14.2019.155
Procedura di moratoria concordataria in Svizzera contro una società con sede all’estero. Misure conservative relative a crediti del debitore concordatario contro terzi debitori aventi domicilio o sede
16 settembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.155
Lugano
16 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (esecuzione di una
procedura concordataria estera) della Pretura del Distretto digiudicando ora
sul reclamo 5 agosto 2019 presentato dalle società
RE 1, IT- __________
RE 2, __________
(patrocinate dall’__________ PA 1, __________)
contro la decisione 25 luglio 2019 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5;
ritenuto
in fatto: A. Con
decisione dell’8 novembre 2018, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha riconosciuto in Svizzera il decreto del 6 agosto 2018 con
cui il Ministro italiano dello sviluppo economico ha ammesso la CO 1 (in
seguito: CO 1), in __________, alla procedura di amministrazione straordinaria
a norma dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 347/03, così come la
sentenza emessa il 14 agosto 2018 dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione
civile XIV fallimentare feriale – accertante giudizialmente lo stato d’insolvenza
della CO 1, e ha abilitato i tre commissari straordinari a rappresentare la
società italiana in Svizzera “nei
limiti di cui all’art. 295 cpv. 2 LEF”, con facoltà di
subdelega sotto la propria responsabilità. Adita il 23
novembre 2018 dalle autorità fiscali cantonale e federale, la Camera
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha respinto il reclamo con
sentenza del 26 marzo 2019 (inc. 14.2018.191).
Fatti
B. Il
17 giugno 2019, la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha nominato l’avv.
PA 2 quale commissario speciale della CO 1 e l’ha abilitato a rappresentare la
società in Svizzera.
C. Sulla
scorta di una richiesta d’istruzione dell’avv. PA 2, il 25 luglio 2019 il
Pretore ha fatto ordine all’PI 1 (in seguito: PI 1) di effettuare ogni e
qualsiasi pagamento in favore della CO 1 “e/o
del Consorzio __________”, in particolare per quanto attiene al
credito di fr. 1'308'896.08 (compresa l’IVA) relativo alle opere di
costruzione della tratta compresa nel lotto n. __________, sul conto terzi del
commissario speciale. Ha inoltre fatto ordine al Consorzio __________ di
effettuare ogni e qualsiasi pagamento in favore della CO 1 sul conto terzi del
commissario speciale. Non sono state prelevate spese processuali.
D. Contro la decisione appena citata le società RE 1
e RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2019 per
ottenerne, in via principale e previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
e la revoca degli ordini impartiti dal Pretore, e in via subordinata la riforma
nel senso di annullare gli ordini del Pretore, con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
E. Con
decreto del 13 agosto 2019, il presidente della Camera ha concesso al reclamo
effetto sospensivo.
F. Nelle
sue osservazioni del 27 agosto 2019, il commissario speciale si è rimesso al
giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di esecuzione in Svizzera di una moratoria
concordataria estera – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 7 CPC, 170 e 175 LDIP), contro cui è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 5 agosto 2019 contro la sentenza notificata al convenuto il 29 luglio, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Preso atto della richiesta del commissario
speciale di adottare provvedimenti a tutela dei creditori privilegiati (nel
senso dell’art. 172 cpv. 1 LDIP)
della CO 1 in merito alla fattura di fr. 1'308'896.08 emessa il 15
maggio 2019 dal Consorzio __________ nei confronti dell’PI 1, nella decisione
impugnata il Pretore ha ritenuto opportuno, sulla scorta degli art. 168 LDIP,
170.
e 298 cpv. 1 LEF, di ordinare alla presunta debitrice e al Consorzio di effettuare
ogni e qualsiasi pagamento in favore della CO 1 sul conto terzi del commissario
speciale.
3.
Nel
reclamo le insorgenti si dolgono di non essere state sentite prima dell’emanazione
della decisione impugnata, facendo valere di essere le uniche socie del
Consorzio __________ (ora: Consorzio __________), siccome la CO 1 ne è uscita in seguito all’accertamento della sua
insolvenza, come confermato dai commissari straordinari italiani nello scritto
12.
marzo 2019, con cui hanno comunicato all’PI 1 e al Consorzio la volontà
della società di “sciogliersi
dal contratto di consorzio”. Le ricorrenti lamentano quindi un
pregiudizio irreparabile, specie se l’PI 1 dovesse pagare il debito
direttamente nelle mani del commissario speciale, dato che la CO 1 sarebbe
tuttora debitrice di fr. 94 milioni nei confronti del Consorzio per
prestiti conferitile quando ancora era socia di maggioranza del Consorzio e non
parteciperebbe più ai lavori. Le ricorrenti invocano ancora una carenza di
legittimazione passiva del Consorzio, che non ha personalità giuridica, il
fatto di non essere parti alla procedura concordataria, l’assenza di basi
legali sufficienti per l’emanazione della decisione impugnata e la carente realizzazione dei presupposti degli
art. 170 e 298 cpv. 1 LEF.
