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Decisione

14.2019.157

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi al fondo per la formazione professionale. Momento determinante per l’esigibilità del credito, l’esecutività della decisione e la decorrenza degli intere

12 dicembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° luglio

2019 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Locarno. La parte

convenuta non ha inoltrato osservazioni scritte entro il termine impartitole

dal primo giudice.

C. Statuendo con decisione del 9 agosto 2019, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di

fr. 90.–.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 21 agosto 2019 per

ottenerne l’annullamento e l’accoglimento del­l’i­stanza. Invitata a

presentare osservazioni al reclamo, l’RE 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 21 agosto 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 12

agosto 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal reclamante – relativa ai

solleciti di pagamento del 27 novembre 2018, 12 dicembre 2018 e 4 gennaio 2019 (doc.

5-7) – è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver

constatato che la decisione emessa il 25 marzo 2019 dall’RE 1, munita di

attestazione di passaggio in giudicato, non costituisce un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione siccome al momento della notifica del

precetto esecutivo e della conseguente opposizione avvenute il 19 febbraio 2019

la stessa non era ancora stata emana­ta.

4.

Nel reclamo l’RE 1

rimprovera al Giudice di pace di aver applicato erroneamente il diritto. A sua mente, anche nel caso di una

decisione amministrativa emes­sa solo dopo la notifica del

precetto esecutivo l’opposizione può essere rigettata in via definitiva purché

tale decisione fosse esecutiva al momento dell’emanazione della decisione di

rigetto. La reclamante spiega che tale condizione è nel caso di specie

adempiuta giacché all’istanza è stata acclusa la decisione del 25 marzo 2019

con la relativa attestazione di passaggio in giudicato.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Incombe all’escutente

non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con

documenti, l’esigibilità del credi­to posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’esecuzione, ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (art. 38

cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016

consid. 3.1; sentenze

della CEF 14.2019.12 del 4 giugno 2019, consid. 5 e 14.2017.63 del 6 settembre

2017, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 ad art. 80 LEF), così come l’esecutività

della decisione al momento in cui il giudice del rigetto statuisce (Staehelin,

op. cit., n. 13 ad art. 80; Abbet,

op. cit., n. 143 ad art. 80).

5.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo

di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere purché

siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio

in giudicato (Staehelin, op. cit.,

n. 110 ad art. 80). Nel caso di specie tuttavia, le decisioni relative ai

contributi da versare ai fondi d’obbligatorietà generale sono reputate titoli

di rigetto solo se sono passate in giudicato (v. art. 68a cpv. 4

dell’ordinanza sulla formazione professionale [OFPr, RS 412.101]).

5.2

Dalle considerazioni appena esposte

discende che la decisione invocata quale titolo di rigetto non deve

obbligatoriamente essere emessa prima della notifica del precetto esecutivo. La

motivazio­ne contraria contenuta nella sentenza impugnata si rivela così

giuridicamente errata. Ora, come

correttamente evidenziato dalla reclamante,

la decisione del 25 marzo 2019 (doc. C accluso all’istan­­za),

regolarmente notificata all’escussa il 27 marzo 2019 (doc.

F), non è stata impugnata nel

termine di 30 giorni indicato sulla decisione ed era pertanto senz’altro passata

in giudicato nel momento in cui, il 9 agosto 2019, il Giudice di pace ha

statuito, ciò che risulta del resto dall’apposita attestazione agli atti (doc.

D).

5.3

Rimane

quindi da esaminare se il credito di fr. 350.– era esigibile al momento

della notifica del precetto esecutivo (v. sopra consid. 5). Nel caso specifico

il Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell’RE

1.

(dell’8 giugno 2010)

prevede all’art. 9 che il contributo riscosso è “annuale”; se ne deduce quindi che il credito

relativo al versamento del contributo per l’anno 2018 è esigibile dal 1° gennaio 2019. Ne consegue che al

momento della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 19 febbraio 2019

(doc. B), il credito era senz’altro esigibile. Su questo punto il reclamo

merita dunque accoglimento.

6.

Per quanto concerne gli

interessi di mora, la fattura del 3 ottobre 2018 (doc. E) riporta in calce la

dicitura “Condizioni

Pagamento: 30 giorni netto”.

Secondo la dottrina una simile indicazione

costituisce una valida interpellazione nel senso dell’art. 102 cpv. 1 CO

(Thé­venoz in: Commentaire romand, Code des obligations I,

2a ed. 2012, n. 24 ad art. 102 CO; Wiegand

in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 9 ad art. 102 CO; Weber, Berner Kommentar VI/1/5, 2000, n. 68 ad art. 102 CO; David Rüetschi, Zahlbar «30 Tage netto», RSJ

2003, 345 ad IV e rinvii pag. 344 ad II). Quale scadenza di pagamento si potrebbe esitare tra il

trentesimo giorno dopo la data della fattura (così: decisione del Tribunale

cantonale vallesano del 5 novembre 1992, RVJ 1992, 347 consid. 2/b) oppure, in

assenza di una simile precisazione, il trentesimo giorno dopo la ricezione

della fattura, effettiva o presunta (Franz Schenker,

Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs im schweizerischen

Obligationenrecht, tesi Friborgo 1988, n.

169). Nella fattispecie, l’escussa non ha contestato di avere ricevuto la fattura – datata

3.

ottobre 2018 – prima del 12 ottobre 2018, ovvero 30 giorni prima della data

di decorrenza degli interessi di mora indicata nel precetto esecutivo. Ne segue

che anche su questo punto il reclamo merita accoglimento.

7.

In entrambe le sedi la

tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili in prima sede, non avendo l’RE 1 formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv.

3.

lett. c CPC). In seconda sede, per contro, la reclamante

ha agito per il tramite di un patrocinatore e ha quindi diritto a ripetibili

(art. 95 cpv. 3 lett. b e 106 cpv. 1 CPC), determinate dal Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RTar, RL 178.310), per il rinvio dell’art. 96

CPC. Sussistendo una

manifesta sproporzione tra l’onorario massimo determinato in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar (RL 178.310), di

fr. 40.–, e le prestazioni oggettivamente necessarie e utili fornite

dall’avv RA 1, non inferiori a un’ora di lavoro, le ripetibili vanno stabilite

in fr. 210.– in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar (v. sentenza della CEF 14.2019.21 del 18

giugno 2019 consid. 7.2/c).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 350.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono riformati come segue:

“1. L’istanza è

accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 90.–, anticipate dalla parte istante,

sono poste a carico della parte convenuta.”

2. Le spese processuali di complessivi

fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante,

sono poste a carico della CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 210.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la

controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).