14.2019.159
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito a transazione stragiudiziale non prodotta dalle parti. Spese processuali. Ripetibili
27 dicembre 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.159
Lugano
27 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.3325 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 luglio 2019
da
RE 1, IT-
(patrocinato dall’PA 1, )
contro
CO 1, IT-
(patrocinata dall’PA 2, )
giudicando sul reclamo del 29 agosto 2019
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 agosto 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'233'930.–
a convalida del sequestro n. __________.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio
2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Con ordinanza dell’11 luglio 2019, il Pretore ha citato le
parti a comparire il 14
ottobre 2019. Con lettera del 13 agosto 2019 l’istante
ha comunicato al Pretore che “le
parti sono addivenute a un accordo extragiudiziale” e
ha quindi chiesto “lo stralcio
dai ruoli della causa perché priva d’oggetto, nonché di voler mantenere al
minimo le eventuali spese, compensate le ripetibili”.
C. Statuendo con decisione del 14 agosto 2019, il Pretore ha annullato l’udienza del 14 ottobre 2019 e ha
stralciato la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali di fr. 2'000.–
già anticipate dall’istante a suo carico, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 agosto 2019 per ottenere che
il dispositivo sulle spese processuali sia riformato nel senso della loro
riduzione a fr. 500.–. Il reclamo, che concerne unicamente le spese
processuali accollate all’istante, è privo d’interesse per la controparte
sicché non gli è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie
affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna –
inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese
(art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 29 agosto 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 agosto, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
26.
agosto 2019 anche CO 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ottenere il rimborso di fr. 1'000.– o di un altro importo
ragionevole dei fr. 2'000.– da lei anticipati, indicando
quali sentenze impugnate sia quella ora in esame (SO.2019.3325) sia la decisione di stralcio della causa relativa all’opposizione al
decreto di sequestro da lei interposta (SO.2019.3045). È ovvio che la sua contestazione riguarda solo la seconda causa e non
la prima, in cui non ha anticipato spese processuali. La sua contestazione è
trattata con sentenza separata (inc.14.2019.160).
2.
Preso atto della richiesta di RE 1 di stralciare la causa, con il decreto
impugnato il Pretore ha annullato l’udienza di discussione, stralciato la causa
dal ruolo e posto le spese processuali di fr. 2'000.– anticipate dall’istante
a suo carico, compensate le ripetibili.
3.
Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di
aver erroneamente applicato il diritto. A sua mente, le spese processuali di
fr. 2'000.– poste a suo carico devono essere fissate proporzionalmente
agli atti compiuti e quindi ridotte a fr. 500.–. RE 1 ritiene infatti che
la sola intimazione dell’istanza alla controparte, la fissazione dell’udienza,
la ricezione della sua lettera del 13 agosto 2019 e l’emanazione della
decisione di stralcio non possono aver generato delle spese così elevate,
specie poiché l’udienza è stata annullata con largo anticipo, sicché il Pretore
non aveva verosimilmente ancora svolto un esame approfondito degli atti in
vista della stessa.
4.
In caso di transazione stragiudiziale il giudice stralcia la
causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza (art. 241 CPC) o sopravvenuta
carenza d’oggetto (art. 242 CPC), non per transazione (sentenza della CEF
14.2016.167
dell’8 maggio 2017 con rinvii; TREZZINI
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.
I, 2a ed. 2017, n. 11 ad art. 241 CPC).
4.1
Nella fattispecie, le
parti non hanno sottoposto al giudice l’accordo da loro concluso per essere messo a verbale, ma l’istante ha comunicato di
aver ritirato l’esecuzione e chiesto lo stralcio della causa divenuta senza
oggetto. Venuto effettivamente meno l’oggetto dell’azione di rigetto – cioè
l’esecuzione n. __________ – il Pretore l’ha giustamente stralciata dal ruolo
(il riferimento corretto è però all’art. 242, non all’art. 241 CPC).
4.2
RE
1.
ha inoltre chiesto di mantenere le eventuali spese processuali al
minimo, compensate le ripetibili. Il Pretore non ha apparentemente tenuto conto
di tale richiesta – difetta ogni moti-
vazione
in proposito – siccome ha posto a carico dell’istante l’intero importo delle spese processuali da lui
anticipate, di fr. 2'000.–, corrispondenti al massimo della tariffa
per il valore litigioso in causa (art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). Non è in discussione il fatto che le
spese giudiziarie – per legge da attribuire “secondo equità” quando la causa
diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) – sono da porre a carico
dell’istante. Ciò risulta implicitamente dalla sua richiesta in prima sede di
contenere le spese ed esplicitamente dalle conclusioni del reclamo. L’unica
questione da risolvere riguarda la quotità delle spese.
4.3
Ove
la causa termini senza decisione di merito, in particolare se la causa diventa
senza oggetto, la tassa di giustizia è fissata secondo la legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG, RL 178.200), in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG).
Ora, nel caso in esame il Pretore si è limitato a un esame sommario
dell’istanza, alla fissazione dell’udienza, all’emanazione della decisione di
stralcio e alla restituzione dei documenti dell’istante. Tali atti non
richiedono di certo un dispendio lavorativo di più di un quarto di quello che
il giudice avrebbe dovuto dedicare alla causa se non fosse stata stralciata,
siccome egli avrebbe dovuto inoltre, come minimo, tenere l’udienza e redigere
la sentenza di merito. Non si giustificava pertanto il prelievo di una tassa eccedente
il quarto della tassa massima. In accoglimento del reclamo, occorre di
conseguenza ridurre l’importo delle spese processuali da porre a carico dell’istante
da fr. 2'000.– a fr. 500.– così come richiesto dal reclamante. Il
divieto di aggiudicargli più di quanto abbia domandato (art. 58 CPC) rende
inutile interrogarsi se la tassa avrebbe potuto o dovuto essere moderata ancora
maggiormente.
5.
La tassa di giustizia relativa al presente giudizio non potendosi
porre a carico della controparte, cui il reclamo non è stato notificato (stante
l’assenza di un suo interesse degno di protezione), per motivi di equità si
giustifica di rinunciare a riscuoterne una (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso
motivo CO 1 non può essere
costretta a rifondere ripetibili al reclamante, ma neppure il Cantone, visto il
silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197
del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2018, n. 35 ad
art. 107 CPC). L’anticipo richiesto per errore a CO 1 le va restituito.
6.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 1'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così
riformato:
“2. Le spese
processuali di complessivi fr. 500.–, relative al presente giudizio, da
anticipare dall’istante, sono poste a suo carico.”
2. Non
si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 100.– versato da CO 1 le è
restituito.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).