4.
Nelle
osservazioni al reclamo il commissario speciale si è rimesso al giudizio della
Camera, pur precisando di essere intervenuto a salvaguardia degli interessi dei
creditori privilegiati domiciliati in Svizzera (nel senso dell’art. 172 cpv. 1
LDIP), anche se la massa estera non gli ha ancora versato l’anticipo stabilito
dal Pretore nella decisione di nomina. Egli allega infatti di non essere
riuscito a determinare la quota della CO 1 nel Consorzio, in assenza di
riscontri da parte degli amministratori straordinari italiani e degli altri
membri del Consorzio, e di aver saputo che alcune fatture sono state cedute da
due amministratori straordinari italiani alla Banca __________ il 24 luglio
2019.
5.
Il
Pretore ha fondato la decisione impugnata in particolare sugli art. 168 LDIP e
170.
LEF. Sennonché queste norme sono applicabili solo durante la procedura di
riconoscimento della procedura d’insolvenza estera, ovvero fino al momento del
passaggio in giudicato della decisione sull’istanza di riconoscimento, avveratosi
nel caso in esame 30 giorni (giusta l’art. 100 cpv. 1 LTF), sospesi durante le
ferie pasquali (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), dopo la notifica della decisione
26.
marzo 2019 di questa Camera, con cui il reclamo contro il riconoscimento
delle decisioni italiane in Svizzero è stato respinto. Il 25 luglio 2019 la
decisione di riconoscimento era definitiva, sicché le norme citate dal Pretore
sono inapplicabili.
6.
Una
volta definitivo, il riconoscimento del decreto straniero di fallimento, di
concordato o di analogo procedimento (art. 175 LDIP) comporta, per i beni del
debitore situati in Svizzera, gli effetti previsti dal diritto esecutivo
svizzero, salvo disposizione contraria della LDIP (art. 170 cpv. 1 LDIP).
Trattandosi nel caso specifico di una procedura – amministrazione straordinaria
del diritto italiano – assimilabile a una moratoria concordataria svizzera, la
decisione di riconoscimento esplica gli effetti stabiliti dagli art. 297 a 298
LEF. La prima norma prescrive regole speciali per i crediti contro il debitore,
ma non per i suoi crediti. E l’art. 298 LEF permette al giudice del concordato
di limitare o sospendere il diritto del debitore di disporre dei propri
diritti, ad esempio, come nel caso di specie, trasferendolo al commissario
concordatario. A quest’ultimo non vengono però riconosciuti diritti più
estesi di quelli che sono del debitore. Ne discende che, in assenza di una base
legale specifica, né il giudice del concordato né il commissario possono
ingiungere a un terzo debitore di pagare nelle loro mani il credito del
debitore concordatario. Il commissario, ove sia abilitato a rappresentare il
debitore, deve limitarsi ad avvertire il terzo debitore che dovrà versare a
lui, e non al debitore concordatario, quanto dovuto, ricordandogli che nel caso
contrario si espone al rischio di dover pagare una seconda volta il proprio
debito.
6.1
Nella
fattispecie, l’“ordine” dato dal
Pretore all’PI 1 e al Consorzio __________ è quindi privo di base legale e va
annullato. Come visto, ciò non impedisce al commissario speciale d’invitare l’PI
1.
a versare quanto dovuto alla CO 1 sul suo conto cliente, rendendola attenta
al rischio di pagare ad altri la quota spettante alla debitrice. Rientra anche
nella facoltà del commissario speciale ricordare agli amministratori
straordinari italiani il suo diritto di sospendere il proprio operato finché l’anticipo
richiesto non è stato fornito (art. 68 LEF per analogia) e il divieto civile
(art. 298 cpv. 1 LEF) e penale (art. 271 CP) per loro, a contare dalla
decisione di nomina del 17 giugno 2019, di disporre degli attivi della CO 1
situati in Svizzera, in particolare dei suoi crediti diretti contro terzi
debitori aventi domicilio o sede in Svizzera (considerati localizzati in
Svizzera in virtù dell’art. 167 cpv. 3 LDIP).
6.2
A
scanso di equivoci, occorre inoltre precisare, preso atto dello scritto 6
settembre 2019 delle reclamanti, che le autorità giudiziarie concordatarie non
sono abilitate ad autorizzare pagamenti a favore di terzi. Sono queste
questioni di merito che esulano dal loro potere cognitivo. Per il resto, l’annullamento
della decisione impugnata per i motivi esposti rende inutile determinarsi sulle
altre censure delle reclamanti.
7.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della CO 1 (art.
106.
cpv. 1 CPC). Infatti, la decisione impugnata è stata adottata sulla scorta
di una richiesta d’istruzione formulata dal commissario speciale, il quale ha
preso il rischio di un accoglimento del reclamo (con le relative conseguenze
quanto a spese e ripetibili) rimettendosi alla decisione della Camera anziché
distanziarsi dalla decisione impugnata.
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a carico della CO 1, che
rifonderà alle stesse, in solido, fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).