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Decisione

14.2019.151

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretesa mancata notifica delle decisioni di risarcimento danno giusta l’art. 52 LAVS invocate quale titolo di rigetto. Buona fede

11 dicembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 maggio

2019 la cassa di compensazione ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di

discussione tenutasi il 2 luglio 2019, la parte istante non si è presentata,

mentre il convenuto vi si è opposto, producendo un allegato di risposta scritto

che è stato integrato nel verbale.

C. Statuendo con decisione del 18 luglio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2019 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Il 31 luglio 2019 il presidente della Camera ha

respinto la richiesta d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle

sue osservazioni del 16 settembre 2019, la cassa di compensazione ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 27

settembre 2019 il reclamante ha ribadito il suo punto di vista.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 luglio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 luglio,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza dopo aver constatato che

la documentazione acclusa all’istanza – ossia le due decisioni di risarcimento

danni secondo l’art. 52 LAVS per gli anni 2015 e 2016, del 9 gennaio 2019,

comprensive della prova della notifica tramite raccomandata e dell’attestazione

di passaggio in giudicato – costituisce valido titolo di rigetto dell’opposi­zione.

Il Pretore ha nel contempo respinto l’eccezione sollevata dal convenuto in sede

d’udienza secondo cui egli non avrebbe ricevuto le due decisioni, ritenendola sorprendente

siccome, a sua mente, il convenuto stesso avrebbe ammesso di aver ricevuto la

raccomandata che le conteneva.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver compreso quanto da lui esposto

in sede d’udienza. Ha sì ammesso di aver ricevuto il 15 gennaio 2019 una

raccomandata speditagli dall’istante,

ma non che la stessa contenesse le due de­cisioni. Anzi, dall’allegato di risposta integrato al

verbale d’udienza – egli sottolinea – risulta a chiare

lettere come egli abbia dichiarato di aver ricevuto unicamente il conteggio del

9.

gennaio 2019, che pur facendo riferimento alle due decisioni, non ne adempie

esso stesso i requisiti, siccome si tratta di una semplice fattura senza

indicazione dei rimedi giuridici a disposizione del destinatario. Il reclamante

ribadisce poi di aver reagito alla ricezione del solo conteggio, prima

contattando più volte telefonicamente il mittente, poi indirizzandogli il 18

gennaio 2019 una lettera al fine di chiedere spiegazioni in merito alle due

decisioni non ricevute, senza però ottenere alcuna risposta.

5.

In sede d’osservazioni

al reclamo l’istante ribatte di aver correttamente intimato le due decisioni e

contesta di aver ricevuto le telefonate e lo scritto del 18 gennaio 2019. Tramite replica spontanea, il reclamante evidenzia

che l’istante ha omesso di presenziare al­l’udienza dinanzi al Pretore e di

conseguenza le contestazioni da lui sollevate per la prima volta in sede di

reclamo sono tardive e quindi irricevibili.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80.

LEF). Sia l’esecutività che il

passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario (sentenza

della CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80)

la cui prova – in caso di contestazione – incombe all’autorità notificatrice

(DTF 141 I 102 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2017. 166 dell’11 gennaio

2018, consid. 5.3/a e i rinvii), fermo restando che

la prova può essere fornita anche da indizi o dall’insieme delle circostanze

del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità

fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure

DTF 136 V 310 consid. 5.9).

6.2

Nel

caso concreto, per quanto riguarda anzitutto la tassa di diffida di fr. 50.–

compresa nell’importo di fr. 36'354.20 posto in esecuzione, l’istante si è

limitato a produrre una semplice fattura (doc. G), che però non è assimilabile

a una decisione, siccome non è designata come tale e nemmeno indica i rimedi

giuridici a disposizione del destinatario (sentenze della CEF 14.2019.110/111

del 15 ottobre 2019, consid. 6.1/b, 14.2016.10 del 25 aprile 2016, consid. 7.4,

e 14.2016.270 del 22 febbraio 2017, consid. 6.2/a e rinvii). Non vale quindi

quale titolo di rigetto definitivo dell’opposi­zione nel senso dell’art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF sicché su questo punto la sentenza impugnata si rivela

giuridicamente errata e va riformata.

