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Decisione

14.2019.154

Rigetto definitivo dell’opposizione. Proroga del termine per motivare il reclamo. Irricevibilità

29 ottobre 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2 maggio 2019 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, lo Stato del Can­tone Ticino e la

Confederazione Svizzera hanno escusso RE 1 per l’incasso di otto attestati di

carenza di beni ammontanti a fr. 55'266.30 complessivi (relativi alle

imposte cantonale dal 2004 al 2006 e a 5 decreti di multa), rispettivamente di

tre attestati di carenza di

beni di fr. 41'383.95 in totale (relativi alle imposte fe­derali dirette dal 2004 al 2006;

che statuendo con decisioni del 22 e 25 luglio 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto le

istanze 28 maggio 2019 del Cantone e della Confederazione e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto,

ponendo a suo carico, in ambedue le decisioni, le spese processuali di fr. 230.–

e un’inden­nità di fr. 100.– a favore dell’istante;

che

contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa

Camera con due reclami del 30 luglio 2019, chiedendo di concedergli una proroga per l’inoltro della

documentazione (e implicitamente della motivazione) di almeno 10 giorni dopo la

sua uscita dalla Clinica di riabilitazione EOC di Novaggio, in cui si trovava

in camera d’isolamento;

che

il 6 agosto 2019 la Camera ha informato il reclamante che avrebbe avuto 10

Considerandi

giorni dalla cessazione dell’impedimento, ovvero dall’uscita dalla camera d’isolamento,

per inoltrare, o far inoltrare da una persona di fiducia cui avrebbe conferito

procura, un reclamo motivato contro le sentenze contestate con una richiesta,

anch’essa motivata, di restituzione del termine di reclamo;

che

non avendo avuto notizie dal reclamante, con ordinanza del 7 ottobre 2019 la

Camera gli ha assegnato un termine di 10 giorni per inoltrare quanto menzionato

nello scritto del 6 agosto, avvertendolo che in caso di silenzio il reclamo (recte: i reclami) sarebbe

stato dichiarato irricevibile;

che

entro il termine impartito RE 1 non si è manifestato;

che,

come preannunciato, i reclami vanno dunque dichiarati irricevibili per carenza

di motivazione (cfr. art. 321 cpv. 1 CPC);

che la tassa del presente giudizio

andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC), ma la sua situazione esecutiva (con 43 attestati di carenza di beni per

oltre fr. 300'000.– complessivi) induce a prescindere – eccezionalmente –

da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ambedue i valori litigiosi, di fr. 55'266.30

e fr. fr. 41'383.95, raggiungono la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è

irricevibile.

2. Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.

3. Non

si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).