14.2019.154
Rigetto definitivo dell’opposizione. Proroga del termine per motivare il reclamo. Irricevibilità
29 ottobre 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.154
Lugano
29 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 28
maggio 2019 rispettivamente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui due reclami del 30 luglio 2019 presentati da RE 1 contro
le decisioni emesse il 22 e il 25 luglio 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con due precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il
Fatti
2 maggio 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la
Confederazione Svizzera hanno escusso RE 1 per l’incasso di otto attestati di
carenza di beni ammontanti a fr. 55'266.30 complessivi (relativi alle
imposte cantonale dal 2004 al 2006 e a 5 decreti di multa), rispettivamente di
tre attestati di carenza di
beni di fr. 41'383.95 in totale (relativi alle imposte federali dirette dal 2004 al 2006;
che statuendo con decisioni del 22 e 25 luglio 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto le
istanze 28 maggio 2019 del Cantone e della Confederazione e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto,
ponendo a suo carico, in ambedue le decisioni, le spese processuali di fr. 230.–
e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa
Camera con due reclami del 30 luglio 2019, chiedendo di concedergli una proroga per l’inoltro della
documentazione (e implicitamente della motivazione) di almeno 10 giorni dopo la
sua uscita dalla Clinica di riabilitazione EOC di Novaggio, in cui si trovava
in camera d’isolamento;
che
il 6 agosto 2019 la Camera ha informato il reclamante che avrebbe avuto 10
Considerandi
giorni dalla cessazione dell’impedimento, ovvero dall’uscita dalla camera d’isolamento,
per inoltrare, o far inoltrare da una persona di fiducia cui avrebbe conferito
procura, un reclamo motivato contro le sentenze contestate con una richiesta,
anch’essa motivata, di restituzione del termine di reclamo;
che
non avendo avuto notizie dal reclamante, con ordinanza del 7 ottobre 2019 la
Camera gli ha assegnato un termine di 10 giorni per inoltrare quanto menzionato
nello scritto del 6 agosto, avvertendolo che in caso di silenzio il reclamo (recte: i reclami) sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
che
entro il termine impartito RE 1 non si è manifestato;
che,
come preannunciato, i reclami vanno dunque dichiarati irricevibili per carenza
di motivazione (cfr. art. 321 cpv. 1 CPC);
che la tassa del presente giudizio
andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC), ma la sua situazione esecutiva (con 43 attestati di carenza di beni per
oltre fr. 300'000.– complessivi) induce a prescindere – eccezionalmente –
da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ambedue i valori litigiosi, di fr. 55'266.30
e fr. fr. 41'383.95, raggiungono la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è
irricevibile.
2. Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.
3. Non
si riscuotono spese processuali.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).