6.3

Per

il saldo di fr. 36'304.20, invece, le due decisioni di risarcimento danni

del 9 gennaio 2019 (doc. A e B) costituiscano in sé un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione purché siano state correttamente notificate al destinatario

e non impugnate con succes­so da quest’ultimo (v. sopra consid. 6.1).

a) Ora,

come correttamente evidenziato dal reclamante, l’accerta­mento del Pretore

inerente all’ammissione del convenuto circa la ricezione delle due decisioni è

errato, come risulta dall’allegato di risposta integrato al verbale d’udienza,

in cui il convenuto ha sostenuto che l’invio raccomandato da lui ricevuto il 15

gennaio 2019 non comprendeva le due decisioni (doc. A e B) ma solo il conteggio

(doc. C).

b) In realtà il convenuto

ha prodotto in sede d’udienza una copia della lettera da lui indirizzata alla CO

1.

18 gennaio 2019 (doc. 2) tramite la quale egli segnalava di non aver ricevuto

le due decisioni menzionate nella richiesta di pagamento di fr. 36'304.20 (ovvero il conteggio, doc. C accluso

all’istan­­za) e chiedeva chiarimenti in merito. Tale allegazione, non contestata dall’istante, assente all’udienza di

prima sede, avrebbe dovuto essere considerata appurata dal Pretore (art. 150

cpv. 1 CPC a contrario) non

sussistendo a prima vista notevoli dubbi sulla sua veridicità (art. 153 cpv. 2

CPC) e stante il divieto dei nova

(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) non poteva essere avversata solo in

sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2018.203/204 del 12

giugno 2019, consid. 5.4/a e il rinvio alla RtiD 2018 I 775 n. 49c), come ha invece tentato di

fare l’istante con le

osservazioni al reclamo. Rimangono però ancora da determinare gli effetti

giuridici di tale allegazione di fatto.

c) Secondo giurisprudenza la decorrenza di

un termine non può essere differita a piacimento; il principio della buona fede

(art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza

e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza

(sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,

con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; già citata sentenza della CEF 14.2014.212,

consid. 9.1).

Nella

fattispecie, come visto il convenuto ha sì segnalato di non aver ricevuto le

due decisioni menzionate nel conteggio. Non si è però premurato di verificare che la sua lettera,

spedita per posta A, sia

effettivamente giunta a destinazione né ha documentato di aver contattato l’impiegato

responsabile della pratica indicato nel

conteggio (doc. C). In particolare, il reclamante è rimasto inattivo anche dopo

aver ricevuto, il 19 aprile 2019, il precetto esecutivo, che indica

esplicitamente le decisioni del 9 gennaio 2019 (doc. H), e persino dopo la

notifica dell’istanza del 2 maggio 2019, cui sono allegate le note decisioni.

Ha infatti atteso l’udienza del 2 luglio 2019 per contestar­le, lasciando nel frattempo l’istante

persistere a ritenere che le stes­se

fossero state regolarmente notificate. La sua censura non è compatibile con l’esigenza

di buona fede. Il reclamante ha avuto le informazioni e il tempo necessario per

ricorrere contro le decisioni di risarcimento danni. In mancanza d’impugnazione,

esse sono passate in giudicato e costituiscono un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, come stabilito nella sentenza impugnata. Di

conseguenza, il reclamo va respinto per il saldo di

fr. 36'304.20.

7.

In

entrambe le sedi la tassa di

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza pressoché totale di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si dà invece

luogo all’assegnazione di ripetibili, l’istante non avendo motivato la propria

richiesta al riguardo in prima sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) –

per tacere del fatto che ci si potrebbe chiedere se un ente di diritto pubblico

è legittimato a chiedere un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF

14.2015.50

del 17 luglio 2015 consid. 6) – mentre non ne ha formulato alcuna

nelle sue osservazioni al reclamo.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 36'354.20,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza, la decisione del 18 luglio 2019 del Pretore del distretto di

Lugano è riformata come segue:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 36'304.20.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico del

convenuto.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).