14.2019.150
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
6 settembre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.150
Lugano
6 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza promossa il 12
marzo 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 luglio 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 27 giugno 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 12 marzo 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'870.30 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 12 giugno 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 27 giugno 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 28 giugno 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento,
asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 26 luglio 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Con scritto del 30 agosto 2019, l’istante ha
comunicato che tutti i suoi crediti nei confronti della reclamante sono stati
saldati, sicché ha ritirato la domanda di fallimento, chiedendo che tutte le
spese ordinarie e straordinarie siano poste a carico dell’escussa.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC), eseguita mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del __________,
dopo che la citazione all’udienza, intimata per raccomandata alla sede della
società presso il suo amministratore unico, RA 1 (in via __________ a __________),
era ritornata alla Pretura con la menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo
indicato” ed era stata a sua volta notificata con
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del __________. Presentato solo il
24.
luglio 2019, il reclamo parrebbe tardivo.
1.2
Sennonché
non risulta dall’incarto pretorile che la notifica della sentenza impugnata in
via edittale sia stata preceduta da ricerche sufficienti, nel senso dell’art.
141.
cpv. 1 lett. a CPC, sul luogo di residenza dell’amministratore unico della
società. Ricerche che avrebbero verosimilmente fatto emergere che RA 1 risiede
in via __________ a __________ dal 2011. A prescindere dal carattere
biasimevole dell’omissione sua di comunicare il nuovo indirizzo all’Ufficio del
registro di commercio, la notifica è da considerare nulla (v. Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 4 e 16 ad art. 141 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017,
n. 7 ad art. 141 CPC), la semplice
menzione dell’irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato non esimendo
il giudice dall’assunzione d’informazioni presso il controllo abitanti o
altre autorità oppure tramite il sistema informativo “MovPop” (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 141). In queste condizioni,
ricordato che l’onere della prova della
notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che
intende trarne una conseguenza giuridica, è giocoforza affidarsi in concreto
all’allegazione della reclamante (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2019.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3), secondo cui essa è venuta a conoscenza del fallimento
il 19 luglio 2019, per cui il reclamo, interposto il 24 luglio, è da
considerare tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano il 24 luglio 2019 relativa al versamento di fr. 9'010.10
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. 1 accluso al reclamo), per
cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha provato di aver saldato
altre sei esecuzioni (doc. 2-7), sicché secondo l’estratto aggiornato del
registro delle esecuzioni assunto d’ufficio dalla Camera al momento della
concessione dell’effetto sospensivo risultavano in corso solo tre esecuzioni,
tutte avviate dall’istante, per poco meno di fr. 46'000.– complessivi. Al
riguardo la reclamante aveva allegato di aver concluso con la CO 1 un accordo
di pagamento in dieci rate di fr. 4'635.95 già parzialmente adempiuto,
sicché nel frattempo il saldo si sarebbe ridotto a fr. 9'917.–, che la
reclamante aveva affermato di voler estinguere entro il 15 settembre 2019. E
nel frattempo, nelle sue osservazioni al reclamo, l’istante ha confermato l’estinzione
totale dei propri crediti.
Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia
minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa avanzato una
richiesta motivata al riguardo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 27 giugno 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente
La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).