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Decisione

14.2019.155

Procedura di moratoria concordataria in Svizzera contro una società con sede all’estero. Misure conservative relative a crediti del debitore concordatario contro terzi debitori aventi domicilio o sede

16 settembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

17 giugno 2019, la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha nominato l’avv.

PA 2 quale commissario speciale della CO 1 e l’ha abilitato a rappresentare la

società in Svizzera.

C. Sulla

scorta di una richiesta d’istruzione dell’avv. PA 2, il 25 luglio 2019 il

Pretore ha fatto ordine all’PI 1 (in seguito: PI 1) di effettuare ogni e

qualsiasi pagamento in favore della CO 1 “e/o

del Consorzio __________”, in particolare per quanto attiene al

credito di fr. 1'308'896.08 (compresa l’IVA) relativo alle opere di

costruzione della tratta compresa nel lotto n. __________, sul conto terzi del

commissario speciale. Ha inoltre fatto ordine al Consorzio __________ di

effettuare ogni e qualsiasi pagamento in favore della CO 1 sul conto terzi del

commissario speciale. Non sono state prelevate spese processuali.

D. Contro la decisione appena citata le società RE 1

e RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2019 per

ottenerne, in via principale e previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

e la revoca degli ordini impartiti dal Pretore, e in via subordinata la riforma

nel senso di annullare gli ordini del Pretore, con protesta di tasse, spese e

ripetibili.

E. Con

decreto del 13 agosto 2019, il presidente della Camera ha concesso al reclamo

effetto sospensivo.

F. Nelle

sue osservazioni del 27 agosto 2019, il commissario speciale si è rimesso al

giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di esecuzione in Svizzera di una moratoria

concordataria estera – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 7 CPC, 170 e 175 LDIP), contro cui è dato il rimedio del

reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 5 agosto 2019 contro la sentenza notificata al convenuto il 29 luglio, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’appli­­cazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Preso atto della richiesta del commissario

speciale di adottare prov­vedimenti a tutela dei creditori privilegiati (nel

senso dell’art. 172 cpv. 1 LDIP)

della CO 1 in merito alla fattura di fr. 1'308'896.08 emessa il 15

maggio 2019 dal Consorzio __________ nei confronti dell’PI 1, nella decisione

impugnata il Pretore ha ritenuto opportuno, sulla scorta degli art. 168 LDIP,

170.

e 298 cpv. 1 LEF, di ordinare alla presunta debitrice e al Consorzio di effettuare

ogni e qualsiasi pagamento in favore della CO 1 sul conto terzi del commissario

speciale.

3.

Nel

reclamo le insorgenti si dolgono di non essere state sentite prima dell’emanazione

della decisione impugnata, facendo valere di essere le uniche socie del

Consorzio __________ (ora: Consorzio __________), siccome la CO 1 ne è uscita in seguito all’accertamento della sua

insolvenza, come confermato dai commissari straordinari italiani nello scritto

12.

marzo 2019, con cui hanno comunicato all’PI 1 e al Consorzio la volontà

della società di “sciogliersi

dal contratto di consorzio”. Le ricorrenti lamentano quin­di un

pregiudizio irreparabile, specie se l’PI 1 dovesse pagare il debito

direttamente nelle mani del commissario speciale, dato che la CO 1 sarebbe

tuttora debitrice di fr. 94 milioni nei confronti del Consorzio per

prestiti conferitile quando ancora era socia di maggioranza del Consorzio e non

parteciperebbe più ai lavori. Le ricorrenti invocano ancora una carenza di

legittimazione passiva del Consorzio, che non ha personalità giuridica, il

fatto di non essere parti alla procedura concordataria, l’assenza di basi

legali sufficienti per l’emanazione della decisione impugnata e la carente realizzazione dei presupposti degli

art. 170 e 298 cpv. 1 LEF.

4.

Nelle

osservazioni al reclamo il commissario speciale si è rimesso al giudizio della

Camera, pur precisando di essere intervenuto a salvaguardia degli interessi dei

creditori privilegiati domiciliati in Svizzera (nel senso dell’art. 172 cpv. 1

LDIP), anche se la massa estera non gli ha ancora versato l’anticipo stabilito

dal Pretore nella decisione di nomina. Egli allega infatti di non essere

riuscito a determinare la quota della CO 1 nel Consorzio, in assenza di

riscontri da parte degli amministratori straordinari italiani e degli altri

membri del Consorzio, e di aver saputo che alcune fatture sono state cedute da

due amministratori straordinari italiani alla Banca __________ il 24 luglio

2019.

