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Decisione

14.2019.159

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito a transazione stragiudiziale non prodotta dalle parti. Spese processuali. Ripetibili

27 dicembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio

2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Con ordinanza dell’11 luglio 2019, il Pretore ha citato le

parti a comparire il 14

ottobre 2019. Con lettera del 13 agosto 2019 l’i­stan­te

ha comunicato al Pretore che “le

parti sono addivenute a un accordo extragiudiziale” e

ha quindi chiesto “lo stralcio

dai ruoli della causa perché priva d’oggetto, nonché di voler mantenere al

minimo le eventuali spese, compensate le ripetibili”.

C. Statuendo con decisione del 14 agosto 2019, il Pretore ha annullato l’udienza del 14 ottobre 2019 e ha

stralciato la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali di fr. 2'000.–

già anticipate dall’i­stante a suo carico, compensate le ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 agosto 2019 per ottenere che

il dispositivo sulle spese processuali sia riformato nel senso della loro

riduzione a fr. 500.–. Il reclamo, che concerne unicamente le spese

processuali accollate all’istante, è privo d’interesse per la controparte

sicché non gli è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie

affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna –

inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese

(art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 29 agosto 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 agosto, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

26.

agosto 2019 anche CO 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ottenere il rimborso di fr. 1'000.– o di un altro importo

ragionevole dei fr. 2'000.– da lei anticipati, indicando

quali sentenze impugnate sia quella ora in esame (SO.2019.3325) sia la decisione di stralcio della causa relativa all’opposizione al

decreto di sequestro da lei interposta (SO.2019.3045). È ovvio che la sua contestazione riguarda solo la seconda causa e non

la prima, in cui non ha anticipato spese processuali. La sua contestazione è

trattata con sentenza separata (inc.14.2019.160).

2.

Preso atto della richiesta di RE 1 di stralciare la causa, con il decreto

impugnato il Pretore ha annullato l’udienza di discussione, stralciato la causa

dal ruolo e posto le spese processuali di fr. 2'000.– anticipate dall’istante

a suo carico, compensate le ripetibili.

3.

Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di

aver erroneamente applicato il diritto. A sua mente, le spese processuali di

fr. 2'000.– poste a suo carico devono essere fissate proporzionalmente

agli atti compiuti e quindi ridotte a fr. 500.–. RE 1 ritiene infatti che

la sola intimazione dell’istanza alla controparte, la fissazione dell’udienza,

la ricezione della sua lettera del 13 agosto 2019 e l’emanazione della

decisione di stralcio non possono aver generato delle spese così elevate,

specie poiché l’udienza è stata annullata con largo anticipo, sicché il Pretore

non aveva verosimilmente ancora svolto un esame approfondito degli atti in

vista della stessa.

4.

In caso di transazione stragiudiziale il giudice stralcia la

causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza (art. 241 CPC) o sopravvenu­ta

carenza d’oggetto (art. 242 CPC), non per transazione (senten­za della CEF

14.2016.167

dell’8 maggio 2017 con rinvii; TREZZINI

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.

I, 2a ed. 2017, n. 11 ad art. 241 CPC).

4.1

Nella fattispecie, le

parti non hanno sottoposto al giudice l’accordo da loro concluso per essere messo a verbale, ma l’istante ha comunicato di

aver ritirato l’esecuzione e chiesto lo stralcio della causa divenuta senza

oggetto. Venuto effettivamente meno l’og­getto dell’azione di rigetto – cioè

l’esecuzione n. __________ – il Pretore l’ha giustamente stralciata dal ruolo

(il riferimento corretto è però all’art. 242, non all’art. 241 CPC).

4.2

RE

1.

ha inoltre chiesto di mantenere le eventuali spese processuali al

minimo, compensate le ripetibili. Il Pretore non ha apparentemente tenuto conto

di tale richiesta – difetta ogni moti-

vazione

in proposito – siccome ha posto a carico dell’istante l’in­tero importo delle spese processuali da lui

anticipate, di fr. 2'000.–, corrispondenti al massimo della tariffa

per il valore litigioso in causa (art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della leg­ge

federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). Non è in discussione il fatto che le

spese giudiziarie – per legge da attribuire “secondo equità” quando la causa

diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) – sono da porre a carico

dell’istante. Ciò risulta implicitamente dalla sua richiesta in prima sede di

contenere le spese ed esplicitamente dalle conclusioni del reclamo. L’unica

questione da risolvere riguarda la quotità delle spese.

4.3

Ove

la causa termini senza decisione di merito, in particolare se la causa diventa

senza oggetto, la tassa di giustizia è fissata secondo la legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG, RL 178.200), in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG).

Ora, nel caso in esame il Pretore si è limitato a un esame sommario

dell’istanza, alla fissazione dell’udienza, all’emanazione della decisione di

stralcio e alla restituzione dei documenti dell’istante. Tali atti non

richiedono di certo un dispendio lavorativo di più di un quarto di quello che

il giudice avrebbe dovuto dedicare alla causa se non fosse stata stralciata,

siccome egli avrebbe dovuto inoltre, come minimo, tenere l’udienza e redigere

la sentenza di merito. Non si giustificava pertanto il prelievo di una tassa eccedente

il quarto della tassa massima. In accoglimento del reclamo, occorre di

conseguenza ridurre l’importo delle spese processuali da porre a carico dell’i­stante

da fr. 2'000.– a fr. 500.– così come richiesto dal reclaman­te. Il

divieto di aggiudicargli più di quanto abbia domandato (art. 58 CPC) rende

inutile interrogarsi se la tassa avrebbe potuto o dovuto essere moderata ancora

maggiormente.

5.

La tassa di giustizia relativa al presente giudizio non potendosi

porre a carico della controparte, cui il reclamo non è stato notificato (stante

l’assenza di un suo interesse degno di protezione), per motivi di equità si

giustifica di rinunciare a riscuoterne una (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso

motivo CO 1 non può essere

costretta a rifondere ripetibili al reclamante, ma neppure il Cantone, visto il

silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197

del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2018, n. 35 ad

art. 107 CPC). L’anticipo richiesto per errore a CO 1 le va restituito.

6.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 1'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così

riformato:

“2. Le spese

processuali di complessivi fr. 500.–, relative al presente giudizio, da

anticipare dall’istante, sono poste a suo carico.”

2. Non

si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 100.– versato da CO 1 le è

restituito.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).