a LEF o dall’autorità
amministrativa competente per decidere nel merito sulla pretesa posta in
esecuzione;
che
con scritto del 6 febbraio 2019 RA 1 ha precisato di chiedere la sospensione
dell’esecuzione sulla base dell’art. 325 CPC;
che
le sentenze emanate in prima istanza in materia di rigetto dell’opposizione sono
decisioni finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato
il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
il reclamo non preclude l’efficacia né l’esecutività della decisione impugnata,
ma l’autorità giudiziaria superiore può rinviare l’esecuzione della decisione
impugnata (art. 325 CPC);
che
nella fattispecie, tuttavia, RA 1 non contesta la decisione del Giudice di pace in sé né l’obbligo
di restituzione delle prestazioni percepite in troppo,
bensì soltanto la persona del debitore, secondo lei da individuare nella
precedente curatrice;
che
la decisione emessa dall’IAS il 10 agosto 2017 indica però chiaramente RE 1
quale debitore delle prestazioni da restituire (doc. 2 accluso all’istanza,
pag. 2 ad 2);
che
tale decisione, debitamente passata in giudicato, costituisce un valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) e vincola
quindi il giudice del rigetto, la cui cognizione si limita all’esame del titolo
di rigetto e delle eccezioni sorte dopo l’emanazione della decisione invocata
quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF);
che
motivi di estinzione o di contestazione verificatisi prima
e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla
decisione non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III
Fatti
586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del
23 marzo 2015 consid. 5.2);
che
il Giudice di pace ha dunque correttamente ritenuto di non essere abilitato a “stabilire i fatti e le
responsabilità singole”,
di competenza esclusiva dell’autorità amministrativa;
che
il reclamo va di conseguenza respinto, ferma restando la facoltà per RE 1, per
il tramite della sua attuale curatrice, di chiedere alla precedente curatrice
la rifusione di quanto egli è tenuto a restituire alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/ AI/IPG;
che
Considerandi
con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa
senza oggetto;
che
le spese processuali del presente giudizio andrebbero poste a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il
reclamante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il
quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico;
che
non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'490.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).