5.

Il

Pretore ha fondato la decisione impugnata in particolare sugli art. 168 LDIP e

170.

LEF. Sennonché queste norme sono applicabili solo durante la procedura di

riconoscimento della procedura d’insolvenza estera, ovvero fino al momento del

passaggio in giudicato della decisione sull’istanza di riconoscimento, avveratosi

nel caso in esame 30 giorni (giusta l’art. 100 cpv. 1 LTF), sospesi durante le

ferie pasquali (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), dopo la notifica della decisione

26.

marzo 2019 di questa Camera, con cui il reclamo contro il riconoscimento

delle decisioni italiane in Svizzero è stato respinto. Il 25 luglio 2019 la

decisione di riconoscimento era definitiva, sicché le norme citate dal Pretore

sono inapplicabili.

6.

Una

volta definitivo, il riconoscimento del decreto straniero di fallimento, di

concordato o di analogo procedimento (art. 175 LDIP) comporta, per i beni del

debitore situati in Svizzera, gli effetti previsti dal diritto esecutivo

svizzero, salvo disposizione contraria del­la LDIP (art. 170 cpv. 1 LDIP).

Trattandosi nel caso specifico di una procedura – amministrazione straordinaria

del diritto italiano – assimilabile a una moratoria concordataria svizzera, la

decisio­ne di riconoscimento esplica gli effetti stabiliti dagli art. 297 a 298

LEF. La prima norma prescrive regole speciali per i crediti contro il debitore,

ma non per i suoi crediti. E l’art. 298 LEF permette al giudice del concordato

di limitare o sospendere il diritto del debitore di disporre dei propri

diritti, ad esempio, come nel caso di specie, trasferendolo al commissario

concordatario. A quest’ul­­timo non vengono però riconosciuti diritti più

estesi di quelli che sono del debitore. Ne discende che, in assenza di una base

legale specifica, né il giudice del concordato né il commissario possono

ingiungere a un terzo debitore di pagare nelle loro mani il credito del

debitore concordatario. Il commissario, ove sia abilitato a rappresentare il

debitore, deve limitarsi ad avvertire il terzo debitore che dovrà versare a

lui, e non al debitore concordatario, quanto dovuto, ricordandogli che nel caso

contrario si espone al rischio di dover pagare una seconda volta il proprio

debito.

6.1

Nella

fattispecie, l’“ordine” dato dal

Pretore all’PI 1 e al Consorzio __________ è quindi privo di base legale e va

annullato. Come visto, ciò non impedisce al commissario speciale d’invitare l’PI

1.

a versare quanto dovuto alla CO 1 sul suo conto cliente, rendendola attenta

al rischio di pagare ad altri la quota spettante alla debitrice. Rientra anche

nella facoltà del commissario speciale ricordare agli amministratori

straordinari italiani il suo diritto di sospendere il proprio operato finché l’anticipo

richiesto non è stato fornito (art. 68 LEF per analogia) e il divieto civile

(art. 298 cpv. 1 LEF) e penale (art. 271 CP) per loro, a contare dalla

decisione di nomina del 17 giugno 2019, di disporre degli attivi della CO 1

situati in Svizzera, in particolare dei suoi crediti diretti contro terzi

debitori aventi domicilio o sede in Svizzera (considerati localizzati in

Svizzera in virtù dell’art. 167 cpv. 3 LDIP).

6.2

A

scanso di equivoci, occorre inoltre precisare, preso atto dello scritto 6

settembre 2019 delle reclamanti, che le autorità giudiziarie concordatarie non

sono abilitate ad autorizzare pagamenti a favore di terzi. Sono queste

questioni di merito che esulano dal loro potere cognitivo. Per il resto, l’annullamento

della decisione impugnata per i motivi esposti rende inutile determinarsi sulle

altre censure delle reclamanti.

7.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della CO 1 (art.

106.

cpv. 1 CPC). Infatti, la decisione impugnata è stata adottata sulla scorta

di una richiesta d’istru­­zione formulata dal commissario speciale, il quale ha

preso il rischio di un accoglimento del reclamo (con le relative conseguenze

quanto a spese e ripetibili) rimettendosi alla decisione della Camera anziché

distanziarsi dalla decisione impugnata.

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a carico della CO 1, che

rifonderà alle stesse, in solido, fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).