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Decisione

14.2019.150

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

6 settembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 12 giugno 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 27 giugno 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 28 giugno 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento,

asserendo di avere saldato il credito posto in ese­cuzione. Il 26 luglio 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Con scritto del 30 agosto 2019, l’istante ha

comunicato che tutti i suoi crediti nei confronti della reclamante sono stati

saldati, sicché ha ritirato la domanda di fallimento, chiedendo che tutte le

spese ordinarie e straordinarie siano poste a carico dell’escussa.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC), eseguita mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del __________,

dopo che la citazione all’udienza, intimata per raccomandata alla sede della

società presso il suo amministratore unico, RA 1 (in via __________ a __________),

era ritornata alla Pretura con la menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo

indicato” ed era stata a sua volta notificata con

pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del __________. Presentato solo il

24.

luglio 2019, il reclamo parrebbe tardivo.

1.2

Sennonché

non risulta dall’incarto pretorile che la notifica della sentenza impugnata in

via edittale sia stata preceduta da ricerche sufficienti, nel senso dell’art.

141.

cpv. 1 lett. a CPC, sul luogo di residenza dell’amministratore unico della

società. Ricerche che avrebbero verosimilmente fatto emergere che RA 1 risie­de

in via __________ a __________ dal 2011. A prescindere dal carattere

biasimevole dell’omissione sua di comunicare il nuovo indirizzo all’Ufficio del

registro di commercio, la notifica è da considerare nulla (v. Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 4 e 16 ad art. 141 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017,

n. 7 ad art. 141 CPC), la semplice

menzione dell’irreperibilità del destinatario all’in­­dirizzo indicato non esimendo

il giudice dall’assunzione d’informa­­zioni presso il controllo abitanti o

altre autorità oppure tramite il sistema informativo “MovPop” (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 141). In queste condizioni,

ricordato che l’onere della prova della

notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che

intende trarne una conseguenza giuridica, è giocoforza affidarsi in concreto

all’allegazione della reclamante (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2019.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3), secondo cui essa è venuta a conoscenza del fallimento

il 19 luglio 2019, per cui il reclamo, interposto il 24 luglio, è da

considerare tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano il 24 luglio 2019 relativa al versamento di fr. 9'010.10

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. 1 accluso al reclamo), per

cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha provato di aver saldato

altre sei esecuzioni (doc. 2-7), sicché secondo l’estratto aggiornato del

registro delle esecuzioni assunto d’ufficio dalla Camera al momento della

concessione dell’effetto sospensivo risultavano in corso solo tre esecuzioni,

tutte avviate dall’istante, per poco meno di fr. 46'000.– complessivi. Al

riguardo la reclamante aveva allegato di aver concluso con la CO 1 un accordo

di pagamento in dieci rate di fr. 4'635.95 già parzialmente adempiuto,

sicché nel frattempo il saldo si sarebbe ridotto a fr. 9'917.–, che la

reclamante aveva affermato di voler estinguere entro il 15 settembre 2019. E

nel frattempo, nelle sue osservazioni al reclamo, l’i­­stante ha confermato l’estinzione

totale dei propri crediti.

Ciò

porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia

minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa avanzato una

richiesta motivata al riguardo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 27 giugno 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).